Nel DPCM spunta la proroga fino al 7 settembre delle misure precauzionali minime, obbligo mascherine, divieto di assembramento, distanza minima di sicurezza, lavaggio delle mani già in precedenza ribadite.
“Non vogliamo nuove restrizioni” conferma il Presidente che ricorda come dal 15 agosto ripartono le navi da crociera ed il mondo fieristico dal 1 settembre, con responsabilità e con accordi “intelligenti” per non vanificare gli sforzi finora fatti.
Mettiamo in luce le principali novità per il settore della Sicurezza sul lavoro.
Nell'articolo
DPCM 7 AGOSTO 2020: da quando si applica?
Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla GU (Serie Generale n.198 del 08-08-2020) aggiorna le misure di prevenzione e gestione dell’emergenza sanitaria, anche nei luoghi di lavoro.In vigore dal 9 agosto 2020 in sostituzione del DPCM 11 giugno 2020, ed efficace fino al 7 settembre 2020.
DPCM 7 AGOSTO 2020: quali sono gli allegati rilevanti per la sicurezza delle attività?
Negli allegati, vengono riproposti i precedenti protocolli del 26 aprile, in particolare sono confermate le misure già previste:
• per gli esercizi commerciali (allegato 11)
• negli ambienti di lavoro (allegato 12 – DPCM del 24 aprile 2020)
• nei cantieri (allegato 13)
• nel settore del trasporto e della logistica (allegato 14)
• in materia di trasporto pubblico (allegato 15)
• per il trasporto scolastico dedicato (allegato 16)
• a bordo delle navi da crociera (allegato 17)
• nelle istituzioni della formazione superiore (allegato 18).
DPCM 7 AGOSTO 2020: confermate sanificazioni, DPI e lavoro agile
Nel decreto confermato (art.1)•il ricorso al lavoro agile per le attività professionali (punto ll art.1 let. a)
•adozione dei protocolli di sicurezza anti-contagio e la distanza interpersonale di almeno un metro e di strumenti di protezione individuale (let c);
•operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro (let. d).
Le misure di informazione e prevenzione da rispettare sull’intero territorio nazionale sono elencate in Art. 3 e si applicano a servizio sanitario, per l’infanzia, pubbliche amministrazioni e trasporto pubblico.
DPCM 7 AGOSTO 2020: spostamenti da e per l’estero: quali precauzioni?
Confermate le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero (Art. 4): vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20, l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, nonché’ gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20, salvo motivi specifici elencati in art.4 e nel rispetto degli obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero individuati all’art.5. Il decreto regola poi la Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero nei quattordicigiorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell’allegato 20, anche se asintomatiche (art.6)
DPCM 7 AGOSTO 2020: quali regole per il settore crociere?
Quanto al mondo dei trasporti e delle navi da crociera, come già anticipato dal premier, l’art. 7 indica gli obblighi dei vettori e degli armatori (acquisizioni documentali, rispetto dei protocolli), divieti di imbarco in stato febbrile degli utenti, utilizzo dei DPI, ma è l’art. 8 che regola i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, e che possono essere svolti solo nel rispetto delle specifiche linee guida di cui all’allegato 17 del Decreto.DPCM 7 AGOSTO 2020: quali regole per il trasporto pubblico?
Quanto al trasporto pubblico di linea, argomento spesso dibattuto già dall’inizio della pandemia, l’art. 9 richiama quanto previsto nel «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, (in allegato 14) e le «Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalita’ organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all’allegato 15.Per le attivita’ sociali e socio-sanitarie si rimanda a eventuali specifici protocolli regionali sul rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
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