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DURC e requisito della regolarità contributiva

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È possibile che una società possa essere dichiarata decaduta dall’aggiudicazione di una gara per effetto dell’accertamento di irregolarità contributiva effettuato dalla Stazione appaltante in sede di verifica successiva all’aggiudicazione e attestato da DURC negativo?
Risponde Rocchina Staiano Docente in Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali ed in Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all’Univ. Teramo


Il Quesito
E’ possibile che una società possa essere dichiarata decaduta dall’aggiudicazione di una gara (con conseguente incameramento della cauzione e segnalazione all’ANAC) per effetto dell’accertamento di irregolarità contributiva effettuato dalla Stazione appaltante in sede di verifica successiva all’aggiudicazione e attestato da DURC negativo? Va premesso che: 1) la società aveva il DURC regolare in corso di validità alla data di scadenza delle domande di partecipazione alla gara; 2) solo successivamente alla data di presentazione delle offerte, il consulente finanziario della società rilevava un mancato versamento di contributi che la società provvedeva prontamente a versare prima di ricevere qualsiasi invito alla regolarizzazione da parte dell’INPS.

Secondo l’Esperto
No; sul punto, va ricordata la sentenza del Cons. Stato, n. 8 del 4 maggio 2012, la quale ha attribuito al DURC carattere vincolante quanto al requisito della gravità dell’irregolarità contributiva, sicché la nozione di “violazione grave” non è più rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante ma deve desumersi dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva ed è demandata agli istituti di previdenza le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti che non possono sindacarne il contenuto.
A ciò deve aggiungersi anche l’esame degli artt. 5 e 7 del D.M. 24 ottobre 2007 (relativo appunto al documento unico di regolarità contributiva). La prima delle citate disposizioni regolamentari enumera i casi di regolarità contributiva al ricorrere dei quali è consentito il rilascio del documento, mentre le seconda, al comma 3, obbliga l’ente previdenziale ad invitare l’impresa a regolarizzare la propria posizione in caso di “mancanza dei requisiti di cui all’art.5” prima di emettere un DURC negativo, con gli effetti di accertamento sopra descritti.

L’invito alla regolarizzazione è stato, quindi, recepito e istituzionalizzato, a livello di legislazione primaria, con l’art. 31, comma 8, del D.L. n. 69 del 2013 (“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”), conv. con L. n.98/2013, a termini del quale “ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato, invitano l’interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 19, n.12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità”. La norma primaria costituisce la conferma di un preciso indirizzo di politica legislativa volto a favorire la massima partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici (cfr. Cons. di Stato, sez. V, n.5064/2014), consentendo agli interessati di sanare eventuali irregolarità in cui fossero inconsapevolmente incorsi (cfr. TAR Veneto, n.1151/2014 e Tar Calabria e sempre che, ovviamente, non ne fossero già a conoscenza per effetto di procedimenti di recupero e/o sanzionatori già attivati.
Pertanto, l’irregolarità contributiva potrebbe configurarsi solo al momento della scadenza del termine di quindici giorni assegnato dall’ente previdenziale per la regolarizzazione della posizione contributiva e, in assenza della assegnazione di tale termine, il DURC negativo eventualmente emesso deve ritenersi irrimediabilmente viziato ed è quindi inidoneo a comportare la esclusione dell’impresa cui è relativo, in quanto la violazione contributiva rilevata non può ritenersi definitivamente accertata e risultando per converso viziata la stessa regolarità del DURC (cfr. Cons. di Stato, n.781/2015).
Da ciò si ricava che non vi è alcun elemento dal quale desumere che la società fosse stata “invitata” alla regolarizzazione da parte dell’Ente previdenziale, sicché il DURC negativo rilasciato è stato reso in mancanza delle dette formalità ovvero senza evocare alcun contraddittorio procedimentale con la società e su richiesta della Stazione appaltante, il che inficia di per sé la idoneità del DURC ad attestare la natura “definitiva” dell’accertata violazione contributiva (di recente, Cons. di Stato, sez. V, n. 781/2015).


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Redazione InSic

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