Ruolo, compiti e responsabilità del Direttore dei Lavori in edilizia

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Il direttore dei lavori, in assenza della figura del CSE, dall’alto della sua competenza professionale ed esperienza, è responsabile, oltre del rispetto del progetto e del capitolato di appalto da parte dell’impresa esecutrice, anche della sicurezza del cantiere, “non potendo non accorgersi” di evidenti condizioni di rischio nell’esecuzione dei lavori che dirige.

Il Testo Unico di Sicurezza gli affida il compito di liquidare l’importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori quando previsto (Allegato XV del D.Lgs. n.81/08.

  • L’articolo è tratto dal Volume di EPC Editore: “Guida per i coordinatori sicurezza di cantieri pubblici e privati“, EPC Editore di G.Lusardi (vedi sotto).

Nell'articolo

Chi può essere nominato direttore dei lavori?

Per quanto attiene alla nomina del responsabile dei lavori vi è una netta differenziazione tra lavori privati e lavori pubblici

  • Per i lavori privati, il committente, se ritiene di non avere una sufficiente competenza, soprattutto di carattere tecnico, è libero nella scelta del professionista a cui affidare l’incarico di R L, che può coincidere per esempio con il progettista o con il direttore dei lavori.
  • Invece per i lavori pubblici la scelta, da parte del committente, è obbligata, infatti l’art. 89 del D.Lgs n. 81\08, ha richiesto un importante “accorpamento di funzioni” stabilendo che nel campo di applicazione del D.Lgs n. 163\2006 (ora D.Lgs n. 50\2016) il responsabile dei lavori (RL) è il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) (fig. 1 e fig. 2).

Chi dà l’incarico al direttore dei lavori?

La nomina del direttore dei lavori deve essere svolta dal committente, pubblico o privato che sia, nell’esercizio del diritto riconosciutogli dall’articolo 1662 del Codice Civile, ovvero quello di “controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato”.

Cosa può fare il direttore dei lavori?

Se le funzioni di CSE e di direttore dei lavori sono svolte da due professionisti distinti, il direttore dei lavori deve prima di tutto prendere visione delle integrazioni apportate dal CSE al PSC.

È necessario quindi che valuti, insieme al committente, al RUP, nel caso di lavori pubblici, ed al datore di lavoro dell’impresa esecutrice, l’impatto che l’adozione di questi provvedimenti può avere sulla regolare esecuzione delle opere individuando le attività lavorative che non possono essere svolte nel rispetto delle disposizioni ministeriali, decidendo quindi il rinvio di queste attività, sempre verificando che la sospensione non pregiudichi l’esecuzione del complesso delle altre opere.

Naturalmente questa decisione comporta la rimodulazione del cronoprogramma dei lavori.

DIRETTORE LAVORI E NORMATIVA

Il direttore dei lavori con l’ufficio di direzione lavori, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché’ i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto ai sensi dell’art. 101 del Codice Appalti.

La responsabilità del direttore dei lavori

Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

I compiti del Direttore dei lavori in base al Codice Appalti

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice e:

  •  verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
  •  curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
  •  provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, dell’articolo 105;
  •  svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

Direttore dei Lavori e compiti: le linee guida ANAC

L’ANAC, nel 2016 aveva predisposto linee guida sulle funzioni del RUP e del direttore dei lavori che sono state superate da:

Il Direttore lavori nel Codice Appalti Pubblici: ultime modifiche

Naturalmente dopo qualche anno è stato necessario apportare qualche modifica al Codice appalti, infatti sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020 è stata pubblicata la legge n. 120 dell’11 settembre 2020 – Conversione in legge del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale che si è preoccupata anche di modificare alcuni articoli del Codice Appalti, introducendo un regime derogatorio valido sino al 31\12\2021.

Queste modifiche si sono rese necessarie in seguito allo scoppio della pandemia del covid-19 che ha rallentato notevolmente l’attività lavorativa dei cantieri.

