Documentazione

Decreto del Fare: le semplificazioni per l’edilizia

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La conversione in Legge del Decreto del Fare, DL 69/2013, (convertito con L. n. 98/2013) ed operativa dal 21 agosto, porta con se importanti novità per il settore edile.
Per orientarsi riteniamo utile riassumere le principali novità rimandando alla Guida redatta dal Ministero per la Semplificazione, un loro primo approfondimento.

Le novità per l’Edilizia

-Semplificazione degli interventi edilizi che alterano la sagoma degli edifici
-Abolizione della dichiarazione del tecnico abilitato
-Proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori
– Eliminazione del silenzio-rifiuto dei procedimenti di rilascio del permesso di costruire nel caso di vincoli ambientali, culturali e paesaggistici -tempi certi per il rilascio dei permessi di costruire, anche nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
-Possibilità di richiedere il Certificato di agibilità parziale (prima del completamento dell’opera)
– Introduzione dell’Attestazione di agibilità
-Semplificazioni in caso di SCIA e di edilizia libera, quando sono necessarie altre autorizzazioni.

Novità per il DURC

Per quanto riguarda invece il DURC, i riferimenti sono contenuti nell’articolo 31 del Decreto Legge convertito: la validità del DURC passa da 90 a 120 giorni; esso non deve più essere richiesto per ciascuna fase della procedura di aggiudicazione e stipula, poiché se ne limita la richiesta alle fasi fondamentali del contratto.
Il DURC va acquisito d’ufficio dalle stazioni appaltanti utilizzando gli strumenti informatici ed è valido anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto.
In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, l’invito alla regolarizzazione delle inadempienze deve essere trasmesso all’interessato mediante PEC o per il tramite del consulente del lavoro.
La semplificazione è estesa a tutti i casi in cui le pubbliche amministrazioni richiedono il DURC quali ad es. la concessione di benefici, di sovvenzioni, contributi, sussidi e finanziamenti previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale.
Inoltre, in base all’articolo 31 del convertito Decreto del Fare, il DURC può essere esteso con procedura compensativa anche agli appalti pubblici e a quelli privati del settore edile. Se nel DURC si segnala un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, le stazioni appaltanti tratterranno dal pagamento l’importo corrispondente alle inadempienze e lo verseranno direttamente agli enti previdenziali e assicurativi o alla cassa edile così compensando debiti e crediti vantati nei confronti dell’amministrazione.
A seguito della stipula del contratto, il DURC, che va acquisito entro 120 giorni è valido ed utilizzabile per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e per il rilascio dei diversi certificati di collaudo.
Al momento del pagamento del saldo finale, le amministrazioni appaltanti sono obbligate ad acquisire un nuovo DURC. In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, gli Enti preposti al rilascio invitano l’interessato mediante PEC o, con lo stesso mezzo, per il tramite del consulente del lavoro, a regolarizzare, entro un termine non superiore a quindici giorni, le inadempienze.
Il DURC, nel corso dei 120 giorni di validità, può essere utilizzato anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto.
La semplificazione è estesa a tutti i casi in cui le pubbliche amministrazioni richiedono il DURC quali ad es. la concessione di benefici, di sovvenzioni, contributi, sussidi e finanziamenti previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale. Fino al 31 dicembre 2014, la semplificazione si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati.

Redazione InSic

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