Riportiamo il contenuto della proposta con riferimento alle disposizioni sulla fiscalità immobiliare e ambientale.
Il contenuto della proposta
La proposta si compone di 16 articoli concernenti alcuni principi generali e le procedure di delega; la revisione del catasto dei fabbricati, nonché norme in materia di evasione ed erosione fiscale; la disciplina dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale; norme in materia di tutoraggio, semplificazione fiscale e revisione del sistema sanzionatorio, la revisione del contenzioso e della riscossione degli enti locali; la delega per la revisione dell’imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché per la razionalizzazione della determinazione del reddito d’impresa e di imposte indirette e in materia di giochi pubblici; la delega ad introdurre nuove forme di fiscalità ambientale.La riforma del catasto
Attraverso la riforma del catasto degli immobili (articolo 2) si intende correggere le sperequazioni insite nelle attuali rendite, accentuate dall’aumento generalizzato del prelievo fiscale, disposto con il decreto-legge n. 201 del 2011 che ha introdotto l’Imposta municipale sperimentale (IMU).Tra i principi e criteri direttivi da applicare per la determinazione del valore catastale degli immobili la delega indica, in particolare, la definizione degli ambiti territoriali del mercato, nonché la determinazione del valore patrimoniale utilizzando la superficie in luogo del numero dei vani. E’ assicurato il coinvolgimento dei comuni nel processo di revisione delle rendite, individuando anche specifici incentivi e forme di trasparenza. E’ stato attribuito all’Agenzia delle entrate il compito di determinare provvisoriamente, a specifiche condizioni, valori e rendite immobiliari, che esplicheranno efficacia sino all’attribuzione definitiva, da parte della stessa Agenzia.
Nel corso dell’esame alla Camera è stata introdotta una norma a favore delle unità immobiliari colpite da eventi sismici o da altri eventi calamitosi, per le quali si dovranno prevedere abbattimenti del carico fiscale che tengano conto delle condizioni di inagibilità o inutilizzabilità.
La riforma deve avvenire a invarianza di gettito, tenendo conto delle condizioni socio-economiche e dell’ampiezza e composizione del nucleo familiare, così come riflesse nell’ISEE; è stata resa esplicita l’esigenza di tutelare l’unico immobile non di lusso posseduto dal contribuente ed è stato altresì previsto un meccanismo di monitoraggio da parte del Parlamento del processo di revisione attribuendo valore alle informazioni sugli immobili fornite dal contribuente, per il quale sono previste particolari misure di tutela anticipata in relazione all’attribuzione delle nuove rendite, anche nella forma dell’autotutela amministrativa.
Contestualmente devono essere aggiornati i trasferimenti perequativi ai comuni. Sono ridefinite le competenze delle commissioni censuarie, in particolare attribuendo loro il compito di validare le funzioni statistiche (che sanno pubblicate al fine di garantire la trasparenza del processo estimativo) utilizzate per determinare i valori patrimoniali e le rendite, nonché introducendo procedure deflattive del contenzioso. In sede referente è stato anche disposto che si proceda alla revisione delle sanzioni tributarie previste per la violazione di norme catastali.
La fiscalità ambientale
Il testo si conclude con una norma programmatica (articolo 16), ai sensi della quale la revisione del sistema fiscale persegue l’obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti.
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