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Edilizia scolastica, messa in sicurezza e riqualificazione: cosa c’è nel DL Fisco?

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È ancora in esame alla Camera il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 124 del 2019, entrato in vigore il 27 ottobre 2019, che contiene disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
I primi quattro Capi del decreto-legge contengono norme di natura tributaria. Il Capo V contiene invece disposizioni eterogenee, emanate per esigenze indifferibili.
Estrapoliamo, in particolare alcune previsioni in materia di edilizia scolastica: è stato previsto infatti di redistribuire le risorse dell’ otto per mille per l’edilizia scolastica tra Nord, Centro e Sud e si consente ai contribuenti di destinare l’otto per mille a una specifica tipologia di intervento (articolo 46-bis) e alcune modifiche alla legge sulla “Buona Scuola”.
All’articolo 58-novies si istituisce un’apposita sezione del Fondo unico per l’edilizia scolastica per la messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici .

Articolo 46-bis: edilizia scolastica e otto per mille

Dalla lettura del Dossier diffuso dalla Camera emerge l’intenzione del Governo, di una ripartizione della quota parte delle risorse dell’otto per mille di competenza dello Stato destinate alla categoria relativa all’edilizia scolastica, al fine di garantire una più equa distribuzione territoriale degli interventi straordinari.
Previsto quindi uno specifico criterio di riparto geografico della quota dell’otto per mille destinata agli interventi per gli immobili adibiti all’istruzione scolastica, fermo restando quanto disposto dalla programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica, e prevedendo che la quota attribuita venga divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del Nord (per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), Centro e Isole (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna), Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria).
Prevista comunque (comma 2) la facoltà del Consiglio dei Ministri di derogare ai criteri di ripartizione previsti nell’articolo 2-bis, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 76/1998 (riparto in cinque quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo e ulteriore riparto tra le cinque aree geografiche per la quota destinata ai beni culturali) limitando, per la quota riferita agli interventi sugli immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2019 al 2028, tale possibilità di deroga nei limiti della medesima tipologia di intervento, senza possibilità di diversa destinazione delle risorse.

Modifiche a La Buona Scuola

Modifiche anche alla Legge sulla “Buona Scuola”: in modifica all’art.1 comma 172 della legge 13 luglio 2015, n. 107: le risorse della quota a gestione statale dell’otto per mille relative all’edilizia scolastica vengono destinate “prioritariamente” agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione.
Infine, per la quota a diretta gestione statale il contribuente potrà scegliere tra le cinque tipologie di intervento, da effettuarsi in sede di dichiarazione dei redditi, a decorrere dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2019. In base alla formulazione della norma – che si riferisce alla dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2019 – la facoltà di scelta troverebbe applicazione a partire dal 2020, consentendo l’assegnazione delle risorse in base alla scelta delle finalità da parte del contribuente a partire dal 2028.

Fondo unico per l’edilizia scolastica: la sezione per la messa in sicurezza e riqualificazione energetica

L’articolo 58-novies, introdotto durante l’esame in sede referente, istituisce un’apposita sezione del Fondo unico per l’edilizia scolastica per la messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici con risorse pari a € 5 mln per il 2019 e a € 10 mln annui dal 2020 al 2025.
Tale sezione, si spiega nel Dossier, è destinata a finanziare le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, incluse quelle emerse a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate ai sensi dell’art. 2, co. 3, della OPCM 20 marzo 2003, n. 3274 (per le zone 3 e 4) e dell’art. 20-bis del D.L. 8/2017 (L. 45/2017) (per le zone 1 e 2).
Un apposito decreto del Ministro dell’istruzione, della ricerca e dell’università, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione indicherà le modalità di accesso alle risorse e le priorità degli interventi. Alla copertura degli oneri, si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto nello stato di previsione del MEF, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo allo stesso MEF.

Cos’è il Fondo unico per l’edilizia scolastica?

Il Fondo unico per l’edilizia scolastica è stato istituito nello stato di previsione del MIUR (cap. 7105) dall’art. 11, co. 4-sexies, del D.L. 179/2012 (L. 221/2012). In base alla norma istitutiva, nel Fondo devono confluire tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica. Nei fatti, le linee di finanziamento degli interventi per l’edilizia scolastica sono numerose: si veda, al riguardo, la pagina web dedicata nell’ambito del sito del MIUR40. In base al ddl di bilancio per l’anno 2020 e il triennio 2020-2022 (A.S. 1586) lo stanziamento del Fondo unico per l’edilizia scolastica ammonta a € 343,5 mln per il 2020, € 136,5 mln per il 2021 e 144,5 mln per il 2022.

Redazione InSic

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