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DURC: ecco le modifiche del Decreto del Fare

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Proseguiamo l’analisi delle modifiche introdotte dal Decreto del Fare (DL 69/2013) pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 50 della Gazzetta ufficiale n.144 del 21-6-2013 con riferimento all’edilizia ed in particolare per quanto concerne il DURC.

L’articolo 31 del DL 69/2013 riporta le semplificazioni in materia di DURC, con riferimento al Codice Appalti, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: alcune modifiche sono testuali e riguardano l’articolo 38 comma 3 accertamenti relativi alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.
Inoltre, il nuovo articolo 118 (Subappalto), comma 6, prevede al 3 periodo che ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori.

Acquisizione d’ufficio del DURC
Il decreto 69/2013 prevede che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all’articolo 3 comma 1 lett. b ovvero, amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti) acquisiscono d’ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Rilascio e validità del DURC
Il DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centottanta giorni dalla data di emissione. Dopo la stipula del contratto, i soggetti sopra citati acquisiscono il DURC ogni centottanta giorni e lo utilizzano per le finalità proposte alle lettere d) ed e), fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo DURC.

Inadempienza e pagamenti
In caso di ottenimento del DURC nelle ipotesi sopra prospettate che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, i soggetti richiedenti trattengono dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti pubblici direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Gli stessi soggetti possono acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del codice appalti, nonché nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed esopra citate.

Verifiche del DURC
Ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico.
Ai fini della verifica per il rilascio del DURC, in caso di mancanza dei requisiti, gli Enti preposti al rilascio, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato, dovranno invitare l’interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro nonché degli altri soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.

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Redazione InSic

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