Decreto SISMA 2019 in fase di conversione: le disposizioni in vista (1°parte)

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La Camera dei Deputati fa il punto sul percorso del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 DECRETO SISMA in vigore dal 23 ottobre,che detta “Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”; inizialmente composto da 10 articoli, ora è arrivato a 49 articoli, rivoluzionando l’impianto originario che era stato annunciato da Conte.

Vediamo gli articoli più rilevanti per il settore edile in particolare quanto riportato per:
l’affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici
la ricostruzione dei contributi per la ricostruzione
Ricostruzione privata
Ricostruzione pubblica
Trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici

Nel prossimo approfondimento, le restanti parti del Decreto SISMA.

Servizi di architettura e ingegneria

L’articolo 1 proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2020, lo stato di emergenza nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 e disciplina la copertura dei conseguenti oneri, stabilendo che agli stessi si provveda nei limiti delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali.

L’articolo 1-bis, introdotto durante l’esame in sede referente, integra la disciplina vigente relativa all’affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l’elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica (contenuta nel comma 2-bis dell’art. 2 del D.L. 189/2016, relativamente agli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016) prevedendo che, per importi sotto la soglia di rilevanza europea ma superiori a 40.000 euro l’aggiudicazione avvenga utilizzando il criterio del prezzo più basso.

Ricostruzione e contributi

L’articolo 2, modificato durante l’esame in sede referente, reca una serie di modifiche puntuali volte alla semplificazione sia della disciplina della ricostruzione privata che di quella della ricostruzione pubblica, disponendo, tra l’altro:
– la possibilità che la domanda di contributo può essere presentata anche solo da uno dei proprietari o soggetti titolati nel caso in cui sul medesimo bene immobile insistano più aventi diritto;
– la definizione di nuove modalità per il calcolo delle superfici utili, ai fini della determinazione dei contributi per la ricostruzione privata;
– che per gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal Commissario straordinario del Governo è data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici e che qualora detti edifici siano ubicati nei centri storici, gli stessi sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile, fermo restando che la destinazione urbanistica delle aree in questione deve rimanere ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità.

L’articolo 2-bis, introdotto durante l’esame in sede referente, prevede, in materia di interventi di immediata esecuzione, che il Commissario può differire al 31 marzo 2020 il termine ultimo per la presentazione della documentazione necessaria per l’ottenimento dei contributi per i lavori eseguiti (nuovo terzo periodo del comma 4 dell’art. 8 del D.L. 189/2016).

Ricostruzione privata: semplificazioni

L’articolo 3, modificato nel corso dell’esame in sede referente, introduce un nuovo art. 12-bis nel D.L. n. 189/2016, al fine di dettare disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione della ricostruzione privata. Sono dettate norme di semplificazione della procedura per la concessione del contributo per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati e si prevede che nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, la certificazione rilasciata dal professionista possa limitarsi ad attestare la mera conformità dell’intervento proposto all’edificio preesistente il sisma, in luogo della conformità edilizia e urbanistica. In questi casi, la Conferenza regionale accerta la conformità urbanistica dell’intervento secondo la vigente normativa, ovvero, ove adottato, ai sensi del Programma straordinario di ricostruzione di cui all’articolo 3-bis. La disposizione stabilisce, inoltre, che gli Uffici Speciali per la ricostruzione sulla base delle ordinanze commissariali provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione, che interessano, previo sorteggio, almeno il 20 per cento delle domande di contributo presentate e che in tal caso l’effettuazione del controllo a campione sospende i termini per l’adozione del provvedimento di concessione del contributo.

Ricostruzione pubblica

L’articolo 3-bis, introdotto durante l’esame in sede referente in connessione con le modifiche apportate all’articolo 3, prevede l’adozione, da parte delle Regioni, di uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti in Italia centrale a partire dal 2016, e ne disciplina contenuti e modalità e termini di adozione. La norma stabilisce che i programmi autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici per i quali vi sia conformità a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza.
Tale previsione va letta alla luce di quanto disposto dall’art. 3 del decreto-legge in esame, che – a seguito di una modifica anch’essa introdotta nel corso dell’esame in sede referente – prevede ora (rispetto al testo iniziale del decreto) che il professionista incaricato abbia la facoltà ma non l’obbligo di attestare la conformità edilizia ed urbanistica dell’intervento, potendo limitarsi ad attestarne la sola conformità all’edificio preesistente al sisma.

L’articolo 3-ter, introdotto durante l’esame in sede referente, stabilisce che le domande di concessione di contributi per le quali non sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo alla data di entrata in vigore della presente legge, possano essere regolarizzate ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.

L’articolo 3-quater, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, qualifica la partecipazione alla Conferenza permanente disciplinata dall’art. 16, del D.L. 189/2016, come “dovere d’ufficio”.

L’articolo 3-quinquies, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, estende la fruizione del c.d. Art-bonus anche alle erogazioni liberali per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei territori di Venezia e di Matera.

L’articolo 3-sexies, introdotto durante l’esame in sede referente, modifica l’art. 19, comma 1, del D.L. 189/2016 estendendo da tre a sei anni la durata dell’intervento del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/1996, n. 662 in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei Comuni che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016.

Trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici

L’articolo 4, modificato durante l’esame in sede referente, modifica e integra le disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici recate dall’art. 28 del D.L. 189/2016, al fine di prevedere l’aggiornamento dei piani regionali per la gestione delle macerie, velocizzare le procedure per la medesima gestione, nonché disciplinare i metodi per verificare la presenza di amianto e altre sostanze pericolose nelle macerie.

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Redazione InSic

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