In Gazzetta Ufficiale la legge di Conversione (L.3 luglio 2023, n. 87) del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, il cd. Decreto Enti Pubblici che riporta anche alcune proroghe di termini legislativi che riguardano l’ambiente e l’edilizia.
Facciamo il punto sul decreto: le previsioni più importanti in materia ambientale e le novità emerse in sede di conversione in Legge del provvedimento.
Nell'articolo
DL 51/2023 convertito: cosa prevede
Il DL 51/2023 ora convertito in legge 87/2023 consta di 14 articoli e spazia su varie tematiche: citiamo in particolare la riforma degli enti pubblici di previdenza e assistenza (art.1), le proroghe in materia fiscale (art.4) e la proroga fino al 1° ottobre 2023 della sospensione dei procedimenti sanzionatori relativi all’inadempimento degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19 (art.3).
Per l’ambiente abbiamo già visto tutte le proroghe ambientali previste dal Decreto convertito.
Per l’edilizia si fa riferimento al rinnovo di termini in materia di infrastrutture e trasporti (Articolo 6) e altre previsioni più specifiche che evidenziamo di seguito.
Agevolazioni acquisto prima casa
L’art. 4 sexies del DL 51/2023 (conv. in L.87/2023) proroga al 30 settembre 2023 la proroga per le agevolazioni all’acquisto della prima casa previste dal DECRETO SOSTEGNI-BIS, il DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (che conteneva misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali).
Art. 64 Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile. 1. Le misure di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano fino al 31 dicembre 2023. 2. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole "di eta' inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92" sono sostituite dalle seguenti: "che non hanno compiuto trentasei anni di eta'.". 3. Per le domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al ((30 giugno 2023)), alle categorie aventi priorita' per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilita', inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80%, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo e' elevata all'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106. Per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 al ((30 giugno 2023)), che rispettino i requisiti di priorita' e le condizioni di cui al primo periodo, l'elevazione della garanzia fino all'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, puo' essere riconosciuta anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale e' stato calcolato il TEGM in vigore. Nel caso in cui il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore e a darne indicazione secondo le modalita' stabilite nel comma 3-bis. 3-bis. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia nonche' nel contratto di finanziamento stipulato, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
ILVA: proroga istanze di indennizzo immobili danneggiati
L’art. 6-quater modifica l’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 settembre 2022 e
- sopprime il termine (scaduto il 29 maggio scorso) previsto per la presentazione delle istanze di indennizzo per l’accesso al Fondo per l’indennizzo degli immobili danneggiati dall’inquinamento dell’ex Ilva;
- inserisce un riferimento alle istanze d’indennizzo valutate come ammissibili, che saranno liquidate annualmente (a valere sulla dotazione finanziaria prevista per il corrispondente anno) se presentate entro il 31 luglio di ciascun anno.
Efficientamento energetico dei Comuni, proroga dei contributi
L’Art. 6-bis proroga alcuni termini riguardanti i contributi, erogati per l’anno 2023, dal Ministero dell’interno a favore dei comuni, per il potenziamento degli investimenti per la sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici ed efficientamento energetico riconosciuti dall’art. 30, comma 14-bis del D.L. n. 34/2019.
Art. 30 Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile 1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. ... 14-bis. Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettivita', nonche' per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2021 e' autorizzato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, e' assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034. Il comune beneficiario del contributo di cui al presente comma e' tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo e' revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al quarto periodo sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente comma, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al quinto periodo sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018. (21)(27)(40).
DL ENTI PUBBLICI – tutte le proroghe
Scopri tutte le proroghe in materia ambientale ed edile del DL Enti pubblici 2023, e scarica il testo aggiornato del Decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 108 del 10 maggio 2023), coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2023, n. 87.
Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico
Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter).
Contatti:
Linkedin
Mail: a.mazzuca@insic.it