DURC: chiarimenti dal Consiglio di Stato sulla correzione delle irregolarità

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Con sentenza , n. 5731 il Consiglio di Stato ricorda che il Documento Contributiva è una dichiarazione di scienza meramente dichiarativa, facenti prova fino a querela di falso; le inesattezze o gli errori possono essere corretti solo dal giudice ordinario

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è una dichiarazione di scienza che si colloca fra gli atti di certificazione o di attestazione aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso dell’ente, assistiti da pubblica fede ai sensi dell’art. 2700 c.c. e facenti pertanto prova fino a querela di falso; le inesattezze o gli errori in esso contenuti, investendo posizioni di diritto soggettivo, possono essere corretti solo dal giudice ordinario o all’esito della proposizione della querela di falso o a seguito di un’ordinaria controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria.
Lo ricorda il Consiglio di Stato nella Sentenza del 21 -11-2014, n. 5731, pronunciandosi su un ricorso contro l’aggiudicazione disposta dalla Regione Lazio con determina dell’11 febbraio 2013 del lotto n. 8 della gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio di ristorazione occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione stessa.

Con l’atto di appello una ricorrente, collocatasi al secondo posto della graduatoria delle offerte presentate per il lotto in questione, lamentava l’erroneità ed ingiustizia della decisione di reiezione, in relazione alla documentazione processuale relativa alla situazione della ditta mandataria nel R.T.I. risultato aggiudicatario del lotto n. 8, ravvisando vizi di travisamento e contraddittorietà nella effettuata valutazione delle acquisizioni istruttorie.
In materia di DURC, il Consiglio ricorda che già l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8 del 4 maggio 2012, ha precisato, quanto al contenuto del Documento, che “la valutazione compiuta dagli enti previdenziali sia vincolante per le stazioni appaltanti e preclusa, ad esse, una valutazione autonoma” e che “… la mancanza di d.u.r.c. comporta una presunzione legale iuris et de iure di gravità delle violazioni previdenziali”, enunciando poi il principio di diritto secondo cui “ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 1, lett. i), d. lgs. n. 163 del 2006, anche nel testo vigente anteriormente al d.l. n. 70 del 2011, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale, la nozione di violazione grave non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti che non possono sindacarne il contenuto”.

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, nel caso di specie viene correttamente attestata la regolarità contributiva della mandataria dell’A.T.I. aggiudicataria, che risulta “coperta” da uno specifico d.u.r.c. alla data dell’aggiudicazione provvisoria e alla data del termine di presentazione delle offerte, tali risultanze non possono, come pretende l’appellante, ritenersi “superate dai verbali di accertamento ispettivo o comunque intervenuti”, una volta che la parte interessata abbia omesso di far eventualmente valere nelle competenti sedi giudiziarie la falsità materiale o ideologica del contenuto del documento pregresso rispetto ai verbali. La regolarità viene confermata inoltre quando, come risulta nell’istruttoria compiuta in primo grado, l’accertamento per irregolarità contributive (espletato nelle more dell’espletamento della gara in questione) non è definitivo, perché sub iudice, e dunque da data addirittura anteriore al provvedimento di aggiudicazione provvisoria della gara stessa.

Riferimenti
Consiglio di Stato, sez. III, 21 -11-2014, n. 5731

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Redazione InSic

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