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ECOBONUS tutte le informazioni per usufruire delle detrazioni per l’efficientamento energetico in edilizia (DL 63/2013)

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L’agevolazione fiscale ECOBONUS introdotta dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 296/2006), è disciplinata dall’articolo 14 del decreto legge 63/2013 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia).

In cosa consiste l’Ecobonus? come usufruire delle Detrazioni previste per l’efficientamento energetico in edilizia?

Cos’è l’ECOBONUS

L’ECOBONUS

  • consiste in una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, la cui entità varia a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui lo stesso è stato effettuato.
  • la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%.
  • Gli interventi devono essere eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, censiti o per i quali è stato chiesto l’accatastamento, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale, merce o patrimoniali.
  • L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.

Ecobonus: per quali interventi si applica la detrazione

La detrazione si applica ai seguenti interventi:

  • l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
  • l’acquisto e posa in opera di schermature solari
  • l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (spetta, invece, la maggiore detrazione del 65% se le caldaie, oltre a essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti).
  • Interventi condominiali.

Condomini: quali sono le detrazioni energetiche?

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sono previste regole e misure diverse.

  • Quando si conseguono determinati indici di prestazione energetica, si può usufruire di detrazioni più elevate (al 70% o al 75%), da calcolare su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
  • Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è prevista una detrazione ancora più alta, pari all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, ovvero all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori. Il beneficio, in questi casi, dev’essere calcolato su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Alternative alla detrazione: sconto in fattura o cessione del credito

Se la normativa in vigore ancora lo consente (articolo 121, Dl 34/2020; Dl 11/2023), gli aventi diritto all’agevolazione possono optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione:

  • per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (cosiddetto “sconto in fattura”) e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta
  • per la cessione di un credito d’imposta ad altri soggetti corrispondente alla detrazione spettante.

Sono possibili tre ulteriori cessioni del credito, esclusivamente però se effettuate a favore di:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all’albo;
  • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo
  • imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

Dal 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del “decreto Cessioni”, per gli interventi di efficienza energetica previsti dall’articolo 14 del Dl 63/2013, non è più possibile optare per lo “sconto in fattura” o per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante. Il divieto non si applica in determinati casi particolari (articolo 2, Dl 11/2023).

Come usufruire delle detrazioni? strumenti utili

Articolo 14 del DL 63/2013 – testo aggiornato (al 2023)

Riportiamo di seguito il testo dell’art.14 del DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 (in G.U. 03/08/2013, n. 181) che è l’articolo di riferimento per il settore agevolativo dell’efficienza energetica per l’edilizia.

