Coordinatore per la sicurezza: limiti alla responsabilità per infortunio

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Il Tribunale di Como esclude la responsabilità del Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione in un caso di infortunio di alcuni lavoratori intenti nella demolizione di un balcone.Il giudice afferma nella sentenza del 26 febbraio 2014, richiamando anche alcune sentenze della Cassazione, che non si può richiedere al coordinatore per la sicurezza (neppure a quello in fase esecutiva) un tipo di vigilanza continua e diretta che spetta, invece, ad altre figure e, in primo luogo, al datore di lavoro

La vicenda
Durante lo svolgimento di alcuni lavori edili di demolizione del “balcone” sito al secondo piano di un edificio in fase di ristrutturazione ,si era verificata una caduta dal 7 piano dei tre lavoratori. Ciò ha causato il decesso di uno di loro e due infortuni gravi (grave “trauma cranio-facciale con ematoma extra e subdurale acuto frontale destro” e “frattura branca ischio-pubica e acetabolo sx in trauma maggiore) con relativa inabilità.
Dell’evento era stato ritenuto responsabile il Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione delle opere sopracitate, nonché redattore del “programma di demolizione”
– per non aver verificato, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte dell’impresa esecutrice delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro durante le fasi di demolizione dell’edificio oggetto dei lavori;
– per non avere adeguato il piano di sicurezza e coordinamento in relazione all’evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute; in particolare con riferimento alle scelte progettuali e organizzative, alle procedure e alle misure preventive e protettive da adottare durante l’esecuzione dei lavori di demolizione;
– per non avere sospeso i lavori di demolizione dell’edificio oggetto dei lavori, attese le modalità operative adottate dall’impresa esecutrice, difformi da quelle indicate nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano di demolizione (art. 92, comma 1, lett. f D.L.vo 81/08);

Secondo il tribunale
Il tribunale di Como ripercorre i fatti di causa, ricordano “la macroscopica imprudenza” dei tre lavoratori disgraziatamente coinvolti nell’infortunio, precipitati da un’altezza di 7 metri a causa del cedimento del balcone che erano intenti a demolire e sul quale stavano lavorando, una imprudenza tollerata e non impedita dal datore di lavoro che ha evidentemente riconosciuto la propria responsabilità patteggiando.
Secondo il tribunale il fondamentale ed indiscutibile principio di portata generale secondo cui “la sussistenza di responsabilità di uno dei soggetti portatori di una funzione di garanzia (quale ad esempio la sussistenza della responsabilità del datore di lavoro) non esclude automaticamente la responsabilità di una delle altre figure” può, se mal interpretato, trarre in inganno: le responsabilità dei diversi soggetti garanti, infatti, sono concorrenti e devono tutte contribuire ad assicurare l’incolumità del lavoratore; ciò non contrasta, tuttavia, col fatto che ciascun garante potrà essere riconosciuto responsabile e, quindi, dovrà essere condannato soltanto se gli sia imputabile una qualche forma di colpa riconducibile a quelli che sono i suoi specifici obblighi. Ogni garante, infatti, risponde (solo) per gli obblighi che sono suoi propri.

Nel caso specifico, secondo il tribunale, nessun addebito è stato mosso all’imputato, Coordinatore per la sicurezza, per quanto concerne la correttezza del piano di sicurezza e coordinamento da lui predisposto. Un ingegnere esperto in sicurezza ed un architetto progettista e direttore dei lavori, hanno riferito circa la correttezza del piano redatto con particolare riferimento al divieto per gli operai di lavorare sulle strutture in demolizione. Ma la ASL aveva ribadito che il Coordinatore, imputato, non aveva “verificato con opportune azioni di coordinamento e controllo l’applicazione da parte dell’impresa esecutrice delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza”, pertanto, se le corrette disposizioni del piano di sicurezza fossero state puntualmente osservate l’incidente non si sarebbe verificato.
Il tribunale però sottolinea che il psc prevedeva l’obbligo per il datore di lavoro di verificare le condizioni di stabilità, solidità e conservazione della struttura, una verifica da effettuarsi durante la fase di esecuzione dei lavori ad opera di chi si trova ad operare quotidianamente in cantiere, e cioè il datore di lavoro o il preposto.
Secondo il tribunale tutti i testi e consulenti sentiti concordano inoltre sul fatto che era compito del preposto far osservare la corretta e prudente esecuzione delle opere così come indicato nel psc. Era invece obbligo del datore di lavoro, tenuto ad una vigilanza assidua e continua – a differenza del coordinatore, impedire la condotta gravemente imprudente posta in essere dalle vittime.
In conclusione la condotta posta in essere dall’imputato riflette correttamente quelli che sono gli obblighi stabiliti dalla legge ed esplicitati dalla giurisprudenza per la figura del coordinatore, figura che -giova ribadire- non può confondersi con quella del datore di lavoro o del preposto.

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Riferimenti normativi:
Tribunale di Como, Sez. Pen., 26 febbraio 2014.

Redazione InSic

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