Al fine di incentivare gli investimenti pubblici durante il periodo di emergenza e per far fronte alle ricadute economiche negative dovute alla pandemia, la legge, all’articolo 1, ha introdotto un nuovo meccanismo per gli affidamenti sotto soglia suddiviso per fasce di importi (in particolare è consentito l’affidamento diretto per lavori sino a 150.000 euro) e, all’art. 2, ha variato la tempistica secondo cui si devono svolgere le procedure di affidamento lavori sopra la soglia comunitaria (importo > 5.350.000 euro).

All’art. 3 sono state indicate nuove regole operative per le stazioni appaltanti al fine di semplificare il sistema delle verifiche antimafia per gli interventi di sostegno e rilancio per le imprese esecutrici conseguenti all’emergenza sanitaria, per le quali ricorre sempre il caso di urgenza e, sino al 31 dicembre 2021, è consentito procedere mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

All’art. 8, in riferimento ai lavori ancora in corso di esecuzione, si stabilisce che il direttore dei lavori, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, deve adottare lo stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e il certificato di pagamento deve essere emesso entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento e che il pagamento deve essere effettuato entro quindici giorni dall’emissione del certificato.

Per quanto attiene in particolare alla predisposizione delle misure anti contagio sempre l’articolo 8 stabilisce che sono riconosciuti, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d’asta, i maggiori costi derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione, da parte del CSE, del PSC in attuazione delle misure di contenimento stabiliti dai relativi DPCM e che il rimborso di detti oneri deve avvenire in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all’approvazione dell’aggiornamento del PSC recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi.

Viene quindi riconosciuto alle imprese, al primo SAL utile, il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione delle misure anti contagio covid-19 in cantiere.

DIRETTORE LAVORI e Sicurezza

Nel caso in cui i lavori siano eseguiti da una sola impresa il titolo IV del D.Lgs n. 81\08 non prevede la necessità di nominare il CSP, con l’incarico di redigere il PSC, per cui l’unico documento riguardante la tutela della salute e della sicurezza in cantiere, a cui poter fare riferimento, è costituito dal POS.

In queste condizioni, poiché, oltre al CSP, non è necessario neanche nominare il CSE, l’unica figura tecnica presente in cantiere, per conto del committente pubblico o privato, è costituita dal direttore dei lavori.

Infortuni in cantiere: quando risponde il Direttore dei lavori?

Anche se il titolo IV del D.Lgs n. 81\08 non fa mai riferimento ad eventuali responsabilità del direttore dei lavori in caso di gravi infortuni in cantiere, numerose sentenze di Cassazione hanno stabilito che il direttore dei lavori, in considerazione della sua professionalità e della sua frequente presenza in cantiere, “non poteva non accorgersi” di gravi mancati rispetti della normativa di sicurezza, stabilendone così la responsabilità in caso di gravi infortuni.

Direttore lavori: come tutelare la sicurezza dei lavoratori?

In ogni caso, sino alla pubblicazione del D.Lgs n. 50\2016, per gli appalti pubblici, il direttore dei lavori, per quanto attiene alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, poteva fare riferimento, oltre che al POS, anche ad un altro documento, cioè al PSS che doveva essere predisposto da parte dell’impresa esecutrice.

Questo piano, come previsto dall’Allegato XV del D.Lgs n. 81/08, doveva contenere gli stessi elementi del PSC con esclusione della stima dei costi della sicurezza e poteva costituire quindi un importante supporto di informazioni per il direttore dei lavori relativamente alle specifiche misure di sicurezza da adottare in cantiere.

Però sia nel nuovo Codice che nelle linee guida ANAC già pubblicate non è stata più prevista la redazione di questo documento per cui il direttore dei lavori, per quanto attiene alle problematiche di sicurezza, può fare riferimento soltanto al POS predisposto dall’impresa esecutrice.

Obblighi del direttore dei lavori se manca il CSE

L’individuazione delle responsabilità in seguito ad infortunio in cantiere è certamente complessa nel caso in cui le caratteristiche dei lavori da eseguire non richiedano la nomina del CSP con il compito di redigere il PSC e del CSE con l’obbligo di verificarne l’applicazione.