Art. 14 
 
 
     Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica 
 
  Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma  48,  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220,  e  successive  modificazioni,  si  applicano,
nella misura del 65 per cento,  anche  alle  spese  sostenute  dal  6
giugno 2013 al 31 dicembre 2024. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 19 MAGGIO
2020, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2020, N.
77. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2020, N. 77. PERIODO  SOPPRESSO  DAL
D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.  17
LUGLIO 2020, N. 77. 
  2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del  65
per cento, anche alle  spese  documentate  e  rimaste  a  carico  del
contribuente: 
    a)  per  interventi  relativi  a  parti  comuni   degli   edifici
condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o
che interessino tutte le unita' immobiliari  di  cui  si  compone  il
singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2024; 
    b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari  di
cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006,  n.  311,
sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2024, fino a  un  valore
massimo della detrazione di 60.000 euro. 
    b-bis) per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in
sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2020  al
31 dicembre 2024, fino  a  un  valore  massimo  della  detrazione  di
100.000 euro. Per poter beneficiare  della  suddetta  detrazione  gli
interventi in oggetto devono  condurre  a  un  risparmio  di  energia
primaria (PES),  come  definito  all'allegato  III  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 4  agosto  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari  almeno  al  20
per cento. PERIODO SOPPRESSO DALLA  L.  27  DICEMBRE  2019,  N.  160.
PERIODO  SOPPRESSO  DALLA  L.  27  DICEMBRE  2019,  N.  160.  PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160. 
PERIODO  SOPPRESSO  DALLA  L.  27  DICEMBRE  2019,  N.  160.  PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160. PERIODO SOPPRESSO  DALLA
L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160. 
  2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e' ridotta al 50 per cento
per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi
di acquisto e posa in opera di finestre comprensive  di  infissi,  di
schermature solari e di sostituzione di impianti  di  climatizzazione
invernale  con  impianti  dotati  di  caldaie  a  condensazione   con
efficienza almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto  prevista  dal
regolamento delegato (UE)  n.  811/2013  della  Commissione,  del  18
febbraio 2013. Sono esclusi  dalla  detrazione  di  cui  al  presente
articolo   gli   interventi   di   sostituzione   di   impianti    di
climatizzazione  invernale  con  impianti   dotati   di   caldaie   a
condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al  periodo
precedente. La detrazione si applica nella misura del  65  per  cento
per gli interventi di sostituzione  di  impianti  di  climatizzazione
invernale  con  impianti  dotati  di  caldaie  a  condensazione,   di
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal  citato
regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di
sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi  V,  VI
oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02  della  Commissione,  o
con impianti dotati di apparecchi  ibridi,  costituiti  da  pompa  di
calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in  fabbrica
ed  espressamente  concepiti  dal  fabbricante  per   funzionare   in
abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per  l'acquisto  e  la
posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. (14) 
  2-bis. La detrazione nella misura  del  50  per  cento  si  applica
altresi' alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024
per l'acquisto e la posa in  opera  di  impianti  di  climatizzazione
invernale con impianti dotati di generatori di calore  alimentati  da
biomasse combustibili, fino a un valore massimo della  detrazione  di
30.000 euro. 
  2-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 FEBBRAIO 2023, N. 11)). 
  2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre
2024 per interventi di riqualificazione energetica  di  parti  comuni
degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio
con  un'incidenza  superiore  al  25  per  cento   della   superficie
disperdente lorda dell'edificio medesimo, la  detrazione  di  cui  al
comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima  detrazione
spetta, nella misura del 75 per cento, per  le  spese  sostenute  per
interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti  comuni
di edifici  condominiali  finalizzati  a  migliorare  la  prestazione
energetica invernale ed estiva e che conseguano  almeno  la  qualita'
media di cui al decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  26
giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente
comma sono calcolate su un  ammontare  complessivo  delle  spese  non
superiore a euro 40.000  moltiplicato  per  il  numero  delle  unita'
immobiliari che compongono l'edificio. 
  2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su  parti  comuni
di edifici condominiali ricadenti  nelle  zone  sismiche  1,  2  e  3
finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e  alla
riqualificazione energetica spetta, in  alternativa  alle  detrazioni
previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente  articolo  e
dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione  nella  misura
dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una
classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli
interventi  determinino  il  passaggio  a  due  classi   di   rischio
inferiori. La predetta detrazione e' ripartita in dieci quote annuali
di pari importo  e  si  applica  su  un  ammontare  delle  spese  non
superiore a euro 136.000 moltiplicato  per  il  numero  delle  unita'
immobiliari di ciascun edificio. 
  2-quinquies. La  sussistenza  delle  condizioni  di  cui  al  comma
2-quater  e'  asseverata   da   professionisti   abilitati   mediante
l'attestazione della prestazione energetica  degli  edifici  prevista
dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno  2015  di
cui al citato  comma  2-quater.  L'Agenzia  nazionale  per  le  nuove
tecnologie, l'energia e  lo  sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA)
effettua controlli, anche a campione, su tali  attestazioni,  nonche'
su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi  del  presente  articolo,
con procedure e modalita' disciplinate con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore   delle   presenti   disposizioni.    La    non    veridicita'
dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando
la responsabilita' del professionista  ai  sensi  delle  disposizioni
vigenti. Per le attivita' di cui al secondo periodo,  e'  autorizzata
in favore dell'ENEA la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 e  di  1
milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021. 
  2-sexies. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 FEBBRAIO 2023, N. 11)). 
  2-septies.  Le  detrazioni  di  cui  al  presente   articolo   sono
usufruibili anche dagli  Istituti  autonomi  per  le  case  popolari,
comunque denominati, nonche' dagli enti aventi  le  stesse  finalita'
sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di societa'  che
rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia  di  in
house providing e che siano costituiti e operanti alla  data  del  31
dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati  su
immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti  per  conto  dei  comuni,
adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche' dalle  cooperative
di abitazione a proprieta'  indivisa  per  interventi  realizzati  su
immobili dalle stesse posseduti e assegnati in  godimento  ai  propri
soci 
  3. La detrazione  spettante  ai  sensi  del  presente  articolo  e'
ripartita in dieci quote annuali di pari importo.  Si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma  24,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive  modificazioni,  e
all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  3.1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 FEBBRAIO 2023, N. 11)). 
  3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la  valutazione  del
risparmio energetico conseguito a seguito della  realizzazione  degli
interventi di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia nazionale  per  le  nuove
tecnologie, l'energia e  lo  sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA)
elabora le  informazioni  contenute  nelle  richieste  di  detrazione
pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui  risultati
degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al  Ministero
dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province  autonome
di Trento e  di  Bolzano,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze
territoriali. Nell'ambito di tale  attivita',  l'ENEA  predispone  il
costante aggiornamento del sistema di reportistica  multi-anno  delle
dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all'articolo 1,
comma 349, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  gia'  attivo  e
assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  3-ter.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dello   sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  e
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da  adottare  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare
gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al  presente
articolo, ivi compresi i massimali di  costo  specifici  per  singola
tipologia di intervento, nonche'  le  procedure  e  le  modalita'  di
esecuzione di controlli a campione,  sia  documentali  che  in  situ,
eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che
determinano l'accesso al beneficio. Nelle  more  dell'emanazione  dei
decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi il decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  19  febbraio   2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e  il
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  11  marzo   2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.  L'ENEA,
ai fini di assicurare coerenza con la  legislazione  e  la  normativa
vigente  in  materia  di  efficienza  energetica,  limitatamente   ai
relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e
la relativa modulistica per la  trasmissione  dei  dati  a  cura  dei
soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente articolo. 
  3-quater. Al fine di agevolare  l'esecuzione  degli  interventi  di
efficienza energetica di cui  al  presente  articolo,  e'  istituita,
nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto  legislativo
4 luglio 2014, n. 102, una sezione dedicata al rilascio  di  garanzie
su operazioni di finanziamento degli stessi. A tal fine, la dotazione
del Fondo suddetto puo' essere integrata fino a 25  milioni  di  euro
annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dello  sviluppo
economico e fino a 25 milioni di euro annui per il periodo  2018-2020
a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, a valere sui proventi  annui  delle  aste  delle  quote  di
emissione di CO2 destinati ai progetti energetico-ambientali  di  cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,  previa
verifica dell'entita' dei proventi disponibili  annualmente,  con  le
modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6  dello  stesso  articolo
19. Per il perseguimento delle finalita' di cui  al  presente  comma,
con uno o piu' decreti di natura non regolamentare da adottare  entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione dal Ministro dello sviluppo  economico  e  dal  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito  il  parere
della Conferenza unificata,  sono  individuati,  nel  rispetto  degli
equilibri di finanza pubblica, le priorita', i criteri, le condizioni
e le modalita' di funzionamento, di gestione e  di  intervento  della
sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della sezione stessa. 
                                              (6) (14) (16) (17) (20) 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
87) che "Le detrazioni di cui all'articolo  14  del  decreto-legge  4
giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2013, n. 90, sono usufruibili anche  dagli  Istituti  autonomi
per le case popolari, comunque denominati, per  le  spese  sostenute,
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per interventi realizzati su
immobili  di  loro  proprieta'  adibiti  ad   edilizia   residenziale
pubblica". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma  88)  che  "Le  detrazioni
fiscali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4  giugno  2013,  n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,
si   applicano   anche   alle   spese   sostenute   per   l'acquisto,
l'installazione e la messa in opera di dispositivi  multimediali  per
