DL Enti pubblici_edilizia_proroghe

DL Enti Pubblici: convertito in Legge. Tutte le proroghe per l’Edilizia (DL 51/2023 conv. in L.87/2023)

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In Gazzetta Ufficiale la legge di Conversione (L.3 luglio 2023, n. 87) del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, il cd. Decreto Enti Pubblici che riporta anche alcune proroghe di termini legislativi che riguardano l’ambiente e l’edilizia.

Facciamo il punto sul decreto: le previsioni più importanti in materia ambientale e le novità emerse in sede di conversione in Legge del provvedimento.

DL 51/2023 convertito: cosa prevede

Il DL 51/2023 ora convertito in legge 87/2023 consta di 14 articoli e spazia su varie tematiche: citiamo in particolare la riforma degli enti pubblici di previdenza e assistenza (art.1), le proroghe in materia fiscale (art.4) e la proroga fino al 1° ottobre 2023 della sospensione dei procedimenti sanzionatori relativi all’inadempimento degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19 (art.3).

Per l’ambiente abbiamo già visto tutte le proroghe ambientali previste dal Decreto convertito.

Per l’edilizia si fa riferimento al rinnovo di termini in materia di infrastrutture e trasporti (Articolo 6) e altre previsioni più specifiche che evidenziamo di seguito.

Agevolazioni acquisto prima casa

L’art. 4 sexies del DL 51/2023 (conv. in L.87/2023) proroga al 30 settembre 2023 la proroga per le agevolazioni all’acquisto della prima casa previste dal DECRETO SOSTEGNI-BIS, il DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (che conteneva misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali).

Art. 64 
 
Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia
di prevenzione e contrasto al disagio giovanile. 
 
  1. Le misure di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, si applicano fino al 31 dicembre 2023. 
  2. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, le parole  "di  eta'  inferiore  ai  trentacinque  anni
titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della
legge 28 giugno 2012, n. 92" sono sostituite dalle seguenti: "che non
hanno compiuto trentasei anni di eta'.". 
  3. Per le domande presentate  a  decorrere  dal  trentesimo  giorno
dalla data di entrata in vigore del presente  decreto  fino  al  ((30
giugno 2023)), alle  categorie  aventi  priorita'  per  l'accesso  al
credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, che  hanno  un  valore  dell'indicatore  della
situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del  regolamento
di cui al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159, non superiore  a  40.000  euro  annui,  per  i
finanziamenti con limite di finanziabilita', inteso come rapporto tra
l'importo del finanziamento e  il  prezzo  d'acquisto  dell'immobile,
comprensivo degli  oneri  accessori,  superiore  all'80%,  la  misura
massima della garanzia concedibile dal Fondo e' elevata all'80% della
quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.
PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N.  106.  Per  le  domande
presentate dal 1° dicembre 2022 al ((30 giugno 2023)), che rispettino
i requisiti di priorita' e le condizioni di  cui  al  primo  periodo,
l'elevazione  della  garanzia  fino  all'80  per  cento  della  quota
capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi,  puo'
essere riconosciuta anche nei casi in cui il tasso effettivo  globale
(TEG)  sia  superiore  al  tasso  effettivo  globale   medio   (TEGM)
pubblicato  trimestralmente  dal  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo  1996,  n.  108,
nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del
tasso interest rate  swap  a  dieci  anni  pubblicato  ufficialmente,
calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la  media  del
tasso interest rate swap a dieci anni  pubblicato  ufficialmente  del
trimestre sulla base del quale e' stato calcolato il TEGM in  vigore.
Nel caso  in  cui  il  differenziale  risulti  negativo,  i  soggetti
finanziatori sono tenuti ad applicare  le  condizioni  economiche  di
maggior favore rispetto al TEGM  in  vigore  e  a  darne  indicazione
secondo le modalita' stabilite nel comma 3-bis. 
  3-bis. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede  di
richiesta della  garanzia  nonche'  nel  contratto  di  finanziamento
stipulato, le condizioni economiche di maggior  favore  applicate  ai
beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo di garanzia  per  la
prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della  legge
27 dicembre 2013, n. 147. 

ILVA: proroga istanze di indennizzo immobili danneggiati

L’art. 6-quater modifica l’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 settembre 2022 e

  • sopprime il termine (scaduto il 29 maggio scorso) previsto per la presentazione delle istanze di indennizzo per l’accesso al Fondo per l’indennizzo degli immobili danneggiati dall’inquinamento dell’ex Ilva;
  • inserisce un riferimento alle istanze d’indennizzo valutate come ammissibili, che saranno liquidate annualmente (a valere sulla dotazione finanziaria prevista per il corrispondente anno) se presentate entro il 31 luglio di ciascun anno.

Efficientamento energetico dei Comuni, proroga dei contributi

L’Art. 6-bis proroga alcuni termini riguardanti i contributi, erogati per l’anno 2023, dal Ministero dell’interno a favore dei comuni, per il potenziamento degli investimenti per la sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici ed efficientamento energetico riconosciuti dall’art. 30, comma 14-bis del D.L. n. 34/2019.

Art. 30 
 
Contributi ai comuni per interventi di efficientamento  energetico  e
                  sviluppo territoriale sostenibile 
 
  1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da  emanarsi
entro venti giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui  al  comma  2,
contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di
euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,
per la realizzazione di progetti relativi a  investimenti  nel  campo
dell'efficientamento  energetico  e   dello   sviluppo   territoriale
sostenibile. 
...

    14-bis. Per stabilizzare i contributi  a  favore  dei  comuni  allo
scopo di potenziare gli investimenti per la  messa  in  sicurezza  di
scuole,  strade,  edifici  pubblici  e  patrimonio  comunale  e   per
l'abbattimento  delle  barriere  architettoniche  a  beneficio  della
collettivita',  nonche'  per  gli   interventi   di   efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma  3,  a
decorrere dall'anno 2021 e' autorizzato, nello  stato  di  previsione
del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma  pluriennale  per
la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1,  comma  107,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine,  con  decreto  del
Ministro dell'interno, da emanare entro  il  15  gennaio  di  ciascun
anno, e' assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000
abitanti un contributo di pari importo, nel  limite  massimo  di  160
milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  140
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033  e  160  milioni  di
euro  a  decorrere  dall'anno  2034.  Il  comune   beneficiario   del
contributo  di  cui  al  presente  comma  e'   tenuto   ad   iniziare
l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel  caso
di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei  lavori
di cui al presente comma o di parziale utilizzo  del  contributo,  il
medesimo contributo e' revocato, in tutto o in  parte,  entro  il  15
giugno di ciascun anno, con decreto  del  Ministro  dell'interno.  Le
somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al quarto  periodo
sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai  comuni  che
hanno iniziato l'esecuzione  dei  lavori  in  data  antecedente  alla
scadenza di cui al presente comma, dando priorità ai comuni con data
di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e  non  oggetto  di
recupero. I comuni  beneficiari  dei  contributi  di  cui  al  quinto
periodo sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori  entro  il  15
ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110,  112,  113  e  114
dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018. (21)(27)(40).

DL ENTI PUBBLICI – tutte le proroghe

Scopri tutte le proroghe in materia ambientale ed edile del DL Enti pubblici 2023, e scarica il testo aggiornato del Decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 108 del 10 maggio 2023), coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2023, n. 87.

Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it