Direttore Lavori e Direttore d’esecuzione: le Linee guida del MiT

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In Gazzetta ufficiale il DM 7 marzo 2018, n. 49 che contiene il Regolamento emanato dal Ministero delle Infrastrutture sulle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione.
Previsto dall’articolo 111, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e in vigore dal 30 maggio 2018, il Decreto n.49/2018 abroga da quella data gli articoli da 178 a 210 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Nel prossimo intervento riporteremo quanto disposto per il Direttore in fase di Esecuzione!

Obiettivi del Regolamento
Il Regolamento contenuto del DM n.49/2018, individua le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico. Disciplina le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell’esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità.

Il Direttore dei lavori
Il Decreto presenta dopo il Titolo I (Disposizioni Generali) un intero Titolo II sul direttore dei lavori: ridefinendo i rapporti fra questi e il RUP (Responsabile Unico del Procedimento): in particolare, il direttore riceve dal RUP (art.2) le disposizioni di servizio mediante le quali
si impartiscono le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori;
si fissa l’ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, si stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull’andamento delle lavorazioni.

Strumenti di direzione e controllo
All’art.3 (posto nel Capo II) si indicano gli Strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo: il direttore impartisce all’esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio da comunicare al RUP, nonché annotati con sintetiche motivazioni, riportando le ragioni tecniche e le finalità perseguite nel giornale dei lavori. Inoltre, controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori.
L’Art. 4 regola l’attestazione dello stato dei luoghi da parte del Direttore dei lavori al RUP ed il loro eventuale aggiornamento (può essere rilasciata dal RUP se l’incarico di direttore non si sia concluso).

Consegna di lavori e tempistiche
All’art.5 si regola la fase di consegna dei lavori e la tempistica: per le amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione non è richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto.
Richiesta la comunicazione da parte del direttore dei lavori con un congruo preavviso all’esecutore (giorno e il luogo in cui deve presentarsi con personale idoneo, attrezzature e materiali necessari al tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto).
Si prevede poi la sottoscrizione del verbale al termine delle operazioni di consegna dei lavori: da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori (si veda il dettaglio delle operazioni da svolgersi infra art.5).

Funzioni e compiti in fase di esecuzione
Il Capo III del titolo II del DM n.49/2018 riguarda invece le funzioni e i compiti del Direttore dei lavori in fase di esecuzione: si passa in rassegna la fase di accettazione dei materiali (art. 6) con riferimento ai controlli e alle prove previsti dalla normativa nazionale europea, dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto. Si specifica anche la funzione di controllo che il direttore dei lavori svolge sugli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore. L’art.7 passa in rassegna i lavori affidati in subappalto e le funzioni che il direttore dei lavori svolge con l’ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, le funzioni di controllo nonché (art. 8) le modifiche, variazioni e varianti contrattuali.
In ipotesi di contestazioni e riserve, il direttore dei lavori si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d’appalto.
Quanto alla sospensione dei lavori, con riferimento all’art. 107 del (nuovo) Codice Appalti, si stabilisce (art.10) che il direttore dei lavori disporrà visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori (si veda diffusamente l’art.10)

Gestione dei sinistri in fase di esecuzione
All’Art.11 si regola l’eventualità della gestione dei sinistri in fase di esecuzione: il direttore dei lavori dovrà compilare una relazione (da trasmettere al RUP) nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

Restano a carico dell’esecutore:
a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;
b) l’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Si stabilisce al comma 2 dell’art.11 che l’esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore dovrà farne denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo.
La determinazione dell’indennizzo a favore dell’esecutore spetta al direttore dei lavori che redige apposito verbale alla presenza del primo .Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è’ tenuto a rispondere.

Controlli e ultimazione delle prestazioni
Infine, all’art. 12 si regola il processo di chiusura dei lavori: il direttore a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, dovrà effettuare i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore (si veda diffusamente l’articolo anche per quanto attiene alla fase di Collaudo).
Nell’art. 13 e 14 e 15 un riferimento alla attività di controllo amministrativo contabile del direttore dei lavori sulla spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, la firma e consultazione della documentazione e l’utilizzo di strumenti elettronici specifici per effettuare la contabilità.

Riferimenti normativi:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione». (18G00074) (GU n.111 del 15-5-2018)
Vigente al: 30-5-2018

Redazione InSic

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