Ciò vale sia nel caso in cui tale potere sia stabilito per convenzione, sia quando è stabilito con una particolare clausola introdotta nel contratto d’appalto, ma anche quando per fatti concludenti risulti che egli si sia in concreto ingerito nell’organizzazione del lavoro.
La vicenda
Nel caso presentato alla Corte, il direttore dei lavori di una ditta appaltatrice venivano condannati in relazione al reato di lesioni personali colpose commesse in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di un lavoratore che si era infortunato nelle operazioni di getto del calcestruzzo per il completamento di un solaio di copertura in cemento armato prefabbricato.
Il solaio aveva ceduto a causa della inadeguatezza delle opere provvisionali di sostegno, collocate in assenza di uno specifico calcolo tale da garantire che le armature supportassero, oltre il peso delle strutture, anche quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali, nonché le sollecitazioni dinamiche dovute all’esecuzione dei lavori.
Il ricorso in Cassazione aveva riguardato la posizione di garanzia del direttore dei lavori con il quale, sosteneva la difesa, c’era una mera collaborazione professionale per la predisposizione dell’istruttoria ai fini della partecipazione alla gara d’appalto pubblico; una posizione alla quale non faceva riscontro l’attribuzione di alcuna mansione in materia di conduzione del cantiere o di sicurezza dei lavoratori, non disponendo questa figura, né del tempo necessario, né delle specifiche competenze.
Il giudizio della Cassazione
La Cassazione però, segue la ricostruzione operata dal giudice d’Appello che aveva attribuito all’imputato la qualifica e le mansioni di direttore tecnico, come da attestazione SOA, con competenza sui lavori di carattere edilizio per tutti i contratti di lavori pubblici di cui alla stessa attestazione SOA (e quindi ivi compreso il cantiere sede dell’infortunio). La corte distrettuale aveva prodotto anche molteplici e convergenti deposizioni testimoniali in base alle quali era emerso che il soggetto esercitasse effettivamente e concretamente i poteri di gestione e di direzione del cantiere, anche perché spesso presente in loco ed era impegnato ad attendervi anche nel giorno dell’infortunio.
Pertanto la Corte afferma il principio che il direttore dei lavori risponde laddove sia concretamente accertata una sua effettiva ingerenza nell’organizzazione di cantiere.
In tal caso, infatti, alla stregua del principio di effettività ormai codificato nell’art. 299 del D.Lgs. n. 81/2008, viene ad assumere la medesima posizione di garanzia che è normalmente propria del dirigente.
Riferimenti
Cass., sez. IV pen., 19.8.14 (ud. 18.7.14) n. 35970, Consonni
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