Decadenza del permesso di costruire: non è valido per circostanze di fatto preesistenti

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Il TAR Lazio, con sentenza n. 7256, del 18 luglio 2013 ha riscontrato la decadenza del permesso di costruire ottenuto da una società specializzata nella realizzazione di edifici residenziali e non residenziali: il permesso era stato emesso da parte di Permessi di Costruire di Roma Capitale, ma non era stata riscontrata alcuna attività edilizia in loco.

La vicenda

Avverso tale decisione ricorreva la società lamentando che a impedire lo svolgimento dei lavori era stata la presenza nel sottosuolo di condutture dell’ITALGAS e dell’ACEA. La società che aveva comunicato all’Amministrazione di Roma Capitale l’avvio delle attività, durante l’esecuzione delle opere di sbancamento aveva riscontrato la presenza di condutture interrate per il passaggio del metano. La società, pertanto, aveva inoltrato la richiesta di spostamento dei condotti alla società proprietaria, la ITALGAS.
Una volta ripresi gli interventi di scavo era però emersa l’esistenza di una conduttura elettrica. Era stato dunque richiesto l’intervento della società proprietaria, l’ACEA, alla quale è stato sollecitato lo spostamento dei cavi.

Il giudizio del TAR

In merito alla controversia, il TAR ha ribadito che secondo l’attuale orientamento giurisprudenziale è illegittimo il provvedimento dell’Amministrazione comunale di declaratoria di decadenza della concessione edilizia allorché sussistano impedimenti assoluti all’esecuzione dei lavori segnalati o comunque conosciuti all’Amministrazione e l’impedimento non sia riferibile alla condotta del concessionario, per cui è tale da costituire quella causa di forza maggiore che sospende il decorso dei termini previsti dall’art. 4 comma 4 l. 28 gennaio 1977 n. 10.
Infatti, secondo quanto disposto dal 2° comma dell’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, si contempla una decadenza “di diritto” del permesso di costruire nell’ipotesi in cui i termini per l’inizio e la conclusione dei lavori edili siano decorsi e non ne sia stata chiesta la proroga anteriormente alla scadenza. La norma infatti opera nel caso di “fatti sopravvenuti” estranei alla volontà del titolare del permesso, che ostacolino le attività edificatorie.
Nel caso di specie, poiché gli impedimenti non sono stati determinati da sopravvenienze, ma da circostanze di fatto preesistenti – la presenza di condutture interrate nel suolo interessato dalle opere realizzande – e sconosciute all’impresa prima dell’avvio delle operazioni di scavo, vale il principio generale dell’interruzione per cause di forza maggiore dei termini volti ad effetti a rilevanza giuridica, e non invece la disposizione restrittiva, la quale in caso di eventi sopravvenuti correla l’effetto decadenziale sul titolo edilizio sia al decorso dei termini sia all’assenza di richiesta di proroga anteriormente ad esso

Redazione InSic

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