Decreto Crescita: Nuova Sabatini, modifiche al funzionamento incentivi

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Il Decreto Crescita (decreto-legge n. 34 del 2019), pubblicato in Gazzetta Ufficiale è all’esame della Camera dei deputati in prima lettura (A.C. 1807): la V Commissione Bilancio ne ha avviato l’esame l’8 maggio 2019. In attesa della pubblicazione della legge di Conversione (che potrebbe modificare alcune delle previsioni originarie) segnaliamo le disposizioni che interessano il mondo dell’edilizia: dalle agevolazioni fiscali e Sisma Bonus, alla Nuova Sabatini, fino alle disposizioni in materia di efficientamento energetico tratte dal Dossier Camera.

Contenuto del Decreto Crescita

Il decreto-legge n.34 del 2019 (A.C. 1807), si compone di 51 articoli, suddivisi in 4 Capi, relativi a misure fiscali per la crescita (Capo I, articoli 1-16), misure per il rilancio degli investimenti privati (Capo II, articoli 17-30), tutela del made in Italy (Capo III, articoli 31-32) e ulteriori misure per la crescita (Capo IV, articoli 33-51).
Per quanto riguarda l’edilizia segnaliamo fra i provvedimenti più significativi:
L’articolo 7: la tassazione agevolata, con applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipocatastali in misura fissa, per gli interventi di sostituzione di vecchi edifici, nonché l’estensione delle detrazioni per gli interventi di rafforzamento antisismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici (articolo 8) e le semplificazioni degli incentivi fiscali per interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico (articolo 10);
Gli articoli 20 e 21 modificano le modalità di funzionamento della legge cd. “Nuova Sabatini”, innalzando (da due a quattro milioni di euro) l’importo massimo del finanziamento agevolato concedibile ai beneficiari durante il periodo dell’intervento ed estendendo la disciplina agevolativa anche alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendano realizzare un programma di investimento.
L’articolo 30 prevede contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019.
L’articolo 48 reca autorizzazioni di spesa per l’adempimento di alcuni impegni internazionali assunti dall’Italia in materia di energia e clima.

Nuova Sabatini

L’articolo 20 modifica le modalità di funzionamento della cd. “Nuova Sabatini”, misura di sostegno che consente – alle micro, piccole e medie imprese – di accedere a finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” e di ottenere un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati in via convenzionale sui predetti finanziamenti.
La norma in esame:
-innalza l’importo massimo del finanziamento agevolato concedibile ai beneficiari durante il periodo dell’intervento, portandolo da due a quattro milioni di euro;
– modifica le modalità di erogazione del correlato contributo statale, prevedendo che l’erogazione dello stesso avvenga sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell’investimento, e – a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro – in un’unica soluzione.

A tal fine, la norma apporta in più punti modifiche alla disciplina della misura agevolativa in questione, contenuta nell’articolo 2, del D.L. n. 69/2013. Nel dettaglio, l’articolo in esame:
alla lettera a), modifica il comma 3 del citato articolo 2, laddove dispone che i finanziamenti agevolati concessi hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, innalzando tale importo a 4 milioni di euro;
alla lettera b) introduce, al comma 4 del citato articolo 2, la previsione che l’erogazione del contributo avviene sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell’investimento e – a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100 mila euro – in un’unica soluzione.
In caso di finanziamento di importo superiore a 100 mila euro, l’erogazione del contributo è effettuata con le modalità già disciplinate dal decreto ministeriale attuativo della misura e della relativa circolare ministeriale attuativa (D.M. attuativo 25 gennaio 2016 e Circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017), e, dunque, l’erogazione avviene secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento, in quote annuali, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili.

Nel prossimo articolo analizzeremo quanto previsto per i progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile

Redazione InSic

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