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Efficienza energetica: dal GSE i chiarimenti operativi sui Certificati Bianchi

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Il GSE riporta sul proprio sito un documento di sintesi circa alcune problematiche in merito alla richiesta per l’ottenimento dei Certificati Bianchi attraverso il ricorso al metodo di valutazione standardizzato (RVC-S).
Il Documento diffuso, dal titolo: “Progetti standard” (IN ALLEGATO)contiene chiarimenti operativi sugli interventi di efficienza energetica dei progetti standardizzati per supportare tutti gli operatori nella presentazione dei progetti stessi.

I chiarimenti riportati
Nel documento si riportano, in particolare, le indicazioni operative sui seguenti aspetti:
• corretta individuazione dei clienti partecipanti;
• cumulabilità dei Certificati Bianchi con altri incentivi;
• conformità alle condizioni di applicabilità delle schede tecniche e rispetto delle tempistiche di presentazione dei progetti standard.

Il Cliente partecipante
Fra i chiarimenti anche quello sull’identità del cliente partecipante: è colui presso il quale viene realizzato almeno un intervento, che beneficia dei risparmi energetici conseguiti: può esserlo il proprietario dell’immobile o il locatario che ha effettuato l’intervento. Non possono essere ritenuti clienti partecipanti: la società di costruzioni o le società immobiliari, se non proprietarie dei fabbricati, e comunque solo qualora ne abbiano sostenuto le relative spese (tale fattispecie deve essere accertata attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio; il rivenditore o l’installatore di dispositivi oggetto delle schede (esempio: caldaie, inverter, motori, ect.);le SSE (o ESCO).
Il Soggetto proponente, con la trasmissione della RVC sottoscrive ed invia, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e dell’art. 23 del D. lgs 28/2011, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri, una dichiarazione con cui afferma di aver informato il cliente partecipante che per gli interventi oggetto del progetto è stata inoltrata una richiesta di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi e di aver ottenuto, a mezzo di apposito accordo contrattuale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio e/o liberatoria in cui il cliente partecipante dichiari quanto sopra indicato. Pertanto, in fase di valutazione della RVC-S stessa o durante l’eventuale attività di controllo, il GSE potrà acquisire tali documenti.

La presentazione dei progetti standard
Sulle tempistiche di presentazione dei progetti standard, GSE precisa che la RVC-S deve essere presentata entro 180 gg dalla data di avvio. Inoltre la data di prima attivazione non può essere antecedente ai 12 mesi rispetto alla data di avvio, ossia la data di raggiungimento della dimensione minima.
La data di prima attivazione coincide nella data in cui viene installata la prima UFR. Pertanto il soggetto proponente dichiara la data di prima attivazione del progetto, coincidente con la data di prima attivazione del primo intervento e la data di avvio dello stesso, coincidente con la data in cui viene installata l’ennesima UFR che consente il raggiungimento della dimensione minima (20 TEE). Inoltre si impegna a raccogliere e conservare la documentazione atta ad accertare tali date.

Redazione InSic

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