La Camera ha approvato ieri sera il disegno di legge sul Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (C. 2039-A con conseguente assorbimento delle abbinate proposte di legge (C. 902-948-1176-1909). Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.
Sul disegno di legge si è espresso anche il Ministro dell’Ambiente Galletti che sul sito ministeriale riporta, in una nota che “Il disegno di legge sul consumo del suolo è una vera urgenza nazionale: per questo ritengo l’approvazione del testo avvenuta oggi alla Camera (12 maggio n.d.r.) un fatto politico di grande rilievo”. E ha continuato: “Le novità del provvedimento – spiega il ministro – fanno bene all’ambiente, all’agricoltura, alla tutela della biodiversità, aiutano il contrasto al dissesto idrogeologico e sono in linea con gli obiettivi dello storico accordo globale raggiunto alla Cop21 di Parigi: tanti buoni motivi – conclude Galletti – per approvare anche al Senato un testo in grado di superare un problema italiano come il consumo del suolo e insieme aprire nuove opportunità di sviluppo sostenibile”.
In basso il testo aggiornato al 4 maggio, in attesa dell’aggiornamento a seguito del passaggio alla Camera
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Consumo del suolo e rigenerazione aree urbane: il DDL in discussione alla Camera
Data: 4 maggio 2016
Fonte: Camera.it
In discussione ieri, 3 maggio alla Camera il DDL sul “Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (C. 2039-A e abb.): l’Aula ha respinto la questione pregiudiziale di costituzionalità Brunetta ed altri n. 1, presentata al disegno di legge (discusso il 26 aprile scorso) che tenta di definire una disciplina per il contenimento del consumo del suolo, di cui sono specificate le finalità, le procedure e le norme da applicare in via transitoria. Ulteriori disposizioni sono volte alla rigenerazione delle aree urbane e alla qualificazione degli insediamenti rurali. Vediamo di che cosa si tratta.
Nell’attesa dell’approvazione definitiva, la Camera ha proposto un dossier che indica contenuti e finalità del DDL: all’articolo 1 i princìpi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di perseguire le seguenti finalità: promuovere e tutelare l’attività agricola, il paesaggio e l’ambiente; contenere il consumo di suolo.
Si sancisce, inoltre, che il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limitazione del consumo di suolo, costituiscono princìpi fondamentali della materia del governo del territorio. Il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistano alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse. Tale divieto comporta l’obbligatoria valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo.
Sempre nel DDL è previsto che la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica si deve adeguare alle norme della legge, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana, ai fini del contenimento del consumo del suolo, fatte salve le previsioni di maggiore tutela in essa contenute.
L’articolo 3 disciplina le fasi procedurali per l’obiettivo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, con la riduzione progressiva e vincolante, in termini quantitativi, di consumo del suolo a livello nazionale e del relativo riparto a livello regionale dei quantitativi medesimi.
L’articolo 4 detta disposizioni finalizzate alla rigenerazione urbana, prevedendo una procedura a più fasi per l’individuazione, entro tempi certi, degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio, nonché prevedendo la possibilità di interventi sostitutivi per garantire il completamento della procedura medesima.
Le regioni potranno adottare disposizioni per incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere strategie di rigenerazione urbana anche mediante l’individuazione negli strumenti di pianificazione degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio.
L’articolo 5 prevede una delega al Governo per l’adozione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi volti alla semplificazione delle procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate da un punto di vista urbanistico, socio-economico, paesaggistico e ambientale, nel rispetto delle norme sulla difesa del suolo e della riduzione del rischio idrogeologico, secondo i principi e i criteri direttivi ivi previsti.
Prevista anche una disciplina transitoria, volta a regolare il periodo di tempo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e fino all’adozione dei provvedimenti di attuazione della riduzione del consumo di suolo, che devono essere adottati dagli enti locali non oltre il termine di tre anni.
Il DDL prevede che non sia consentito il consumo di suolo fatta eccezione per:
– i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, ossia nei programmi triennali dei lavori pubblici;
– e le opere prioritarie elencate nell’Allegato al Documento di economia e finanza.
Sono fatti comunque salvi:
– i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato;
– gli interventi ed i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi, comunque denominati adottati prima della entrata in vigore della legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica.
Restano inoltre fermi i termini di validità degli strumenti urbanistici attuativi già fissati dai piani paesaggistici in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge.
Decorso inutilmente il termine di tre anni, nelle regioni e province autonome non è consentito il consumo di suolo in misura superiore al 50 per cento della media di consumo di suolo di ciascuna regione nei cinque anni antecedenti.
Per ulteriori informazioni si consiglia la consultazione del Dossier della Camera sul DDL ancora in discussione al senato
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