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DURC: nuove precisazioni sul rilascio in presenza di crediti con la PA

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INAIL ha diffuso la circolare n. 53/2013 dell’11 novembre 2013 sul “Rilascio del Documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. D.m. 13 marzo 2013″.

Sull’argomento era da poco intervenuto il Ministero del Lavoro con la circolare n. 40/2013. L’INAIL ricorda che l’articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge n. 52/20121 ha disposto che il DURC viene rilasciato anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.
In attuazione di detta disposizione il Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha emanato il decreto 13 marzo 2013 con cui sono state stabilite le modalità di rilascio del Durc in presenza di una certificazione rilasciata ai sensi del d.l. 185/2008.

Pratiche di rilascio del DURC

INAIL quindi illustra la disciplina del rilascio del Durc in presenza delle certificazioni dei crediti e fornisce le istruzioni per gli aspetti di competenza.
La circolare si articola in capitoli che analizzano la Disciplina del Durc rilasciato ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, d.l. 52/2012, ricordando alcune previsioni del decreto, in particolare, nel documento devono essere indicati l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del Durc medesimo. Nell’ipotesi di utilizzo del Durc per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore; l’intervento sostitutivo si applica inoltre alle erogazioni a carico di pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo spettanti al soggetto titolare dei crediti certificati.
Il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del Durc può essere validamente ceduto, ovvero, costituire oggetto di anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari, solo previa estinzione del debito contributivo indicato sul Durc stesso, comprovata da Durc aggiornato da esibirsi in banca o all’intermediario finanziario13.
Se il debito contributivo non risulta estinto, vale a dire in caso di persistente irregolarità contributiva, il credito indicato nella certificazione per il rilascio del Durc può essere oggetto di cessione o anticipazione soltanto a condizione che il creditore sottoscriva apposita delegazione di pagamento alla banca o all’intermediario finanziario, ai sensi dell’articolo 1269 del codice civile, contestualmente alla cessione o all’anticipazione, per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo. Nel caso in cui l’importo riconosciuto dalla banca o dall’intermediario al creditore sia inferiore al debito contributivo, la delegazione di pagamento si applica per l’estinzione parziale di quest’ultimo.

Soggetti richiedenti il DURC

Ulteriori chiarimenti riguardano i soggetti richiedenti: INAIL ricorda che il Durc ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 5, del d.l. 52/2012 può essere richiesto:
a) dal soggetto titolare dei crediti certificati, cioè dal diretto interessato, nei casi in cui il Durc debba essere prodotto nell’ambito dei rapporti tra soggetti privati;
b) da una pubblica amministrazione tenuta ad acquisire d’ufficio19 il Durc in base alla normativa vigente.
Nel secondo caso l’interessato dovrà pertanto dichiarare all’amministrazione procedente, o alla stazione appaltante pubblica, di vantare dei crediti per i quali ha ottenuto la certificazione tramite la specifica piattaforma informatica.

La Certificazione dei crediti

Inoltre, l’Istituto indica i dettagli della Comunicazione degli estremi delle certificazioni dei crediti e verifica delle stesse.
Con riferimento alla circolare ministeriale 40/2013, il soggetto titolare dei crediti certificati o l’amministrazione procedente deve comunicare gli estremi delle certificazioni agli Istituti previdenziali e alle Casse edili. I dati necessari sono:
•il numero della certificazione del credito (costituita da 16 numeri);
•l’amministrazione che ha rilasciato la certificazione;
•la data di rilascio della certificazione;
•l’importo del credito oggetto di certificazione;
•l’eventuale data in cui sarà pagato il credito;
•il codice con validità temporanea rilasciato al titolare del credito per accedere alla piattaforma informatica.
In attesa dell’operatività del sistema, gli interessati devono trasmettere, tramite Pec, alla sede competente le certificazioni notificate dall’account “notifiche piattaforma certificazione crediti”, già ricevute via Pec con il messaggio PCC – Informativa rilascio certificazione e le Sedi provvederanno a richiedere, sempre tramite Pec, la conferma dell’esistenza e della validità della certificazione direttamente alle amministrazioni che le hanno rilasciate.

Redazione InSic

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