Secondo la ricorrente si lamentavano irregolarità contributive sia in capo alla mandataria originaria che alla mandataria subentrante. Tuttavia, dall’analisi complessiva della documentazione, non sembrano emergere elementi tali da far ritenere la sussistenza delle lamentate irregolarità.
Il Consiglio ha poi precisato che nel caso di specie, non vi sono norme primarie che prescrivano che il DURC per la partecipazione alle gare di appalto, debba riferirsi alla specifica gara di appalto.
In tal modo il Consiglio fornisce una diversa interpretazione sull’utilizzo del DURC, rispetto a quella contenuta nelle circolari n. 7/2008 dell’Inail, 35/2010 del Ministero del Lavoro e 145/2010 dell’Inps secondo le quali la validità del Durc è invece legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per il quale il certificato è stato richiesto. Secondo il Consiglio “… non vi sono norme primarie che prescrivano che il DURC per la partecipazione alle gare d’appalto debba riferirsi alla specifica gara d’appalto, mentre disposizioni contenute in circolari (come ad esempio nella circolare Inail 5 febbraio 2008 n. 7, ma si veda anche la circolare del Ministero del Lavoro 8 ottobre 2010, n.35, e la circolare Inps 17 novembre 2010 n. 145) non appaiono rilevanti, non potendo essere considerate rilevanti le circolari che risultino contra legem”.
Quindi esibire ad una gara un Durc ottenuto per altri fini non giustifica l’esclusione dalla gara ma eventualmente la richiesta di chiarimenti o integrazioni, come previsto dal Codice Appalti.
Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore