DDL Scia: via libera con modifiche dalle Regioni

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Sul sito delle Regioni si riporta l’intesa raggiunta dagli Enti locali sul decreto relativo all’individuazione dei procedimenti oggetto di SCIA, (autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività -Scia) in applicazione della riforma Madia sulla pubblica amministrazione (art.5 , L.124/2015).
Un Documento diffuso dalla Conferenza Stato-Regioni, ed in allegato alla notizia, riporta le constatazioni emerse e le “indipensabili” modifiche suggerite allo schema di decreto. Di seguito un estratto delle premesse del documento da cui evincere i punti fondamentali delle indicazioni delle Regioni sul prossimo decreto.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condivide in linea generale, il lavoro predisposto dal Governo per la ricognizione dei regimi, finalizzato a dare attuazione alla delega di cui all’art. 5 della L. 124/2015 ed alla previsione dell’art. 1, comma 2 del D.Lgs 126/2016.
La mappatura dei regimi, infatti, è uno strumento essenziale per dare certezze ed orientare gli imprenditori nella fase di avvio, come durante l’esercizio dell’attività. A tal proposito, come evidenzia il Consiglio di Stato nel parere numero 1784 del 4 agosto 2016, il provvedimento “… realizza in ogni caso un riordino normativo, ancorchè parziale: si è di fronte a quella che si potrebbe innovativamente definire una forma di “codificazione soft”, ossia una raccolta organica e semplificata, anche se (per adesso) non esaustiva, di tutte le discipline vigenti dell’attività privata nei settori interessati.”

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condivide inoltre la necessità di considerare il decreto in esame il primo fondamentale momento di ricognizione della normativa vigente che dovrà essere completato e monitorato attraverso i decreti correttivi ed integrativi previsti ai sensi del comma 3 dell’art. 5 della Legge n. 124 del 2016, come indicato dallo stesso Consiglio di Stato.
Inoltre, apprezzabile, nell’impianto del decreto, è anche la previsione dell’art. 2, comma 6 secondo la quale, con decreto ministeriale, successivamente alla scadenza della delega e dei relativi correttivi, si procederà ad un periodico aggiornamento della Tabella A, sia per recepire modifiche legislative che interverranno, sia per introdurre casi non contemplati per mero refuso. Tuttavia, considerato che la tabella proposta in allegato allo schema di decreto contempla procedimenti di competenza regionale, coerentemente con le previsioni dell’ art. 29 delle Legge n. 241 del 1990 dovrà essere esplicitato che sono fatti salvi i regimi amministrativi più favorevoli in termini di semplificazione, anche in considerazione dell’espresso richiamo nella delega ai principi e criteri direttivi desumibili dai principi del diritto dell’Unione europea, relativi all’accesso alle attività di servizi, e dei princìpi di ragionevolezza e proporzionalità.

Si fanno proprie, inoltre, le considerazioni del Consiglio di Stato in merito alla rilevanza cruciale della fase attuativa che dovrà prevedere “adeguate iniziative – non normative- di formazione, comunicazione istituzionale, informazione” nonché dell’ adeguamento dei sistemi informativi e dell’adozione di tutte le misure organizzative necessarie ad assicurare effettività alle disposizioni in materia di concentrazione dei regimi. In tale fase è essenziale il coinvolgimento di tutti i livelli di governo, anche nell’ambito delle attività dell’ Agenda per la semplificazione 2015-2017.

Cogliendo le indicazioni del Consiglio di Stato, relative alla necessità di attuare una visione nuova della pubblica amministrazione, che si occupi con strumenti moderni e multidisciplinari di crescita e sviluppo, si ritiene importante richiamare uno strumento particolarmente rilevante in termini di semplificazione quale il Fascicolo informatico d’impresa, già previsto dallo schema di D.Lgs. sulle Camere di Commercio, che attua una gestione moderna ed efficiente della documentazione d’impresa riducendo gli oneri burocratici di allegazione a carico del privato.

Infine, ai fini del coordinamento tra la SCIA edilizia e la SCIA di cui all’articolo 19 della Legge 241/1990, si segnala l’oppotunità di meglio chiarire, a partire dalle tabelle, la disciplina dei due istituti integrando l’ l’art. 2, comma 4, dello schema di D.Lgs., per far salve la SCIA alternativa al permesso di costruire (art. 23, comma 1, DPR 380/2001) e la SCIA condizionata all’acquisizione di atti di assenso, pareri o verifiche preventive, di cui all’art. 19 bis, comma 3, Legge 241/1990.

Nel documento il dettaglio di tutti i punti oggetto di modifica da parte delle Regioni

Redazione InSic

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