In questi casi il direttore dei lavori costituisce l’unica figura in cantiere che rappresenta il committente e quindi molti ritengono che, essendo oltre tutto certamente un tecnico, debba automaticamente svolgere anche i compiti dei coordinatori ed intervenire nel caso si accorga di evidente mancato rispetto delle norme di sicurezza.

Questo comportamento del direttore dei lavori attiene in effetti all’ambito dell’etica professionale, in quanto il direttore dei lavori, essendo un tecnico qualificato ed essendo presente in cantiere con una certa periodicità, non può non accorgersi di evidenti condizioni di rischio presenti e quindi, in questi casi, ha l’obbligo di intervenire.

Appalti e tutela della sicurezza dei lavoratori

Per agevolare l’attività del direttore dei lavori alcuni esperti del settore ritengono opportuno che le stazioni appaltanti richiedano, nel capitolato speciale di appalto, che, qualora non sia necessaria la predisposizione del PSC, l’impresa esecutrice, nel POS, riporti anche le informazioni di competenza del vecchio PSS cioè:

  • I possibili rischi provenienti dall’esterno che potrebbero interessare l’area di cantiere;
  • I possibili rischi che, dall’area di cantiere, potrebbero essere esportati all’esterno;
  • I possibili rischi di interferenza tra le differenti lavorazioni svolte dagli stessi dipendenti dell’impresa.

Queste indicazioni potrebbero essere di grande utilità per il direttore dei lavori “orfano” dell’intervento del CSE per la risoluzione di eventuali problematiche di sicurezza.

Stima dei costi della sicurezza

Anche se il nuovo Codice appalti non ha più prevista la necessità della redazione del PSS, è sempre rimasto in vigore quanto stabilito dal comma 4.1.2 dell’allegato XV del D.Lgs n. 81\08 secondo cui per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs n. 163\2006 (ora D.Lgs n. 50\2016) per le quali non è prevista la redazione del PSC, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza, stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

Da più parti è sempre stata evidenziata la genericità della indicazione “le amministrazioni appaltanti” e quindi la necessità di individuare il soggetto demandato alla determinazione di questi “costi” della sicurezza che, essendo certamente una incombenza di carattere tecnico, può riguardare il RUP, il progettista esecutivo o eventualmente anche il direttore dei lavori.

Alcuni esperti individuano nel progettista il soggetto a cui potrebbe competere questo onere, in quanto, dovendo progettare il complesso del manufatto, può con facilità individuare anche i costi della sicurezza relativi alla sua realizzazione.

La maggioranza però fa riferimento al RUP che, essendo certamente un tecnico ed avendo seguito sin dall’inizio l’iter dell’esecuzione dei lavori, ha la competenza sufficiente per poter effettuare questa determinazione.

Infatti, anche la precisazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 giugno 2020 indica che i costi della sicurezza delle misure anti covid-19 devono essere esplicitati nel PSC o dalla stazione appaltante tramite il RUP\Responsabile del lavori nei casi in cui non sia previsto il PSC.

In ogni caso il direttore dei lavori deve prendere visione di questi costi della sicurezza in quanto il comma 4.1.6, sempre dell’allegato XV, stabilisce che il direttore dei lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento dei lavori, previa approvazione da parte del CSE, quando previsto.

DIRETTORE LAVORI E SUBAPPALTO

Con l’aumento della quota dei lavori subappaltabili aumenta anche l’impegno del direttore dei lavori che, come richiesto dall’art. 7 del decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018, deve verificare la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate e deve controllare che i subappaltatori svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate.

Subappalto: cosa deve fare il direttore dei lavori?

L’art. 101, comma 3, del D.Lgs n. 50\2016 ha stabilito che il direttore dei lavori deve verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti.

Sempre riguardo all’attività di controllo a carico del direttore dei lavori nei riguardi delle lavorazioni eseguite in subappalto, il punto 7.1 del decreto MIT del 7 marzo 2018, precisa in dettaglio i suoi compiti nel caso in cui l’impresa affidataria decida di affidare alcune lavorazioni in subappalto.

