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DL Rilancio: osservazioni sulle agevolazioni per riqualificazione energetica e fotovoltaico

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Con il Decreto Legge n.34 del 19 Maggio 2020, ribattezzato “Decreto Rilancio”, il governo, tra i vari argomenti, detta anche le misure di incentivazione per il rilancio del settore delle riqualificazioni energetiche di edifici e produzione di energia da fonte rinnovabile, valide fino al 31/12/2021. Solo alcune casistiche ben precise hanno diritto alla detrazione fiscale al 110%.

Riportiamo di seguito l’analisi al Decreto condotta dall’ing. Simone Scotto di Carlo sulle pagine di isenergy.it.

A chi spetta la detrazione fiscale 110%

Le casistiche per rientrare nella detrazione fiscale 110% sono le seguenti:
1) Condominio: l’intervento deve essere realizzato da tutto il condominio. Non può essere ottenuta la detrazione 110% da un singolo proprietario che fa interventi sul suo appartamento (in questo caso valgono ancora le detrazioni classiche: bonus casa 50% ed eco bonus 65% a seconda dei casi); vengono trattati come “condomini” anche le villette bi-familiari, quadri-familiarti, etc. in quanto i commi 1, 9 e 10 concedono l’accesso indipendente al superbonus solo agli edifici “Unifamiliari”, tutto il resto viene trattato come “condominio” e quindi gli interventi devono essere realizzati da tutte le unità immobiliari presenti.
2) Prima Casa: per le prime case “singole” (ville, villette, case indipendenti, etc.) la detrazione 110% è applicabile.
3) Seconda Casa: in questo caso la detrazione 110% è ottenibile solo se si tratta di un appartamento in condominio (semplificando, il legislatore ha voluto evitare che l’agevolazione fosse estesa alle seconde case come ville al mare, ville in montagna, etc.)
Per ciascuna casistica, bisogna realizzare lavori per ottenere un miglioramento del sistema involucro-impianti di almeno 2 Classi energetiche.

Impianti fotovoltaici

Per gli IMPIANTI FOTOVOLTAICI (anche con accumulo e colonnina di ricarica auto elettriche), il decreto prevede due possibilità:
1) Impianti fotovoltaici realizzati in abbinamento ad interventi di riqualificazione energetica: limite di 2.400 Euro/kWp
2) Impianti fotovoltaici realizzati in abbinamento ad interventi di ristrutturazione: limite di 1.600 Euro/kWp
3) Impianti fotovoltaici realizzati su nuove costruzioni: questa è una novità assoluta ed è in attesa di chiarimenti; sembrerebbe che se si realizza una nuova abitazione almeno in classe A2, si possa ottenere il bonus 110% con il limite di 1.600 Euro/kWp. Siamo in attesa di chiarimenti che dovrebbero arrivare durante l’iter di conversione in legge del Decreto (60gg dal 19/05/2020).
Ulteriore limitazione è stata imposta agli impianti incentivati con il Conto Energia: non potranno accedere al Super Bonus (comma 7).

I punti critici

Il Decreto Rilancio, all’art. 121 tratta l’argomento cessione e sconto in fattura e da una lettura attenta, ne conseguono i seguenti punti critici:

1) Milioni di clienti: la platea di clienti ai quali sarà applicabile lo sconto in fattura e la cessione del credito è realmente “sconfinata”. Parliamo di milioni (si avete letto bene, milioni) di clienti da accontentare in meno di un anno e mezzo (nella migliore delle ipotesi). In Italia i proprietari di prima casa sono 19,5 milioni: eliminando le costruzioni recenti in classe A4 (perchè una classe A3 può ancora potenzialmente accedere al sistema di sconto in fattura) ed eliminando magari ancora qualche milione di italiani che non si è informato o che non ha voglia di fare nulla (gratis, si intende…….) avremo sempre e comunque una platea di diversi milioni di clienti (ai quali dovrebbero aggiungersi anche i proprietari di seconda cosa in condominio); per milioni di clienti, serviranno decine di milioni di pannelli fotovoltaici, milioni di pompe di calore, milioni di accumuli, etc. dove si reperiranno tutte queste risorse ? Per fare un esempio pratico, nel 2018 in Italia sono stati realizzati 800.000 impianti (fonte GSE): impianti residenziali, industriali, commerciali. Il Decreto Rilancio vuole farci credere che possiamo incrementare di 10 volte questo numero, nel solo settore residenziale (restano poi ancora gli altri settori da accontentare). E’ una impostazione completamente avulsa dalla realtà (per giunta in un periodo post-pandemia con molte fabbriche ancora con la produzione ferma o parzialmente attiva);

2) Tempi stretti: il Decreto Legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale martedì 19/05/2020 dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni (evitando così che decada, come prevede la Costituzione). L’articolo 119 comma 13 prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico, entro 30 giorni dall’entrate in vigore della legge, stabilisca le modalità attuative per la trasmissione delle asseverazioni all’ENEA. A sua volta, l’ENEA dovrà recepire queste modalità e renderle operative sul suo portale. In aggiunta L’Agenzia delle Entrate, ha 30 giorni di tempo per pubblicare le sue linee guida sulla gestione delle procedure di richiesta dello sconto/credito d’imposta. A questo punto l’Agenzia delle Entrate dovrà adeguare il suo portale ed istruire il suo personale (stesso discorso per il portale ENEA). Dovranno “attrezzarsi” anche i CAF (o i commercialisti abilitati) che dovranno rilasciare il “visto di conformità” come previsto dal comma 11 dell’art. 119 e gestire una mole di lavoro senza precedenti. In ultimo, dovranno adeguarsi (portale e personale) le banche, stabilendo le procedure per accogliere le richieste di cessione credito, di prestito alle imprese per iniziare il lavori, etc. Data la precedente esperienza del 2019, noi riteniamo che tutto questo meccanismo non diventerà operativo prima di fine anno;

3) Selezione dei clienti: dai 2 punti precedenti, consegue che le aziende del settore saranno costrette a fare una cernita tra le migliaia di richieste di interventi in cessione che riceveranno nei prossimi mesi e realizzare le opere GRATIS solo ad una parte di queste; una parte decisamente ristretta, compatibilmente con la capacità di gestire la mole di lavoro di una seria riqualificazione energetica: dalla progettazione all’installazione, dalla programmazione al collaudo. Infatti, aziende strutturate per fare 100 interventi all’anno, non riusciranno a farne 10.000 solo perché il Decreto Rilancio ha stabilito che fino al 31/12/2021 si fanno riqualificazioni gratis; si creeranno delle vere e proprie “liste d’attesa” dove sarà data priorità a chi ha già la situazione chiara ed i preventivi pronti: nel nostro caso, daremo priorità ai clienti per i quali abbiamo elaborato la diagnosi energetica. Chi ha già la diagnosi, infatti, con i preventivi abbinati, avrà a sua volta maggiori possibilità di ottenere il “visto di conformità” dal CAF, gli APE (pre e post), le asseverazioni, ed il resto degli aggravi burocratici sul portale ADE ed ENEA;

4) Rischio truffe:dai 3 punti sopra descritti, conseguirà un elevato rischio di truffe. Innanzitutto truffe verso i cittadini, perché per realizzare il maggior numero di commesse in un così ristretto arco di tempo, ci saranno aziende senza scrupoli che installeranno qualsiasi macchina trovino sul mercato con livelli di manodopera scarsi o addirittura dannosi e fuori norma, pur di realizzare i lavori in tempo utile. Non c’è da escludere che avvenga lo stesso dannoso fenomeno che dal 2007 al 2013, portò alla nascita di migliaia di aziende improvvisate per installare fotovoltaico durante il periodo degli incentivi del Conto Energia; aziende che sono letteralmente sparite nel 2013 alla fine degli incentivi, lasciando migliaia di proprietari di impianti senza assistenza e spesso con ingenti danni da pagare.
In secondo luogo, truffe ai danni dello Stato, perché si faranno carte false per ottenere i soldi dalle Banche e, nonostante le sanzioni ed i controlli a campione, il rischio truffe resta elevatissimo (rischio che potrà ricadere anche in capo al committente, se viene dimostrata la “responsabilità in solido”, come descritto al comma 6 dell’art. 121 del Decreto);

5) Rischio danni: dai 4 punti precedenti, consegue un potenziale rischio che il cliente possa riportare dei danni al fabbricato a causa di installazioni approssimative e senza rispetto della regola d’arte. Per esempio, danni alla copertura a causa dei fori che le ditte inesperte (o in malafede) realizzano su tegole, coppi, guaine bituminose, etc. per installare le strutture di supporto dell’impianto fotovoltaico, preferendo una rapida ed economica soluzione ad una soluzione più seria ma più lunga da realizzare. Il cliente avrà così danni da infiltrazioni che dovrà riparare a sue spese, facendo smontare l’impianto fotovoltaico per riparare la copertura. Altro esempio, l’installazione di una pompa di calore in sostituzione della caldaia esistente: se la pompa di calore non viene scelta con un giusto percorso di progettazione, il rischio è che non riesca a scaldare la casa, oppure che assorba troppa elettricità e costringa l’utente a contratti di fornitura trifase. In questo caso, una volta eliminata la vecchia caldaia, al cliente non resta altro che tenersi la pompa di calore e chiamare una ditta seria che provi a risolvere i problemi. Tanti altri esempi sono possibili, come cappotti mal realizzati che dopo qualche anno si staccano dalla parete, infissi scadenti e installati male che fanno entrare aria fredda e generano discomfort e muffe, etc.;

6) Rischio sorprese: abbiamo notato che incredibilmente, nei primi giorni dalla pubblicazione della bozza del Decreto Rilancio, ci sono ditte che propongono già la cessione del credito e lo sconto in fattura; è una proposta commerciale a nostro avviso molto rischiosa per le 5 motivazioni sopra esposte; il rischio è che queste ditte inseriscano delle clausole contrattuali, grazie alle quali l’ignaro cliente dovrà pagare di tasca propria l’intervento se non riesce a produrre il certificato di cessione del credito secondo i tempi stabiliti dal contratto. Per esempio, se firmo 50.000 Euro di lavori con sconto immediato del 100%, debbo però procurarmi il visto di conformità dal CAF ed il certificato dall’Agenzia dell’Entrate entro 3 mesi dalla fine dell’installazione, pena il pagamento integrale dei lavori. Data l’incertezza sui tempi di operatività dell’Agenzia delle Entrate, il rischio di incappare in “sorprese” del genere è molto elevato;

7) Rischio “occasione persa”: si tratta dell’applicazione perfetta del proverbio “chi troppo vuole, nulla stringe”; attendere che la cessione/sconto diventi operativa e poi attendere che qualche azienda riesca a realizzare il lavori in tempo utile, potrebbe far perdere un’occasione preziosa a chi invece ha la capacità IRPEF di sfruttare la detrazione diretta 110% sulle proprie tasse. Chi non ha capienza fiscale, non ha altra scelta che sperare nella cessione/sconto, ma chi ha IRPEF da sfruttare, è giusto che valuti bene cosa fare.

Redazione InSic

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