Decreto del Fare: per casine e bungalow non serve il permesso di costruire

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Il Collegio geometri e geometri laureati della provincia di Napoli aggiorna sulle disposizioni del Decreto del Fare, che all’articolo 41.4 assimila la presenza di roulotte e camper all’interno dei campeggi a interventi di nuova costruzione. Ecco le conclusioni del Collegio


Il Decreto del Fare (dl 69/2013) è stato pubblicato in Gazzetta il 20 agosto ed è in vigore dal 21 agosto. Oltre alle novità relative all’edilizia ci sono novità per quanto riguarda le casine e i bungalow.
Al comma 4 dell’articolo 41 il Decreto del Fare si occupa di interventi di nuova costruzione per la sosta e il soggiorno di turisti. I presidenti delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno criticato la disposizione perché, assimilando la presenza di roulotte e camper all’interno dei campeggi a interventi di nuova costruzione, da assoggettare al permesso di costruire, rischia di danneggiare tutto il settore dell’open air.
La norma riguarda anche il posizionamento relativi accessori di bungalow e case mobili (verande, cucinotti, ecc.). Ecco però cosa dice la norma (articolo 41, comma 4, dl 69/2013): “All’articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole «esigenze meramente temporanee», sono aggiunte le seguenti «ancorché siano (installati), con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti»”.
Una lettura più attenta, quindi, vincola l’installazione delle strutture temporanee solo alle normative regionali. La disposizione, dunque, integra l’originale definizione di interventi di nuova del T.U. edilizia attraverso una modifica per semplificare l’installazione di strutture mobili come bungalow e casine: per le installazioni posizionate all’interno di strutture ricettive con temporaneo ancoraggio al suolo, all’aperto, utilizzate per la sosta e il soggiorno di turisti, non è necessario il permesso di costruire, purché la loro collocazione sia effettuata in conformità alle leggi regionali e al progetto già autorizzato al momento del rilascio del permesso a costruire per le strutture ricettive.

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Redazione InSic

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