Delitti contro i cantieri: regole per l’indennizzo alle imprese

789 0
Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con Decreto 19 dicembre 2014 (in GU n.44 del 23-2-2015) regola l’Indennizzo per le imprese che subiscano danni in conseguenza di delitti non colposi commessi per ostacolare l’attività dei cantieri.

L’indennizzo riguarda le imprese che abbiano subito danni ai materiali o alle attrezzature di cantiere; il decreto sorge dalla necessità di avviare tempestivamente l’istruttoria per la concessione dei suddetti indennizzi, al fine di evitare ulteriori pregiudizi e ritardi alle imprese.
Ai fini della concessione dell’indennizzo, le imprese richiedenti devono trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e per conoscenza alle stazioni appaltanti – una documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni stabilite dalla predetta disposizione.

La documentazione
Tale documentazione comprende (art. 1):
a) una relazione illustrativa idonea ad evidenziare i danni, riferiti ai materiali, alle attrezzature e ai beni strumentali, che l’impresa richiedente ha subito come conseguenza del verificarsi di delitti non colposi, commessi al fine di ostacolare o rallentare l’ordinaria esecuzione delle attività di cantiere e che hanno pregiudicato il corretto adempimento delle obbligazioni assunte per la realizzazione dell’opera che l’impresa è stata incaricata di realizzare;
b) una relazione diretta a descrivere le circostanze in relazione alle quali detti danni si sono prodotti, con l’indicazione del loro ammontare, complessivo e frazionato per ogni singola voce;
c) copia della denuncia/querela presentata dall’impresa richiedente, o dalla stazione appaltante, per quanto concerne i delitti non colposi, commessi al fine di ostacolare o rallentare l’ordinaria esecuzione delle attività di cantiere, e che hanno determinato all’impresa richiedente il venire in essere dei danni di cui alla lettera a);
d) copia dell’eventuale costituzione in giudizio dell’impresa richiedente quale parte civile
e) una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 attestante l’esistenza, o l’inesistenza, di coperture assicurative dirette a risarcire o indennizzare gli eventi di cui all’articolo 13, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145;
f) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, mediante la quale l’impresa richiedente dichiara, fornendone un riscontro documentale, l’ammontare delle somme percepite in conseguenza del realizzarsi dei delitti non colposi di cui all’articolo 13, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145.

Importo dell’indennizzo
L’indennizzo, in base all’articolo 2, è commisurato alla quota della parte eccedente le somme liquidabili dall’assicurazione stipulata dall’impresa o, qualora non assicurata, per una quota del danno subito, comunque nei limiti complessivi dell’autorizzazione di spesa della disposizione sopra citata. L’integrale risarcimento, comunque ottenuto dall’impresa, impedisce la corresponsione dell’indennizzo.

L’istruttoria ministeriale
All’articolo 3 si regola l’istruttoria del Ministero delle infrastrutture che può richiedere all’impresa, alla stazione appaltante, e più in generale a tutte le autorità interessate dagli eventi alla base dei delitti non colposi sopra citati, la documentazione idonea a dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità tra gli eventi e la richiesta di indennizzo di cui alla presente disposizione.

Eventi dannosi pre e ante il 30 giugno 2014
Il Ministero poi specifica (articolo 4) che per gli eventi dannosi verificatisi fino al 30 giugno 2014, le relative domande devono essere inoltrate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Struttura tecnica di missione, comprensive della richiesta di indennizzo e complete della documentazione di cui all’art. 1, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
Le domande relative ad eventi verificatisi successivamente al 30 giugno 2014 possono essere presentate sulla base delle seguenti scadenze:
a) entro il 28 febbraio 2015, per gli eventi dannosi verificatisi nel secondo semestre dell’anno 2014;
b) entro il 31 agosto 2015, per gli eventi verificatisi nel primo semestre 2015;
c) entro il 29 febbraio 2016, per gli eventi verificatisi nel secondo semestre 2015.

Riferimenti normativi:
DECRETO 19 dicembre 2014 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Indennizzo alle imprese per i danni subiti in conseguenza di delitti non colposi commessi per ostacolare l’attività dei cantieri.
(GU Serie Generale n.44 del 23-2-2015)

Redazione InSic

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell'ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore