DURC: INAIL riporta le modifiche in tema di regolarità contributiva

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INAIL con Circolare n. 48 del 14 dicembre 2016 fissa nuove Semplificazioni per il DURC, con riferimento alle modifiche apportate dal DM 23 febbraio 2016 al decreto interministeriale 30 gennaio 2015 in materia di Documento unico di Regolarità contributiva. L’Istituto segnala le suddette modifiche, già illustrate dal ministero del lavoro e nella circolare 2 novembre 2016, n. 33

Verifica della regolarità contributiva per le imprese del settore dell’edilizia
Per quanto riguarda il mondo edile, INAIL ricorda innanzitutto le modifiche apportate dal DM 23/2/2016 al comma 1 dell’articolo 2 del DIM 30/1/2015 (vedi sotto): la nuova formulazione è diretta a evitare che il riscontro sulla regolarità contributiva venga omesso in relazione ai versamenti dovuti alle Casse edili da parte di quelle imprese che, benché classificate in settore diverso dall’edilizia, applicano il relativo contratto, considerato che l’obbligo di iscrizione alle Casse edili sussiste per le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale del settore edile nonché nel caso di esplicita o implicita adesione allo stesso a opera delle parti individuali del rapporto di lavoro.
Tali modifiche apportate sono volte a chiarire l’ambito di intervento delle Casse edili in tutti i casi in cui non vi sia coincidenza tra la classificazione delle aziende ai fini previdenziali – effettuata dall’Inps ai sensi della legge 88/1989 indipendentemente dal contratto collettivo applicato- e la effettiva applicazione del CCNL del settore edile. Pertanto, il sistema dell’Inps effettuerà, con le modalità operative concordate tra gli Enti, l’interrogazione negli archivi delle Casse edili anche se per il codice fiscale non è presente il codice statistico contributivo (c.s.c.) edile.
La seconda parte della Circolare riguarda invece la Verifica della regolarità contributiva per le imprese soggette a procedure concorsuali (i nuovi commi 2 e 3 dell’articolo 5 del DM 30 gennaio 2015) che disciplina la regolarità contributiva dell’impresa in presenza di procedure concorsuali, riguarda i casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio e quelli di amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’attività.

Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 2 del DIM 30/1/2015
“I soggetti di cui all’art.1 possono verificare in tempo reale, con le modalità di cui all’art.6, la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, nonché, ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente rappresentative, dalle Casse edili”

Riferimenti normativi:
Circolare n. 48 del 14 dicembre 2016
Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva. Modifiche al decreto interministeriale 30 gennaio 2015.

Redazione InSic

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