Conversione DL CURA ITALIA: proroghe, sospensioni e deroghe edilizie

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Convertito con Legge n.27/2020 del 24 aprile il DL CURA ITALIA (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).
Il Testo coordinato del DL CURA ITALIA è disponibile sul Suppl. Ordinario (Serie Generale n. 16 n. 110 del 29-4-2020) e riporta diverse modificazioni rispetto al testo originario.
Di seguito, riportiamo le disposizioni specifiche in materia di edilizia indicando le ultime ((integrazioni)) derivanti dal passaggio parlamentare.

Approvato durante il Consiglio dei Ministri del 16 marzo scorso, l’atteso Decreto Legge CURA ITALIA introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per quanto riguarda la materia edile estrapoliamo i riferimenti interni al DL CURA ITALIA Art. 103 Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza. Si dispone all’art. 103 che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del DPR n. 380/2001, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Ciò vale anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate.
Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
A riguardo si riporta quanto previsto in materia di DURC prorogato al 15 giugno 2020

Art. 109 Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell’emergenza COVID-19
In materia di concessioni edilizie, fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all’esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all’articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.

Art. 4 Disciplina delle aree sanitarie temporanee
Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all’accoglienza e alla assistenza possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica ((1° agosto)) 2011, n. 151.
Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l’osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denunzia di inizio di attività presso il comune competente. La disposizione si applica anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, alle strutture accreditate ed autorizzate.

LEGGE 24 aprile 2020, n. 27

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitar
io nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi. (20G00045) (Suppl. Ordinario n. 16)

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2020

Redazione InSic

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