Subappalto e compiti del Direttore dei lavori

Il direttore dei lavori ha in particolare il compito di:

a)           Verificare la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105, comma 2, secondo cui l’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, il nome del sub – contraente, l’importo del subcontratto, l’oggetto del lavoro, affidato;

b)           Controllare che i subappaltatori ed i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni loro affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c)            Registrare le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’impresa affidataria, determinare la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d)           Provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’articolo 105 del Codice (subappalto).

Subappalto: le verifiche del Direttore dei lavori

Il direttore dei lavori deve inoltre verificare il rispetto dell’art. 18, comma 1, lett. u) del D.Lgs n. 81\08 che obbliga i datori di lavoro ed i dirigenti, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

Al riguardo l’art. 5 della legge n. 136\2010 ha aggiunto che la tessera di riconoscimento deve contenere anche la data di assunzione e in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Nel caso di lavoratori autonomi la tessera di riconoscimento prevista dall’art. 21, comma 1 c) sempre del D.Lgs n. 81\08, deve contenere anche l’indicazione del committente.

Direttore dei lavori e controllo dei subappaltatori

Con l’aumento della quota dei lavori subappaltabili aumenta anche l’impegno del direttore dei lavori che, come richiesto dall’art. 7 del decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018, deve verificare la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate e deve controllare che i subappaltatori svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate.

Inoltre, l’art. 101, comma 3, del D.Lgs n. 50\2016 ha stabilito che il direttore dei lavori deve verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti.

Sempre riguardo all’attività di controllo a carico del direttore dei lavoro nei riguardi delle lavorazioni eseguite in subappalto, il punto 7.1 del decreto MIT del 7 marzo 2018, relativo alle funzioni del direttore dei lavori, precisa in dettaglio i suoi compiti nel caso in cui l’impresa affidataria decida di affidare alcune lavorazioni in subappalto.

Subappaltatori e subcontraenti: i controlli del direttore dei lavori

Il direttore dei lavori ha in particolare il compito di:

a)           Verificare la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105, comma 2, secondo cui l’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, il nome del sub – contraente, l’importo del subcontratto, l’oggetto del lavoro, affidato;

b)           Controllare che i subappaltatori ed i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni loro affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c)            Registrare le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’impresa affidataria, determinare la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d)           Provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’articolo 105 del Codice (subappalto).

Tessera di riconoscimento per i lavoratori in subappalto

Il direttore dei lavori deve inoltre verificare il rispetto dell’art. 18, comma 1, lett. u) del D.Lgs n. 81\08 che obbliga i datori di lavoro ed i dirigenti, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

Al riguardo l’art. 5 della legge n. 136\2010 ha aggiunto che la tessera di riconoscimento deve contenere anche la data di assunzione e in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Nel caso di lavoratori autonomi la tessera di riconoscimento prevista dall’art. 21, comma 1 c) sempre del D.Lgs n. 81\08, deve contenere anche l’indicazione del committente.

Controlli del RUP e del direttore dei lavori, sulle lavorazioni oggetto di avvalimento

L’art. 7, comma 2, del decreto MIT n. 49\2018 prevede che in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte dell’esecutore, il direttore dei lavori coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica di cui all’art. 89, comma 9, del Codice.

Questo articolo stabilisce che il RUP, in corso d’opera, deve accertare che le prestazioni oggetto del contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Anche se il Codice demanda al RUP l’obbligo di questo controllo, molto opportunamente il decreto MIT ha previsto che il direttore dei lavori deve “coadiuvare” il RUP in questo controllo in relazione della maggiore sua frequenza in cantiere rispetto a quella che può assicurare il RUP.

Quanto detto concorda perfettamente con quanto indicato al punto 6 h) delle linee guida ANAC n. 3 in cui si precisa che il RUP accerta, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, anche facendo ricorso al direttore dei lavori.

DIRETTORE LAVORI E COVID

Volendo fare la cronistoria delle misure di prevenzione da applicare per i luoghi di lavoro in generale, e per i cantieri in particolare, per contrastare la diffusione del virus covid-19 è necessario fare prima di tutto fare riferimento al “protocollo” firmato in data 14 marzo 2020 tra Governo, imprese e sindacati.

