Chiarimenti sul DURC
I chiarimenti forniti dalla circolare, che riguardano in particolare le fasi in cui il DURC deve essere acquisito e la sua validità temporale, consentiranno peraltro agli Enti previdenziali e alle Casse edili un tempestivo adeguamento delle relative procedure di gestione del Documento.
Rilascio del DURC
Innanzitutto, il Decreto del Fare ha previsto (art. 31 comma 1) che la possibilità di rilasciare il DURC “in presenza di una certificazione (…) che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”, viene estesa a tutte le “tipologie” di DURC.
Inoltre, “in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell’immobile, non sussiste l’obbligo della richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) agli Istituti o agli Enti abilitati al rilascio”.
Spiega il Ministero che si lascia evidentemente inalterato l’obbligo di acquisizione del Documento nelle diverse ipotesi di cui all’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008.
Acquisizione del DURC
Nell’articolo 31 i commi 2 e 3
-inseriscono nei sia nell’art. 38, comma 3 che nell’art. 118, comma 6 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), l’obbligo di acquisizione d’ufficio del DURC da parte della stazione appaltante, già previsto dall’art. 16 bis, comma 10, D.L. n. 185/2008
– rimodulano, sulla base delle ipotesi regolate dai successivi commi 4 e 5 dello stesso articolo, la procedura di intervento sostitutivo per irregolarità nei versamenti contributivi, prevedendo l’obbligo di attivazione direttamente da parte dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), del Regolamento di attuazione del codice dei contratti (D.P.R. n. 207/2010).
Il comma 4, individua gli adempimenti per i quali deve essere verificata la regolarità contributiva nei contratti pubblici, confermando, seppur con alcune modifiche, i principi enunciati nelle circolari n. 35/2010, n. 59/2011 dell’INPS e n. 22/2011 dell’INAIL.
Il DURC “in corso di validità” deve essere acquisito:
“a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale”.
Validità temporale del DURC
In sede di conversione del Decreto del Fare in Legge è stato aggiunto il riferimento alla validità temporale del DURC che, in base all’art. 31, comma 5, del D.L. n. 69/2013, può essere acquisito per le ipotesi sopra elencate, ed è valido per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio.
Tale disposizione è valida dal 21 agosto pertanto risulta applicabile esclusivamente ai DURC rilasciati dopo tale data. I DURC rilasciati prima del 21 agosto godranno di una validità di 90 giorni, così come previsto dalla disciplina previgente.
Con l’art. 31, comma 5, il Legislatore ha dunque operato tre “raggruppamenti” in relazione alle fasi del contratto e dei DURC che per esse devono essere richiesti.
Il primo raggruppa le fattispecie elencate alle lettere a), b) e c) del comma 4 e comprende i DURC richiesti fino alla stipula del contratto.
Il secondo raggruppamento si riferisce alle fasi successive alla stipula del contratto, elencate alle lettere d) e e), ad esclusione, tuttavia, della fase correlata al pagamento del saldo finale.
La formulazione del comma 5 consente di ritenere che, dopo la stipula del contratto, il DURC vada acquisito non già a partire dal momento appena successivo alla conclusione del contratto ma solo al concreto verificarsi delle ipotesi di cui alle lettere d) ed e), con esclusione di quello previsto, come sopra detto, per il pagamento del saldo finale.
Pertanto, viene meno l’esigenza per le stazioni appaltanti di acquisire un numero di DURC pari al numero dei SAL o delle fatture relative ad ogni procedura contrattuale e per ciascuna delle attestazioni e certificati elencati nelle predette lettere d) ed e).
Il ministero ribadisce che l’unica eccezione è costituita dal DURC previsto per la fase del pagamento del saldo finale, ossia per ogni pagamento che definisce i rapporti tra appaltante e appaltatore (ultima fattura).
In caso di subappalto, invece, il comma 6 richiede l’acquisizione di un DURC in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, nonché nei citati casi previsti dall’art. 31, comma 4 lettere d) ed e), del D.L. n. 69/2013.
Regolarizzazione del DURC
Il comma 8 dell’art. 31 conferma che in caso di c.d. “preavviso di accertamento negativo” gli Enti coinvolti nel rilascio del DURC, prima dell’emissione o dell’annullamento del Documento, devono invitare l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni.
L’invito deve pervenire mediante posta elettronica certificata o, con lo stesso mezzo, per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 e deve sempre riportare l’indicazione analitica delle cause di irregolarità.
Secondo il ministero, la disposizione seppur se inserita tra disposizioni tutte attinenti specificamente ai contratti pubblici, deve applicarsi ad ogni diversa tipologia di verifica operata dagli Enti previdenziali in sede di rilascio del DURC.
Sovvenzioni e benefici normativi, le novità della legge di conversione
In sede di conversione del D.L. n. 69/2013, la L. n. 98/2013 ha introdotto i commi da 8 bis a 8 sexies che prevedono ulteriori semplificazioni in relazione al rilascio del DURC per il godimento di sovvenzioni, benefici normativi e contributivi ecc.
Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all’art. 1, comma 553, della L. n. 266/2005 (cioè i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti), da parte di Pubbliche Amministrazioni, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del comma 3 dell’art. 31, concernenti la trattenuta dal certificato di pagamento dell’importo corrispondente all’inadempienza evidenziata dal Documento.
Si prevede poi che, anche ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale, il DURC abbia una validità di 120 giorni dalla data del rilascio.
Ai fini dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le Pubbliche Amministrazioni procedenti, anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell’intervento interessato, sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che deve essere rilasciato in data non anteriore a 120 giorni.
Il Ministero in conclusione, ricorda poi che almeno sino al 31 dicembre 2014, il Legislatore ha scelto di estendere la durata 120 giorni di validità del DURC anche ai lavori edili per i soggetti privati.
In allegato il testo della circolare ministeriale.
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