Demolizione opere in aree a rischio idrogeologico: accesso ai finanziamenti

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In Gazzetta (n.251 del 26-10-2016) il decreto 22 luglio 2016 che riporta diverse indicazioni sulla procedura di assegnazione dei finanziamenti per l’accesso ai fondi destinati agli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato. Gli interventi possono riguardare anche aree nelle quali viene comprovata l’esposizione a rischio idrogeologico in assenza o in totale difformita’ dal permesso di costruire.

Soggetti ammessi ai finanziamenti
Ai sensi dell’art. 72-bis del Codice Ambiente possono presentare la domanda di concessione per accedere al finanziamento previsto al comma 1 del medesimo articolo i Comuni nel cui territorio ricadono l’opera o l’immobile realizzati in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire, in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero dei quali viene comprovata l’esposizione a rischio idrogeologico.Ai sensi del comma 1 dell’art.72-bis (introdotto dall’art. 52, comma 3, legge n. 221 del 2015- cd Collegato Ambientale) viene inserito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’ambiente un capitolo per il finanziamento per questo tipo di interventi, autorizzando un spesa di 10 milioni di euro per l’anno finanziario 2016.

Interventi ammessi
Ai sensi del comma 4 dell’art.72 del D.Lgs. n.152/2006 sono ammessi a finanziamento gli interventi su opere e immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, con priorità per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di apposito elenco elaborato su base trimestrale dal Ministero dell’ambiente e adottato ogni dodici mesi dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Nelle spese tecniche connesse agli interventi si intendono compresi i costi relativi
• al conferimento alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, dei rifiuti misti dell’attività di demolizione classificabili non inquinanti, qualora non sia possibile la messa in riserva e il loro recupero;
• alla raccolta e imballo nonché trasporto e smaltimento in discarica di rifiuti speciali pericolosi con il rilascio di relativo certificato di smaltimento;
• agli interventi che tendono a favorire la ripresa spontanea di vegetazione autoctona riproponendo artificialmente cenosi non molto evolute ma in grado di raggiungere autonomamente sia una complessità strutturale, tipica delle cenosi naturali, sia una maggiore diversità biologica, fatte salve le disposizioni in materia previste dalla legislazione vigente.

Presentazione delle domande
Le domande di concessione del finanziamento degli interventi come sopra definiti devono essere caricate in un apposito sistema on line, predisposto e gestito dal Ministero dell’ambiente.
A tal fine i Comuni dovranno richiedere la relativa password di accesso tramite pec inviata alla medesima Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, al seguente indirizzo di posta certificata: DGSTA@pec.minambiente.it.
Al Paragrafo 4 dell’Allegato al DM 22/7/2016 si dettagliano gli aspetti documentali ogni domanda di concessione del finanziamento caricata sul sistema deve essere corredata da una relazione che contenga il progetto delle attività di rimozione o di demolizione; l’elenco dettagliato dei relativi costi; l’elenco delle opere e degli immobili ubicati nel proprio territorio per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti ed una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune, nella quale si attesta: la natura definitiva del provvedimento di rimozione o di demolizione; l’inottemperanza a tale provvedimento da parte dei destinatari; il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di indebitamento e, per i comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti, l’avvenuta presentazione della certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2015 degli enti locali secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 18628 del 4 marzo 2016; l’eventuale collocazione dell’opera in zona demaniale ovvero entro le zone di divieto; l’eventuale collocazione dell’opera nelle aree a pericolosità idraulica elevata perimetrate dai Piani di gestione del rischio di alluvioni e/o l’eventuale collocazione dell’opera nelle aree di pertinenza o di rispetto fluviale individuate dai Piani di bacino o dalla normativa regionale di attuazione dei Piani di bacino a livello urbanistico.
Nella domanda di concessione deve essere anche riportato l’impegno del legale rappresentante del Comune a concludere le attività entro 120 gg. dalla data di erogazione del finanziamento.
Si specifica anche nella procedura che, per ogni intervento di cui si chiede il finanziamento andrà compilato il «Modello scheda proposta di intervento» che si sostanzia in una attività preistruttoria condotta dallo stesso Comune richiedente che, al termine dell’inserimento, dovrà «validare» la scheda medesima certificando, in tal modo, la validità dei dati inseriti, al fine di consentirne la presa in carico da parte del sistema.

Criteri di priorità
Nel paragrafo 5 si fa riferimento all’elaborazione degli elenchi delle istanze, uno per regione, secondo un ordine di priorità elaborato sulla base dei criteri di cui alla tabella allegata a fine decreto. Il paragrafo 6 dell’Allegato al DM 22/7/2016, a proposito di verifiche istruttorie per l’erogazione del finanziamento prevede che il ministero Ambiente verifichi la mosaicatura ISPRA dei Piani di bacino, lo stralcio assetto idrogeologico (PAI) e le mappe del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) i livelli di criticità idrogeologica dichiarati e, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere alle competenti Autorità di distretto/bacino ulteriori elementi comprovanti l’esposizione a rischio idrogeologico, in particolare per le opere o immobili non ricadenti in tali aree (vedi dettagli infra par 6).
Al termine delle verifiche istruttorie di cui al presente paragrafo, gli elenchi definitivi contenenti i soli interventi da finanziare verranno sottoposti alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali affinché vengano da questa adottati.
Il riparto delle somme disponibili su base regionale verrà effettuato in base ai seguenti criteri di riparto che saranno adottati in sede di Conferenza Stato-città: popolazione residente, superficie, indicatori di rischio idrogeologico. Le somme relative ai territori regionali non interessati da richieste di concessione del finanziamento, verranno ripartite con i medesimi coefficienti fra gli altri territori regionali.

Previsto quindi un successivo decreto con cui verranno concessi i finanziamenti a favore dei comuni i cui interventi risultano inseriti nella graduatoria adottata. Al paragrafo 7 si ricorda ai comuni beneficiari dei finanziamenti, che entro 30 giorni dalla riscossione delle spese, comprensive di interessi e rivalutazioni, sono tenuti a riversarle nel capitolo 2592, pg. 29 di entrata del bilancio dello Stato e a caricare la relativa quietanza nel sistema informativo dedicato.
Nei casi di mancata realizzazione degli interventi di rimozione o di demolizione finanziati, le somme assegnate a titolo di finanziamento per gli stessi devono essere restituite al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con le modalità di cui al comma 1 entro 120 giorni dall’erogazione dei finanziamenti concessi.

Riferimenti normativi:
Finanziamenti per rimozione/demolizione opere in aree a rischio idrogeologico
DECRETO 22 luglio 2016 del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Modelli e linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione per l’accesso ai finanziamenti per gli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero dei quali viene comprovata l’esposizione a rischio idrogeologico in assenza o in totale difformita’ dal permesso di costruire.
(GU Serie Generale n.251 del 26-10-2016)

Redazione InSic

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