il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento  o  produzione
di acqua calda o di climatizzazione delle unita' abitative, volti  ad
aumentare la consapevolezza dei consumi  energetici  da  parte  degli
utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Tali
dispositivi devono: 
  a) mostrare attraverso canali multimediali  i  consumi  energetici,
mediante la fornitura periodica dei dati; 
  b)  mostrare  le  condizioni  di  funzionamento   correnti   e   la
temperatura di regolazione degli impianti; 
  c) consentire l'accensione,  lo  spegnimento  e  la  programmazione
settimanale degli impianti da remoto". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto: 
  - (con l'art. 119, comma 1) che la detrazione di  cui  al  presente
articolo si applica nella misura del  110  per  cento  per  le  spese
documentate e rimaste a carico del  contribuente,  sostenute  dal  1°
luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da  ripartire  tra  gli  aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo,  nei  casi  previsti
dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 119 suindicato; 
  -(con l'art. 119, comma 2) che "L'aliquota  prevista  al  comma  1,
alinea, del presente articolo si applica  anche  a  tutti  gli  altri
interventi di  efficienza  energetica  di  cui  all'articolo  14  del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa  previsti,  per
ciascun  intervento  di  efficienza  energetica,  dalla  legislazione
vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno
degli interventi di cui al citato comma  1.  Qualora  l'edificio  sia
sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti  dal  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano  vietati
da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali,  la  detrazione  si
applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non
eseguiti congiuntamente ad almeno uno  degli  interventi  di  cui  al
medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3"; 
  - (con l'art. 119, comma 3-bis) che "Per gli interventi  effettuati
dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi
da 1 a 3 si applicano anche  alle  spese,  documentate  e  rimaste  a
carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al  30  giugno
2022"; 
  - (con l'art. 119, comma 9) che le modifiche disposte dai commi  da
1 a 8 del medesimo art. 119 si  applicano  agli  interventi  previsti
dallo stesso art. 119, comma 9; 
  - (con l'art. 119, comma 15-bis) che le presenti modifiche "non  si
applicano  alle  unita'  immobiliari  appartenenti   alle   categorie
catastali A/1, A/8 e A/9"; 
  - (con l'art. 119, comma 16, alinea) che la disposizione di cui  al
comma 2.1 ha efficacia dal 1° gennaio 2020. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla L. 30 dicembre  2020,
n. 178, ha disposto: 
  - (con l'art. 119, comma 1) che la detrazione di  cui  al  presente
articolo si applica nella misura del  110  per  cento  per  le  spese
documentate e rimaste a carico del  contribuente,  sostenute  dal  1°
luglio 2020 fino al 30 giugno  2022,  da  ripartire  tra  gli  aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo e  in  quattro  quote
annuali di pari importo per la parte  di  spesa  sostenuta  nell'anno
2022, nei casi previsti dalle  lettere  a),  b)  e  c)  del  comma  1
dell'art. 119 suindicato; 
  -(con l'art. 119, comma 2) che "L'aliquota  prevista  al  comma  1,
alinea, del presente articolo si applica  anche  a  tutti  gli  altri
interventi di  efficienza  energetica  di  cui  all'articolo  14  del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa  previsti,  per
ciascun  intervento  di  efficienza  energetica,  dalla  legislazione
vigente, nonche' agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma
1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati  in  favore
di persone di eta' superiore a sessantacinque anni, a condizione  che
siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi  di  cui
al citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto  ad  almeno  uno
dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e  del  paesaggio,
di cui  al  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  o  gli
interventi di cui al citato comma  1  siano  vietati  da  regolamenti
edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica  a  tutti
gli interventi di cui  al  presente  comma,  anche  se  non  eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli  interventi  di  cui  al  medesimo
comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3"; 
  - (con l'art. 119, comma 3-bis) che "Per gli interventi  effettuati
dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi
da 1 a 3 si applicano anche  alle  spese,  documentate  e  rimaste  a
carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre
2022. Per le spese sostenute dal 1°  luglio  2022  la  detrazione  e'
ripartita in quattro quote annuali di pari importo". 
  La L. 30 dicembre 2020, n. 178, nel modificare l'art. 119, commi  1
e 3-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con  modificazioni
dalla L. 17 luglio 2020, n. 77,  ha  conseguentemente  disposto  (con
l'art. 1, comma 74) che "L'efficacia delle proroghe di cui  ai  commi
da 66 a 72 resta subordinata alla definitiva  approvazione  da  parte
del Consiglio dell'Unione europea.  Restano  fermi  gli  obblighi  di
monitoraggio e di rendicontazione previsti nel Piano nazionale per la
ripresa e la resilienza per tale progetto". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal D.L. 6 maggio 2021,  n.
59, ha disposto (con l'art. 119, comma 3-bis) che "Per gli interventi
effettuati  dai  soggetti  di  cui  al  comma  9,  lettera   c),   le
disposizioni dei commi da 1  a  3  si  applicano  anche  alle  spese,
documentate e rimaste a carico del  contribuente,  sostenute  dal  1°
gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1°  luglio
2022 la detrazione e' ripartita in  quattro  quote  annuali  di  pari
importo". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla L. 30 dicembre  2021,
n. 234, ha disposto (con l'art. 119, comma 1) che  la  detrazione  di
cui al presente articolo si applica nella misura del  110  per  cento
per le  spese  documentate  e  rimaste  a  carico  del  contribuente,
sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra
gli aventi diritto in cinque quote  annuali  di  pari  importo  e  in
quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta
dal 1° gennaio 2022, nei casi previsti dalle lettere a), b) e c)  del
comma 1 dell'art. 119 suindicato. 

Le conclusioni del seguente articolo sono tratte dalla pagina ECOBONUS dell’Agenzia delle Entrate.

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