L’atto è rivolto alle Pubbliche Amministrazioni, e riguarda l’applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, con la quale:-sono stati introdotti numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo;- è stata individuata l’Autorità nazionale anticorruzione nella Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche / C.I.V.I.T.- sono state individuate le strategie di prevenzione e contrasto della corruzione, che coinvolgono tre soggetti: il Comitato interministeriale (elaboratore delle linee guida), il Dipartimento della funzione pubblica (soggetto promotore delle iniziative di prevenzione), la C.I.V.I.T. (come autorità nazionale anticorruzione, svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo);
La circolare intende quindi fornire informazioni e prime indicazioni alle amministrazioni con particolare riferimento alla figura del Responsabile della prevenzione della corruzione, designato dalla C.I.V.I.T..
La legge non prevede un termine per la nomina e, pertanto, le amministrazioni debbono provvedere tempestivamente, dietro atto di nomina di ogni Ministro, fra i dirigenti iscritti alla prima fascia del ruolo dell’amministrazione.La legge non individua la durata dell’incarico, quindi la durata della designazione è pari a quella di durata dell’incarico dirigenziale a cui la nomina accede.Per quanto riguarda gli enti locali, il criterio di designazione è indicato direttamente dalla legge, la quale prevede che il responsabile “è individuato, di norma, nel segretario comunale, salvo diversa e motivata determinazione”. La circolare ammette che può esserci necessità di articolare il ruolo del Responsabile per centri di responsabilità che potrebbero agire anche su richiesta del responsabile, il quale rimane comunque il riferimento per l’implementazione dell’intera politica di prevenzione nell’ambito dell’amministrazione e per le eventuali responsabilità che ne dovessero derivare. Si ritiene invece da escludere la possibilità di nomina di più di un responsabile nell’ambito della stessa amministrazione, poiché ciò comporterebbe una frammentazione della funzione ed una diluizione della responsabilità e non sarebbe funzionale all’elaborazione della proposta di piano, che viene configurato dalla legge come documento unitario e onnicomprensivo.
La circolare chiarisce anche sui compiti del Responsabile che deve:
-elaborare la proposta di un piano della prevenzione, che deve essere adottato dall’organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8,); i contenuti del piano, che caratterizzano anche l’oggetto dell’attività del responsabile, sono distintamente indicati nel comma 9 dell’art. 1;
-definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8,);
-verificare l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a);
-proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell’organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a);
-verificare, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b);
-individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c).
Il Rappresentante ha responsabilità dirigenziale per il caso di mancata predisposizione del piano e di mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti e una più generale forma di responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativa che si realizza in caso di condanna in via definitiva all’interno dell’amministrazione per un reato di corruzione (art. 12 della Legge).La circolare approfondisce poi sulle funzione di raccordo tra il responsabile della prevenzione e gli altri organi e figure presenti nell’amministrazione sottolineando come le nuove norme in materia di corruzione prevedono che l’attività del responsabile della prevenzione sia affiancata all’attività dei dirigenti, ai quali sono affidati poteri propositivi e di controllo e sono attribuiti obblighi di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione.
Dall’esame del quadro normativo risulta pertanto che lo sviluppo e l’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione sono il risultato di un’azione sinergica e combinata dei singoli responsabili degli uffici e del responsabile della prevenzione, secondo un processo bottom-up in sede di formulazione delle proposte e top-down per la successiva fase di verifica ed applicazione.
Si segnala infine che, in materia di anticorruzione, a breve sarà pubblicato il rapporto dell’OECD sulla situazione dell’Italia in materia di prevenzione della corruzione (Reinforcing Public Sector Integrity and Restoring Trust for Sustainable Economic Growth). In questo contesto, è stata particolarmente apprezzata l’avvenuta approvazione della legge ed è stata evidenziata la cruciale importanza della sua implementazione amministrativa.
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