DURC, indicazioni INPS sul rilascio in presenza di crediti con la PA

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La circolare 16/2014 dell’Inps illustra la funzione di “Gestione Richieste DURC”, sita all’interno della “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” (PCC) riservata ai soggetti titolari dei crediti



L’INPS ha rilasciato la circolare n. 16 del 30 gennaio 2014, che informa della possibilità che il DURC (documento unico di regolarità contributiva) possa essere rilasciato in presenza di certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, emessa tramite la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti.
La circolare 16/2014 riguarda, in particolare il rilascio del DURC “ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, d.l. n. 52/2012”, che viene a costituire una tipologia specifica attraverso la quale il legislatore ha inteso far sì che le imprese creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nell’ambito dei limiti delineati dalla norma, ottengano un DURC per poter continuare ad operare sul mercato, in particolare in quello della contrattualistica pubblica, pur in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi.

L’articolo 13 comma 5 lett 13 bis peraltro è stato anche oggetto di modifica da parte del Decreto del Fare che dispone che “Il documento unico di regolarità contributiva è rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, assicurando l’assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica”
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L’INPS pertanto indica come utilizzare la funzione di “Gestione Richieste DURC”, sita all’interno della “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” (PCC) riservata ai soggetti titolari dei crediti, e di quella di “Verifica la capienza per l’emissione del DURC”, rivolta agli Enti tenuti al rilascio del DURC.

Il testo della Circolare è disponibile in allegato

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Redazione InSic

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