Decreto SISMA 2019 in fase di conversione: le disposizioni in vista (2°parte)

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Proseguiamo con l’analisi del DECRETO SISMA attualmente in fase di conversione in legge alla Camera: il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 è passato da 10 a 52 articoli (aggiornamento al 4/12/2019 con passaggio successivo al Senato). Attraverso il Dossier della Camera e dopo aver visto nella prima parte le disposizioni relative a ricostruzione priva e pubblica, contributi e trattamento e trasporto delle macerie, vediamo le principali novità del provvedimento con riferimento a:

Contributi per i comuni colpiti dal sisma
Modifiche al Testo Unico per l’Edilizia
Contributi e agevolazioni per beni alienati dopo il Sisma
Poteri del Commissario Straordinario

Contributi per i comuni colpiti dal sisma

L’articolo 6 modifica l’art. 23, comma 1-bis, del D.L. 32/2019 (convertito dalla L. 55/2019), al fine di estendere anche ai comuni elencati nell’allegato 2, oltre che ai comuni indicati nell’allegato 1, del D.L. 189/2016, il contributo di 5 milioni per il 2019 previsto per i comuni con più di 30 mila abitanti colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato l’Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016, per interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali.

L’articolo 7 reca modifiche agli articoli 4 e 34 del decreto-legge 189/2016, al fine di estendere la destinazione delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate anche alle anticipazioni dovute ai professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori e di prevedere che per tali anticipazioni non possa essere richiesta alcuna garanzia, fermo restando l’obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazione.

Modifiche al Testo Unico per l’Edilizia

L’articolo 9-ter apporta alcune modifiche all’art. 94-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia) in materia di disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, volte a prevedere, quale parametro per il calcolo del valore dell’accelerazione orizzontale al suolo di un terremoto, il riferimento al valore “accelerazione AG” in luogo di quello, attualmente previsto dalla norma, alla “peak ground acceleration – PGA, ad escludere le località a bassa sismicità (zone 3 e 4) dall’ambito definitorio degli “interventi rilevanti” di cui al citato art. 94-bis, nonché a prevedere che possono costituire riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti – e quindi classificabili come interventi di “minore rilevanza” nei confronti della pubblica incolumità ai sensi della richiamata disposizione – anche gli interventi su edifici di interesse strategico e sulle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile situati in località a bassa e media sismicità.

Contributi e agevolazioni per beni alienati dopo il Sisma

L’articolo 9-quater riscrive la disposizione che vieta la concessione di contributi e agevolazioni per la ricostruzione o la riparazione degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 per i beni alienati dopo tale data.

L’articolo 9-quinquies riconosce anche per il 2020 al Comune de L’Aquila la facoltà di avvalersi di personale a tempo determinato in deroga a quanto disposto in materia dalla normativa vigente.

L’articolo 9-sexies interviene in merito ai lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati colpiti dal sisma del 2009 avvenuto in Abruzzo, al fine di precisare i soggetti deputati alla certificazione prevista nel caso di migliorie o altri interventi difformi.

L’articolo 9-septies prevede, per il 2020, uno stanziamento di 1,5 milioni di euro in favore dei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 diversi dall’Aquila, nonché un contributo di 500.000 euro destinato all’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere relativo allo stesso evento sismico.

L’articolo 9-octies autorizza l’affidamento delle funzioni di responsabile unico del procedimento al personale assunto dalla Soprintendenza, nonché ad altro personale di cui essa si avvalga anche mediante convenzione, anche con le società ALES (Arte lavoro e servizi Spa) ed Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa), ai sensi del comma 2 dell’articolo 3-bis del D.L. 113/2016.

L’articolo 9-decies novella l’art. 18-bis del decreto-legge n. 8/2017 al fine di attribuire alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento connesse al progetto “Casa Italia” svolte dai soggetti istituzionali competenti in materia di ripristino e ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale ovvero derivanti da attività umana. La disposizione si riferisce a quelle attività svolte successivamente agli interventi di protezione civile. Sono mantenute ferme, infatti, le funzioni attribuite al Dipartimento della protezione civile e alle altre amministrazioni competenti in materia.
L’articolo 9-terdecies modifica la disciplina vigente che consente ai comuni del cratere del sisma del 2009 diversi dall’Aquila di predisporre programmi coordinati di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica, al fine di estendere la portata di tali programmi anche alla realizzazione di interventi connessi e complementari agli interventi di ricostruzione privata.

Poteri del Commissario Straordinario

L’articolo 9-duodetricies dispone al comma 1, che – a decorrere dall’anno 2021 – il Commissario straordinario può destinare, a valere sulle risorse della contabilità speciale ad esso intestata, una quota non superiore al 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, a:
a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
d) interventi per il sostegno delle attività imprenditoriali;
e) interventi per sostenere l’accesso al credito da parte delle imprese, comprese le piccole e le micro imprese;
f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per i cittadini e le imprese
La norma prevede a tal fine l’istituzione di una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di definire il programma di sviluppo.

L’articolo 9-undetricies prevede che l’importo di 100 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2019, è destinato, nell’esercizio 2019, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.

L’articolo 9-tricies autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni interessate dal sisma del 2016.

Redazione InSic

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