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Decreto Rilancio: agevolazioni al via dal 1° luglio

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In vigore oggi 1° luglio 2020 le nuove detrazioni fiscali previste dal D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180) per interventi di efficientamento energetico (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus) e per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica (Bonus Fotovoltaico).

Ma quali sono le misure previste contenute nel DL Rilancio (al momento non convertito)?

Le passiamo in rassegna con riferimento a INFRASTRUTTURE e FISCALITà per INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, estrapolandole dal Dossier della Camera

FISCO agevolazioni per alcuni interventi di efficienza energetica

Rafforzamento delle agevolazioni per alcuni interventi di efficienza energetica e misure antisismiche sugli edifici, effettuati dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (cd. ecobonus, sismabonus, bonus fotovoltaico e colonnine elettriche) (art. 119);
L’articolo stabilisce che la detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Le spese ammissibili all’agevolazione sono le seguenti:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, per un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, relativamente ad una spesa non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, compresa quella per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microcogenerazione, per una spesa non superiore a euro 30.000, compresa quella per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.
• L’agevolazione si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1 rispettando i requisiti tecnici minimi per la fruizione dell’agevolazione. (al comma 3)
• Al comma 4 dell’art. 119 è prevista in deroga all’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Qualora, poi, in relazione ai predetti interventi, il credito relativo venga ceduto ad una impresa di assicurazione, contestualmente alla stipula di una polizza di assicurazione per la copertura del rischio di eventi calamitosi, la misura della detrazione per gli oneri sostenuti, spettante ai sensi dell’articolo 15 del Tuir, è elevata dal 19 per cento al 90 per cento.
La detrazione nella misura del 110 per cento spetta anche (comma 5) agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La maggiorazione dell’aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente a quelli indicati nei commi 1 o 4.
La fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito (comma 7).
• Al comma 8 si riconosce la detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi di cui al comma 1, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
• Con i commi 9 e 10 si stabilisce l’ambito applicativo delle nuove norme con riferimento ai destinatari delle stesse. In particolare, nel comma 9 è previsto che le disposizioni dei commi da 1 a 8 si applicano alle persone fisiche non nell’esercizio di imprese, arti o professioni – salvo quanto disposto nel comma 10 -, ai condomini e agli IACP mentre nel comma 10, con riferimento agli interventi di eco-bonus di cui ai commi 1 e 3, si specifica che la detrazione con aliquota del 110 per cento non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.
• I commi da 11 a 13, con riferimento all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, dettano la disciplina relativa al visto di conformità dei dati che attestano la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta; alla trasmissione di tali dati, esclusivamente in via telematica, secondo quanto stabilito con provvedimento stabilito dal direttore dell’Agenzia delle entrate; nonché ai soggetti abilitati ad asseverare il possesso dei requisiti previsti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
• Il comma 14, ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
• Il comma 15 precisa che rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle predette attestazioni e delle asseverazioni nonché quelle relative al visto di conformità.

INFRASTRUTTURE

Per quanto riguarda il settore delle infrastrutture, le misure previste sono principalmente rivolte ad introdurre semplificazioni in grado di accelerare gli interventi al fine di far fronte all’emergenza da COVID-19 e alla crisi economica che ne è derivata e di favorire una maggiore ed immediata liquidità per le imprese operanti nel settore.

In particolare:
• si prevede la possibilità di eseguire le opere edilizie, strettamente necessarie a perseguire le finalità per il riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19, in deroga alle disposizioni previste dal Testo unico dell’edilizia (D.P.R. n. 380/2001), delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali; per le medesime opere edilizie, si introduce altresì, fino al termine dello stato di emergenza, una deroga agli obblighi in materia di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. n. 151/2011 (art. 2, co. 13);
• si prevede l’esonero per le stazioni appaltanti e gli operatori economici, fino al 31 dicembre 2020, dal versamento della contribuzione dovuta all’ANAC, prevista dall’art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005 (art. 65);
• si dispone la proroga, per l’anno 2020, dei termini per l’utilizzo dei finanziamenti autorizzati – dall’art. 30, comma 14-ter, del D.L. 34/2019 -; in favore dei comuni con meno di 1.000 abitanti per il potenziamento degli investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività (art. 123);
• si incrementa per l’anno 2020 di 40 milioni di euro la dotazione del Fondo salva-opere istituito dall’art. 47 del D.L. 34/2019, al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del contagio da COVID-19 (art. 201, comma 1); per le medesime finalità, si prevede che l’erogazione delle risorse del Fondo salva-opere in favore dei sub-appaltatori, sub-affidatari e i sub-fornitori, che hanno trasmesso all’amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l’esistenza del credito entro la data del 24 gennaio 2020, è effettuata per l’intera somma spettante ai sensi del comma 1-quinquies del citato art.47 (ossia per il 70 per cento del credito insoddisfatto), con esclusione dei controlli di regolarità contributiva e fiscale (art. 201, co. 2);
• si dispone che – nei casi di procedure di gara i cui bandi o avvisi siano già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alla medesima data siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte ma non siano scaduti i relativi termini e, in ogni caso, per le procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021 – l’importo dell’anticipazione prevista dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) a favore dell’appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti delle risorse stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante (art. 207, comma 1); fuori dei casi previsti dal comma 1, l’anticipazione del prezzo, sempre nel limite massimo del 30 per cento, può essere riconosciuta anche a favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione (art. 207, co. 2);
• si prevede la nomina di un Commissario straordinario per l’espletamento delle attività finalizzate ad accelerare la messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25.dispongono interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017; il Commissario dura in carica fino al 31 dicembre 2025, assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni in materia di contratti pubblici; si dispone altresì che il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria dell’intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi, proponendo al concedente l’atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico finanziario aggiornato con gli eventuali interventi di propria competenza (art. 206);
• si prevede una autorizzazione di spesa di 345.000 euro per l’anno 2020 al fine di assicurare la continuità dei sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, salvaguardando al contempo la salute dei dipendenti attraverso l’utilizzo di appositi dispositivi di protezione (art. 209, co. 2);
• si introduce un contributo straordinario a favore dell’ANAS (nel limite di spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034) a compensazione della diminuzione degli introiti del canone sui pedaggi delle concessionarie autostradali causata dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento dell’emergenza COVID-19 (art. 214);
• si autorizzano gli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (cd. SAL), per interventi di edilizia scolastica, anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto (art. 232, co. 4).

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Redazione InSic

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