Il Protocollo per la sicurezza dei cantieri del 14 marzo 2020

Questo protocollo è stato quindi aggiornato ed integrato in data 24 aprile e, per conferirgli la patente di ufficialità, il Governo lo ha inserito nel DPCM del 26 aprile 2020 rendendone così obbligatorio il rispetto da parte delle diverse figure professionali presenti in cantiere, cioè committente, datore di lavoro, direttore di cantiere, preposto, CSE, direttore dei lavori e, ovviamente, lavoratori.

Chi è il responsabile COVID-19 in cantiere?

Spesso le funzioni di direttore dei lavori e di CSE sono svolte dallo stesso professionista e, in questo caso, in capo allo stesso professionista, grava sia l’onere di individuare le misure necessarie a contenere la diffusione del virus e sia quello di decidere se l’adozione di queste misure potrebbe compromettere la regolare esecuzione dell’opera o determinare costi aggiuntivi considerevoli.

Infatti, il professionista, in qualità di direttore dei lavori, nell’interesse del committente che lo ha nominato, deve cercare di far ultimare i lavori nei modi e nei tempi previsti dal capitolato di appalto.

Questa però è una esigenza di carattere “civilistico”, che deve essere subordinata rispetto alle esigenze di natura “penale” che impongono al professionista, in qualità di CSE, di assicurare le migliori condizioni di sicurezza e di salute dei lavoratori in cantiere.

Infatti, l’art. 2 del Decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018, per quanto attiene ai lavori pubblici, precisa che laddove l’incarico di CSE sia affidato ad un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa di sicurezza, operando in completa autonomia

Naturalmente questa autonomia del CSE ha rilevanza anche per i lavori privati.

Sospensione dei lavori privati in cantiere per COVID-19: cosa fa il direttore dei lavori

Poiché in molti casi il committente, soprattutto se privato, ha poca dimestichezza con la normativa relativa agli appalti di lavori, il direttore dei lavori deve ricordare al committente stesso la necessità di inviare alla ASL ed alla Direzione provinciale del lavoro un aggiornamento della notifica preliminare.

Infatti, l’allegato XII del D.Lgs n. 81\08, che riporta i contenuti della notifica preliminare, indica anche la durata presunta dei lavori in cantiere che naturalmente è variata in conseguenza della sospensione dei lavori.

Sospensione dei lavori pubblici per COVID-19: cosa fa il direttore dei lavori

In ogni caso il direttore dei lavori, qualora lo ritenga indispensabile, può sempre decidere la sospensione dei lavori, infatti, per quanto attiene ai lavori pubblici, l’art. 107 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 stabilisce che in tutti i casi in cui ricorrano circostanza speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto.

L’emergenza dovuta al covid-19 costituisce, per i lavori iniziai prima dello scoppio della pandemia, certamente una “circostanza speciale imprevedibile” al momento della stipula del contratto, quindi il direttore dei lavori può, legittimamente, prendere questa decisione, ove lo ritenga necessario.

Il verbale di sospensione: contenuto

Sempre l’art. 107 del D.Lgs n. 50\2016 stabilisce che in caso di sospensione il direttore dei lavori deve compilare, se possibile con l’intervento dell’esecutore, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori nonché lo stato di avanzamento dei lavori.

Il verbale di sospensione deve riportare:

1)           Le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori;

2)           Lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta;

3)           Le opere in corso di esecuzione al momento della sospensione e da questa interrotte;

4)           Le cautele adottate per la protezione dei materiali, mezzi e attrezzature affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri;

5)           La consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Naturalmente, anche se non specificatamente previsto, questo verbale di sospensione deve essere predisposto anche per i lavori privati.

Sospensione dei lavori: cosa deve fare il direttore dei lavori?

Per quanto attiene sempre ai lavori pubblici, come indicato dall’art. 10 del Decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018, in caso di sospensione dei lavori, il direttore dei lavori deve disporre visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

E’ molto importante l’effettuazione di questo intervento per evitare che, alla ripresa dei lavori, le condizioni di conservazione dei macchinari e degli impianti non pregiudichino una regolare ripresa dei lavori.

Direttore dei Lavori: libri, corsi e formazione

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Redazione InSic

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