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DUVRI: cosa contiene? Chi è tenuto a redigerlo e le novità normative

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Focus sul Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze: partiamo dall’art. 26 del Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro per capirne i contenuti, i soggetti coinvolti e le novità introdotte con il DL del Fare (69/2013)
Il DUVRI è un documento tecnico, operativo e gestionale, da allegare al Contratto di Appalto, che contiene le misure volte all’eliminazione dei rischi nelle aree interessate dall’esecuzione dei lavori, dei servizi o delle forniture, ove si concretizzano, anche se con discontinuità spaziale e temporale, le interferenze lavorative tra le diverse attività.
Vediamo di seguito i rischi oggetto di considerazione nella predisposizione del DUVRI, i contenuti minimi da redigere, le applicazioni nel settore appalti e per i cantieri temporanei e mobili, le ultime novità introdotte dal DL del FARE e uno strumento utile per la sua redazione!

Quali rischi prende in considerazione il DUVRI?

I rischi da prendere in considerazione sono quelli provenienti dall’ambiente di lavoro nei confronti dell’appaltatore e quelli generati dall’attività dell’appaltatore nei confronti dei lavoratori che operano nel proprio ambiente di lavoro. Esso va redatto dal Datore di Lavoro committente ed allegato al contratto d’appalto o di opera, nonché adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
Il DUVRI non prende in considerazione i rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del Codice Civile, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi sono quelli indicati nell’allegato XV del D.Lgs. 81/08 al punto 4.4.1.b) e non sono soggetti a ribasso.
Ove il DUVRI registri assenza di interferenze è opportuno indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che l’importo dei costi per la sicurezza è pari a “zero”. In tal modo, si rende noto che la valutazione dell’eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l’esistenza.

DUVRI: quali sono i contenuti minimi del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze?

I contenuti minimi del DUVRI possono essere così esemplificati:
descrizione dell’Azienda Committente, delle aree di lavoro, delle attività svolte presso le aree ed i reparti interessati dalle attività oggetto dell’appalto;
descrizione delle attività svolte dagli Appaltatori;
identificazione di percorsi e/o locali a disposizione dell’Appaltatore (viabilità, servizi igienici, refettori, ecc.);
valutazione dei rischi di interferenza nelle aree di lavoro (previa individuazione dei rischi e delle sovrapposizioni spazio-temporali);
• cronoprogramma delle attività che evidenzi:
1. le attività oggetto dell’appalto;
2. le aree di lavoro nelle quali saranno svolte le attività;
3. le attività lavorative omogenee per rischio;
4. gli esecutori delle attività.
• organizzazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare;
• computo estimativo dei costi della sicurezza;
• coordinamento delle fasi lavorative.

DUVRI e appalti: chi deve redigere il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze?

Nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.), l’art. 26, al comma, 3 stabilisce che il DUVRI è redatto dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
Le linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. n. 50/16 redatte dall’ANAC, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, prevedono che il DUVRI sia redatto dal RUP su delega del “soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. E cosi tutti gli altri compiti previsti dall’art. 26.
Tale figura definibile come “Committente Appaltante”, frequentemente nelle grandi P.A. non coincide con il “Datore di Lavoro attuatore”. Ad esempio, il Dirigente di un istituto scolastico è considerato Datore di Lavoro della propria scuola e, come tale, è tenuto, ai sensi dell’art. 26, ad elaborare il DUVRI, tuttavia questo soggetto non è il Committente dell’appalto, che potrebbe essere invece il Comune o l’Ente proprietario dell’edificio.
Nei casi in cui il contratto sia affidato da una centrale di committenza, o in tutti i casi in cui il Datore di Lavoro non coincida con il Committente l’art 26, comma 3 ter prevede che:
• Il soggetto che affida il contratto redige, prima dell’affidamento, il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.
• Successivamente, prima dell’esecuzione del contratto, il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, integra il DUVRI riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui sarà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.

DUVRI per cantieri temporanei e mobili: chi deve redigere il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze?

In Riferimento all’eventuale possibilità di redigere il DUVRI anche per i cantieri temporanei o mobili, il comma 2 dell’art. 96 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. afferma che:
“L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle Imprese del Piano di Sicurezza e di Coordinamento – PSC di cui all’art. 100, nonché la redazione del Piano Operativo della Sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui al’art. 17 comma 1 lett. a), all’art. 26 comma 1 lettera b), 2, 3 e 5 ed all’art. 29 comma 3″, tra cui, quindi anche la redazione del DUVRI.
Anche in uno stabilimento industriale, se uno degli appalti da affidare riguarda l’esecuzione di lavori edili o d’ingegneria civile, che richiede la nomina dei coordinatori per la sicurezza, il regime da applicare non sarà più quello dell’art. 26, ma quello del Capo I del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/08.
In questo caso, infatti, il PSC redatto dal CSP, come previsto al punto 2.2.1. dell’allegato XV, dovrà prendere in considerazione “i fattori esterni che comportano rischi per il cantiere ed eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante”.
Ovviamente le informazioni sui primi saranno acquisite dal CSP mediante una disamina preventiva del/i DUVRI mentre i secondi saranno comunicati dal CSP al Datore di lavoro committente, affinché valuti l’eventuale necessità di aggiornamento del/i DUVRI che regolano il rapporto con le imprese che eseguono altre tipologie di lavori, servizi o forniture.
Se per l’esecuzione dei lavori edili o d’ingegneria civile opererà invece un’unica impresa, non sussistendo gli obblighi di nomina del CSP e del CSE e la redazione del PSC, le interferenze dovranno essere gestite con un DUVRI e l’unica impresa esecutrice dovrà comunque redigere il proprio POS.

