Interventi di efficientamento energetico: DECRETO ASSEVERAZIONI in uscita

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Sul sito del MISE è disponibile il testo del Decreto ASSEVERAZIONI, nei giorni scorsi annunciato dal Ministro Patuanelli alla Camera e ora inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Il Provvedimento, in attuazione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, definisce le modalità di trasmissione dell’asseverazione e contiene la modulistica da consegnare agli organi competenti, tra cui Enea, per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal DECRETO RILANCIO.
Il MISE ricorda che resta in fase di completamento l’iter per ottenere il concerto del MEF, MATTM e del MIT sul decreto attuativo REQUISITI TECNICI per il Superbonus e il Sismabonus al 110% – SCOPRI TUTTO NEL NOSTRO PRECEDENTE AGGIORNAMENTO.
Di seguito l’analisi del Decreto ASSEVERAZIONI in vista dell’uscita ufficiale.
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Cos’è l’Asseverazione?

Si tratta della dichiarazione sottoscritta dal tecnico abilitato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale lo stesso attesta che gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio – VEDI IL NOSTRO APPROFONDIMENTO sono rispondenti ai requisiti di cui all’allegato A del Decreto Requisiti Ecobonus, nonché la congruità dei costi degli stessi interventi, anche rispetto ai costi specifici di cui all’articolo 3, comma 2, del Decreto Requisiti Ecobonus.

Come compilare la Dichiarazione di asseverazione?

La Dichiarazione va compilata on-line nel portale informatico ENEA dedicato, secondo i modelli allegati al decreto. Il Tecnico Abilitato antepone alla sottoscrizione dell’Asseverazione il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 2 del decreto MISE per i dettagli sui contenuti della sottoscrizione).
Va trasmessa, con le modalità di cui al comma 1, entro 90 giorni dal termine dei lavori, nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi (art. 3 del Decreto MISE). Il Tecnico Abilitato allega, a pena di invalidità dell’asseverazione anche copia della Polizza di Assicurazione e copia del documento di riconoscimento.
Segue relativa ricevuta di avvenuta trasmissione, che riporta il codice univoco identificativo attribuito dal sistema tramite l’area personale riservata allo stesso nel portale informatico.

Quali interventi possono essere asseverati ai sensi del DECRETO RILANCIO?

L’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nei limiti previsti all’articolo 119, comma 13-bis del Decreto Rilancio ed è redatta:
a) secondo il modulo tipo di cui all’allegato 1, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo, con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;
b) secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 2, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo, con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori.

ASSEVERAZIONI: controlli e sanzioni

ENEA effettua un controllo automatico ai fini dell’accesso al beneficio della detrazione diretta, alla cessione o allo sconto di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio (si veda in art.4 del Decreto MISE) rilasciando poi la ricevuta informatica.
Enea svolge anche controlli a campione sulla regolarità dell’asseverazione volti ad accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 119 commi 1 e 2 del Decreto Rilancio (si veda il dettaglio in art.5 del Decreto MISE): il campione delle istanze sottoposte a controllo è definito nel limite minimo del 5% delle Asseverazioni annualmente presentate.

Quanto alle sanzioni, la Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico irroga ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione infedele resa (si veda art.6 del Decreto MISE): dopo aver effettuato la contestazione e sentiti gli interessati ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, qualora ritenga fondato l’accertamento, contestualmente all’adozione dell’ordinanza di ingiunzione, trasmette all’Agenzia delle entrate territorialmente competente nonché al Ministero dell’economia e delle finanze, l’elenco completo delle Asseverazioni o delle attestazioni prive del requisito della veridicità, per assicurare lo svolgimento delle attività che comportano la decadenza dal beneficio e per il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata, provvedendo a darne comunicazione all’ordine professionale di appartenenza del Tecnico Abilitato interessato (si veda la procedura di cui all’art. 7 del Decreto MISE).

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Redazione InSic

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