Con l’Allegato al DECRETO 23 giugno 2022 del MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA si aggiornano i Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.
Il Decreto entra in vigore il 4 dicembre 2022, a 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta (avvenuta il 6 agosto 2022) e abroga il precedente DM 11/10/2017 in ragione del progresso tecnologico e dell’evoluzione della normativa ambientale e dei mercati.
Vediamo di seguito gli obiettivi, il campo di applicazione dei CAM e le ipotesi di contrasto con la normativa tecnica edilizia.
Nell'articolo
DM 23 giugno 2022: CAM edilizia: obiettivi
Il Decreto è previsto dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), adottato l’11 aprile 2008 ai sensi dell’art. 1, c. 1126 e 1127 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
Il decreto fornisce alcune indicazioni per le stazioni appaltanti e stabilisce i Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento dei servizi di progettazione e dei lavori per gli interventi edilizi come disciplinati dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
CAM edilizia: sono obbligatori?
In base alle previsioni del Codice Appalti (D.Lgs. n.50/2016 art.34) i CAM del DM 26 giugno 2022 costituiscono criteri progettuali obbligatori che il progettista affidatario o gli uffici tecnici della stazione appaltante (nel caso in cui il progetto sia redatto da progettisti interni) utilizzano per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e dei successivi livelli di progettazione e per la redazione del progetto definitivo o esecutivo nei casi consentiti dal Codice dei Contratti o di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori, sulla base del progetto posto a base di gara.
In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori, nella documentazione di gara, con riferimento all’offerta tecnica, la stazione appaltante richiederà agli operatori economici di illustrare:
- il piano di lavoro attraverso il quale intende integrare i criteri nel progetto;
- le metodologie che utilizzerà per l’integrazione dei criteri di tipo naturalistico-ambientale
CAM edilizia: campo di applicazione
I criteri ambientali minimi riguardano l’affidamento:
a) del servizio di progettazione di interventi edilizi;
b) dei lavori per interventi edilizi;
c) congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.
CAM del Decreto 23 giugno 2022: quali interventi edili sono interessati?
I CAM si applicano a tutti gli interventi edilizi di lavori disciplinati dal Codice dei Contratti pubblici, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera nn), oo quater) e oo quinquies).
- Per gli interventi edilizi che non riguardano interi edifici, questi CAM si applicano limitatamente ai capitoli “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”.
- In caso di appalti di servizi di manutenzione di immobili e impianti i CAM si applicano limitatamente ai criteri contenuti nei capitoli “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione”, “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere” e ai criteri “3.1.2-Macchine operatrici” e “3.1.3-Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori”.
DM 23 giugno 2022: i CAM sono applicabili agli edifici tutelati e protetti?
I CAM si intendono applicabili in toto agli edifici ricadenti nella disciplina dei dei beni culturali e del paesaggio e di valore storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica.
Possono essere esclusi i singoli criteri ambientali (minimi o premianti) che non siano compatibili con gli interventi di conservazione da realizzare, a fronte di specifiche a sostegno della non applicabilità nella relazione tecnica di progetto, riportando i riferimenti normativi dai quali si deduca la non applicabilità degli stessi.
Quali deroghe ai CAM del DM 23 giugno 2022?
Le stazioni appaltanti possono applicare in misura diversa, motivandone le ragioni, le prescrizioni previste dai criteri «2.3.2 – Permeabilità della superficie territoriale» e «2.4.7 Illuminazione naturale» dell’Allegato al Decreto per
- gli interventi di ristrutturazione edilizia
- interventi di demolizione e ricostruzione di edifici effettuati nelle zone territoriali omogenee (ZTO) «A» e «B» del DM n. 1444/1968
CAM e normativa tecnica: quale applicare?
Se uno o più criteri ambientali minimi sono in contrasto con normative tecniche di settore, il progettista, nella relazione tecnica di progetto, deve fornire la motivazione della non applicabilità del criterio ambientale minimo indicando i riferimenti normativi che determinano la non applicabilità dello stesso. Inoltre, nell’applicazione dei criteri si intendono fatti salvi i vincoli e le tutele, i piani, le norme e i regolamenti, qualora più restrittivi.
Restano inoltre salvi i vincoli e le tutele, i piani, le norme e i regolamenti, qualora più restrittivi come, ad esempio, quelli relativi a beni culturali, paesaggistici, idrogeologici, idraulici, aree naturali protette, siti rete Natura 2000, valutazioni d’impatto ambientale, ecc.; piani e norme regionali (piani di assetto di parchi e riserve, piani paesistici, piani territoriali provinciali, atti amministrativi che disciplinano particolari ambiti); piani e regolamenti comunali.
CAM edilizia: cosa deve fare la stazione appaltante?
In base al DM 23 giugno 2022, la a stazione appaltante, negli atti di gara prevede una “Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione CAM” o “Relazione CAM”, in cui il progettista indica, per ogni criterio, le scelte progettuali inerenti le modalità di applicazione, integrazione di materiali, componenti e tecnologie adottati, l’elenco degli elaborati grafici, schemi, tabelle di calcolo, elenchi ecc. nei quali sia evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam e che evidenzi il rispetto dei criteri contenuti in questo documento.
Nella relazione CAM il progettista riporta anche le modalità di contestualizzazione delle specifiche tecniche alla tipologia di opere oggetto dell’affidamento. Inoltre, il progettista, dà evidenza dei motivi di carattere tecnico che hanno portato all’eventuale applicazione parziale o mancata applicazione delle specifiche tecniche, tenendo conto di quanto previsto dall’art.34 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che prevede l’applicazione obbligatoria delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali.
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