DUVRI: le novità introdotte dal “Decreto del Fare”


In ultimo il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Decreto del “fare”) ha modificato l’art. 26, introducendo ai commi 3 e 3 bis le seguenti innovazioni:
1. In alternativa al DUVRI, il committente potrà individuare, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, di cui all’art. 29, comma 6 ter, con riferimento sia all’attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato in possesso di formazione, esperienza e competenze professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.
2. Esonero dall’obbligo di redazione del DUVRI o dell’individuazione dell’incaricato relativamente:
• all’affidamento di servizi di natura intellettuale;
• alle mere forniture di materiali o attrezzature;
• ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi di incendio di livello elevato o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

In merito al comma 3, non essendo presenti ulteriori indicazioni normative, spetterà al Datore di Lavoro committente definire i requisiti per la scelta di un soggetto che abbia le necessarie formazione, esperienza e competenza professionali e le modalità per sovrintendere efficacemente alla cooperazione ed al coordinamento delle attività interferenti.
Per quanto riguarda il comma 3 bis l’esonero alla redazione del DUVRI non è da intendersi come esonero da qualsivoglia tipologia di coordinamento, in quanto anche le attività ivi previste possono causare rischi di interferenza; esse andranno comunque gestite per mezzo di procedure che garantiscano la sicurezza di tutti i soggetti interessati dalle attività.

Come redigere il DUVRI?

Attraverso il software “PROGETTO SICUREZZA LAVORO” – modulo DUVRI effettuare la valutazione dei rischi interferenti direttamente dal cronoprogramma delle attività del committente e delle diverse imprese interessate. L’architettura del software, incentrata sui contratti che di volta in volta sono stipulati dall’azienda committente con i prestatori/fornitori esterni, permette di valutare i rischi interferenti tra le attività dei vari operatori e tra queste e quelle del committente.
Il software per la valutazione dei rischi interferenti, curato dall’esperienza e professionalità di Giuseppe Semeraro, si adatta alla tipologia aziendale committente (con committente differente dal datore di lavoro o appartenente ad un’altra area geografica) e alla tipologia degli affidamenti (pubblici o privati).
Scoprilo e provalo sulla pagina del Modulo DUVRI di Progetto Sicurezza Lavoro!

DUVRI: la giurisprudenza

Sentenza della Cassazione penale, Sez. IV, n.30792 del 6 agosto 2021

Il potere impeditivo dell’evento è collegato ad un potere di organizzazione o di disposizione su situazioni potenzialmente pericolose, che sebbene possa estrinsecarsi in oneri di natura sollecitatoria o di informazione, deve comunque riferirsi alla sfera di conoscibilità e prevedibilità del garante nella specifica situazione di fatto.

Lo riporta la sentenza della Cassazione penale, Sez. IV, n.30792 del 6 agosto 2021 con riferimento alla problematica dell’individuazione del soggetto responsabile per un infortunio in cantiere dovuto ad una interferenza fra lavorazioni.

Il caso della Sentenza n.30792 del 6 agosto 2021

All’interno di un cantiere navale, l’azionamento di un seghetto elettrico causava una esplosione che feriva gravemente un operaio, inconsapevole che, prima di lui, il lavoratore di un’altra ditta aveva svolto attività di schiumatura utilizzando materiale contenente poliuretano (sostanza esplodente). Veniva dichiarata la responsabilità del datore di lavoro dell’operaio infortunato, colpevole di non essersi coordinato con le altre imprese presenti nel cantiere.

Il ricorso

La difesa articolava il ricorso deducendo che, poiché non era quest’ultimo il committente delle opere, non solo non aveva l’onere del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), ma non aveva neanche un generico obbligo di coordinamento, dal momento che non era stato un suo dipendente ad aver svolto la lavorazione pericolosa.

Corte di Cassazione: chi deve redigere il DUVRI?

La Suprema Corte annulla senza rinvio la sentenza. Infatti, sebbene il mancato assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 26, co. 3, T.U.S.L. da parte del committente non esonera gli appaltatori e subappaltatori dell’opera dagli oneri di cooperazione e informazione reciproca, che impongono di dare attuazione alle misure di prevenzione, non è stato chiarito, in concreto, quale sarebbe stata la condotta omessa dal datore di lavoro condannato idonea ad evitare l’evento, posto che l’informazione sull’effettuazione di una lavorazione pericolosa non poteva che essere resa dall’impresa che l’aveva effettuata.

Sentenza n. 22415 del 27 maggio 2015

La Cassazione Penale, sez. IV, con sentenza n. 22415 del 27 maggio 2015, ha ritenuto il Sindaco di un Comune il responsabile dell’infortunio occorso al messo comunale caduto da una scala mentre svolgeva la sua attività, sul presupposto che, rivestendo la qualità di organo di vertice dell’Ente, non potesse delegare la sua posizione di garanzia per l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n.81/2008.

DUVRI e Rischi da interferenze: un manuale Inail

Il settore Ricerca dell’Inail ha pubblicato il manuale che si rivolge in particolar modo ai Responsabili del servizio di prevenzione e protezione, che affiancano il datore di lavoro committente nella compilazione del documento.

L’ELABORAZIONE DEL DUVRI
Valutazione dei rischi da interferenze

Redazione InSic

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