La modifica delle Direttive in materia di energia si pongono in un momento chiave dell’Unione che ha fissato al 2030 ambiziosi impegni dell’Unione per ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 % e per aumentare la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili, così da realizzare un risparmio energetico conformemente alle ambizioni a livello dell’Unione e per migliorare la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità dell’Europa.
Vediamo alcuni passaggi di modifica delle due direttive ad opera della Direttiva
La decarbonizzazione del parco immobiliare
Gli Stati membri e gli investitori devono dotarsi entro il 2050 di misure tese a raggiungere l’obiettivo di lungo termine relativo alle emissioni di gas a effetto serra e a decarbonizzare il parco immobiliare, cui è riconducibile circa il 36 % di tutte le emissioni di CO2 nell’Unione. Le disposizioni sulle strategie di ristrutturazione a lungo termine previste nella direttiva 2012/27/UE dovrebbero essere dunque spostate nella direttiva 2010/31/UE, nella quale si inseriscono con maggiore coerenza. Gli Stati membri dovrebbero poter ricorrere a tali strategie per affrontare il tema della sicurezza in caso di incendi, nonché per far fronte ai rischi connessi all’intensa attività sismica che minacciano le ristrutturazioni destinate a migliorare l’efficienza energetica e il ciclo di vita degli edifici, spiegano le Istituzioni europee nei considerando.
In tal senso, gli Stati membri dovrebbero fornire orientamenti chiari e definire azioni misurabili e mirate, nonché promuovere un accesso paritario al finanziamento, anche per i segmenti del parco immobiliare nazionale caratterizzati dalle prestazioni peggiori, per i consumatori in condizioni di povertà energetica, per l’edilizia sociale e per le famiglie alle prese con i dilemmi posti dalla frammentazione degli incentivi, tenendo conto al contempo dell’accessibilità economica. Dovrebbero poi valutare di introdurre o proseguire l’applicazione di requisiti atti a garantire un determinato livello di prestazione energetica per le proprietà in locazione, secondo gli attestati di prestazione energetica.
La ristrutturazione dovrebbe avvenire a un tasso medio del 3 % all’anno per realizzare in modo efficace in termini di costi le ambizioni dell’Unione relative all’efficienza energetica.
Nuovi edifici e ristrutturazioni
Per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, le modifiche previste dalla Direttiva 2018/844 riguardano gli Stati membri chiamati a incoraggiare sistemi alternativi ad alta efficienza, occupandosi anche delle questioni relative alle condizioni di benessere climatico degli ambienti interni, alla sicurezza in caso di incendi e ai rischi connessi all’intensa attività sismica, conformemente alla normativa in materia di sicurezza domestica.
Si delega alla Commissione il potere di adottare atti che integrino la direttiva 2010/31/UE con la definizione di un indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza e una metodologia con la quale esso dev’essere calcolato. Su garantisce anche alla Commissione condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2010/31/UE, come modificata dalla presente direttiva, per quanto concerne le modalità di esecuzione di un sistema facoltativo comune dell’Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza.
Per garantire che le misure finanziarie relative all’efficienza energetica siano applicate nel modo migliore nella ristrutturazione degli edifici, risulta opportuno modificare la direttiva, per ancorare le misure finanziarie alla qualità dei lavori di ristrutturazione alla luce dei risparmi energetici perseguiti o conseguiti. Tali misure dovrebbero pertanto essere ancorate alla prestazione dell’apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione e al livello di certificazione o di qualifica dell’installatore, a una diagnosi energetica oppure al miglioramento ottenuto grazie alla ristrutturazione, che dovrebbe essere valutato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione stessa, ricorrendo a valori standard o adottando un altro metodo trasparente e proporzionato.
Ispezioni in impianti di riscaldamento e di condizionamento d’aria
Stando alla valutazione d’impatto della Commissione, le disposizioni concernenti le ispezioni degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d’aria sono risultate inefficienti, in quanto non sono sufficienti a garantire le prestazioni iniziali e continue di tali sistemi tecnici. Perfino soluzioni tecniche per l’efficienza energetica a basso costo, ammortizzabili in tempi molto brevi, quali il bilanciamento idraulico dell’impianto di riscaldamento e l’installazione o la sostituzione delle valvole termostatiche, oggi non sono sufficientemente prese in considerazione. Le disposizioni in materia di ispezioni dovrebbero essere modificate per assicurare migliori risultati. Tali emendamenti, secondo Parlamento e Consiglio, dovrebbero porre l’accento sulle ispezioni degli impianti di riscaldamento centralizzato e degli impianti di condizionamento d’aria, anche laddove tali impianti siano combinati con impianti di ventilazione. Dovrebbero escludere i piccoli impianti di riscaldamento, quali i radiatori elettrici e le stufe a legna, quando non raggiungono le soglie di ispezione ai sensi della direttiva 2010/31/UE, come modificata.
Edifici a energia quasi 0
A garanzia di un’adeguata attuazione della Raccomandazione UE) 2016/1318 della Commissione (10) sugli edifici a energia quasi zero, viene aggiornato il quadro generale di calcolo della prestazione energetica nell’edilizia e incoraggiato il miglioramento delle prestazioni dell’involucro degli edifici in base ai lavori del CEN, in forza del mandato M/480 della Commissione. Gli Stati membri potranno decidere di integrarlo ulteriormente, fornendo indicatori numerici aggiuntivi, ad esempio per il consumo energetico complessivo dell’intero edificio o per le emissioni di gas a effetto serra.
Non si impedisce comunque agli Stati membri di fissare requisiti di prestazione energetica più ambiziosi per gli edifici e gli elementi edilizi, salva la compatibilità con il diritto dell’Unione. È coerente con gli obiettivi delle direttive 2010/31/UE e 2012/27/UE che in talune circostanze, e a patto di non costituire un ostacolo ingiustificato al mercato, tali requisiti possano limitare l’installazione o l’uso di prodotti soggetti ad altra normativa armonizzata dell’Unione applicabile.
Riferimenti normativi:
DIRETTIVA (UE) 2018/844 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018
che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica
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