Tale somma viene assegnata in misura pari ad € 172.708.620,16 agli enti locali inseriti negli allegati elenchi da A ad U del decreto, per gli interventi ivi indicati di messa in sicurezza di edifici scolastici.
Tali elenchi integrano quelli approvati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 marzo 2018, n. 216.
Gli enti locali ivi citati sono autorizzati ad avviare e/o a completare gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici entro e non oltre il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto (ovvero a partire dal 4 aprile 2019) e sono tenuti a completare e rendicontare i lavori entro e non oltre il 15 ottobre 2020.
Il testo del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, è consultabile sul sito web del MIUR.
Normativa di riferimento
Con decreto-legge n. 104 del 2013 DL Istruzione convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, all’art. 10 si prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale, le regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria.
Per la realizzazione di questi interventi, i contributi pluriennali ammontano a euro 40 milioni per l’anno 2015 e a euro 50 milioni annui per la durata residua dell’ammortamento del mutuo a decorrere dall’anno 2016 e fino al 2044.
Lo stesso decreto prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalità di attuazione della norma per l’attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell’Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali.
Il decreto ministeriale n. 160 del 2015
Con decreto ministeriale n. 160 del 2015 sono state ripartite, su base regionale, le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall’utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall’art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, riportando per ciascuna regione la quota di contributo annuo assegnato che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato. Con successivo decreto interministeriale ° settembre 2015, n. 640è stato autorizzato l’utilizzo – da parte delle regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale 2015-2017, ai sensi dell’art. 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015 – dei contributi pluriennali di euro 40.000.000,00 annui, decorrenti dal 2015 e fino al 2044, previsti dall’art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013.
Con decreto interministeriale n. 640/2015 si stabilisce che l’utilizzo dei contributi pluriennali, quantificato includendo nel costo di realizzazione dell’intervento anche gli oneri di finanziamento, avviene per i singoli beneficiari sulla base di quanto riportato nell’Allegato A, in relazione alla decorrenza e alla scadenza degli stessi, al netto ricavo attivabile a seguito delle operazioni finanziarie di attualizzazione, con oneri di ammortamento per capitale e interessi posti a carico del bilancio dello Stato; peraltro, le regioni, soggetti beneficiari dei contributi, sono autorizzate a perfezionare con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché al piano delle erogazioni del netto ricavo stesso, che indica il limite massimo degli importi utilizzabili in ciascun anno.
Riferimenti normativi:
DECRETO 3 gennaio 2019 del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Finanziamento di interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici a valere sulle economie dei mutui BEI 2015. (Decreto n. 2).
(GU n.80 del 4-4-2019)
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