Il decreto aveva ottenuto il via libera dal Consiglio dei Ministri il 30 giugno scorso (vedi contenuti collegati) e stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico indicato all’articolo 3 ovvero ridurre entro l’anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale.
Articolazione del Decreto
Nel Titolo II si stabiliscono le misure di Efficienza nell’uso dell’energia (art. 4-9) , al Titolo III le misure di Efficienza nella fornitura dell’energia (artt. 10-11), mentre sono dettate Disposizioni orizzontali (artt 12-16 – Titolo IV) e Finali (Titolo V)
All’ENEA (art. 4) il compito di elaborare una proposta di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili, da sottoporre al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell’ambiente, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con la conferenza unificata.
Immobili pubblici
A partire dall’anno 2014 e fino al 2020, e nell’ambito di una apposita cabina di regia (di cui all’articolo 4-bis) non appena istituita, vengono previsti (all’articolo 5), interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale, inclusi gli immobili periferici, in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3% annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep. Il programma di interventi verrà poi trasmesso entra il 30 novembre 2014 .
Regime obbligatorio di efficienza energetica
All’art. 7 si stabilisce un Regime obbligatorio di efficienza energetica, in vista dell’obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale da conseguire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, che viene determinato secondo la metodologia di attuazione prevista all’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE.
Il regime obbligatorio è costituito dal meccanismo dei certificati bianchi di cui ai decreti legislativi 16 marzo 1999 n. 79 e 23 maggio 2000 n. 164 e relativi provvedimenti di attuazione; tale meccanismo dovrà garantire il conseguimento di un risparmio energetico al 31 dicembre 2020 non inferiore al 60% dell’obiettivo di risparmio energetico nazionale cumulato. Il restante volume di risparmi di energia è ottenuto attraverso le misure di incentivazione degli interventi di incremento dell’efficienza energetica vigenti.
Entro il 31 dicembre 2016 e successivamente entro il 31 dicembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto dell’ENEA e del GSE, redigerà un rapporto sullo stato di conseguimento del regime obbligatorio. Qualora da tali rapporti dovesse risultare un volume di risparmi ottenuti insufficiente rispetto all’obbligo previsto, il MISE introdurrà, anche su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, misure di potenziamento del sistema di sostegno basato sui certificati bianchi e nuove misure in grado di dare maggiore efficacia alle politiche di promozione dell’efficienza energetica, nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico.
Quanto alle Regioni, pubblicheranno in modalità open data entro il 1° giugno di ogni anno a partire dal 2015 i risparmi di energia conseguiti nell’anno precedente derivanti dalle misure di incentivazione promosse in ambito locale. I risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica, rispetto all’anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto sono comunicati dalle imprese all’ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi del regime obbligatorio.
Diagnosi energetiche
L’art. 8 fissa l’obbligo di Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia per le grandi imprese: tale analisi deve essere condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici e da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni.
Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità dell’allegato 2 al decreto.
I risultati di tali diagnosi sono comunicati all’ENEA e all’ISPRA che ne cura la conservazione.
Cogenerazione
Per quanto riguarda la Promozione dell’efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento, l’articolo 10 del D.Lgs. 102/2014 prevede che, entro il 30 ottobre 2015 il GSE predisponga e trasmetta al Ministero dello sviluppo economico, alle Regioni e alle Province Autonome un rapporto contenente una valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonche’ del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti che comprenda le informazioni di cui all’Allegato 3. Tale rapporto viene articolato territorialmente per Regioni e Province Autonome e tiene conto dei piani energetico ambientali adottati dalle Regioni e dalle Province autonome, anche in attuazione del burden sharing e dell’analisi dei potenziali nazionali di cogenerazione ad alto rendimento a norma dell’articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2007, n. 20.
Per un’analisi completa di tutte le disposizioni e delle nuove scadenze si rinvia all’esame del decreto.
Riferimenti normativi
DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
(GU Serie Generale n.165 del 18-7-2014)
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