Decreto LIQUIDITA’: le misure a supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti

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Il Ministero dello Sviluppo economico dedica al DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Credito o Liquidità) una pagina informativa dettagliata con le misure a supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti.

Il Ministero spiega in particolare come:
– è stato deciso di trasformare il Fondo di Garanzia per le Pmi in uno strumento capace di garantire fino a 100 miliardi di euro di liquidità, potenziandone la dotazione finanziaria ed estendendone l’utilizzo anche alle imprese fino a 499 dipendenti;
– è stato previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo, che agirà su tre direttrici principali:
1) garanzia al 100% per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito. In questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia;
2) garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 800.000 euro, senza valutazione andamentale;
3) garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, senza valutazione andamentale.
-E’ stata inoltre prevista la possibilità di concedere alle imprese garanzie statali sui prestiti bancari attraverso Sace, nonché misure tese a potenziare gli strumenti per sostenere l’esportazione del made in Italy, l’internazionalizzazione e gli investimenti delle aziende;
è stata prorogata la sospensione di tributi e contributi per altri due mesi e quella relativa agli sgravi per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. E’ stato infine estesa la normativa sul Golden Power anche alla difesa delle PMI e delle principali filiere produttive del nostro Paese.

Le misure fiscali: Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro
All’intero della pagina istituzionalie, mettiamo in rilievo la previsione del DL 23/2020 che estende le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro di cui all’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 includendo quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”
Quanto al mondo edile, sottolineiamo la norma finalizzata a chiarire che nell’ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”, secondo la disciplina transitoria di cui all’art. 54 del D.L. n. 18 del 2020, rientrano anche liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata.
Si prevede inoltre che benefici del fondo si applicano, per un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno.

Redazione InSic

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