Impianti fonti rinnovabili

Produzione Energia rinnovabile, arriva il riordino delle procedure amministrative: in Gazzetta il D.lgs. 190/2024

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in Gazzetta ufficiale il DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190  che disciplina la produzione di energia da fonti rinnovabili ed i suoi regimi amministrativi, in attuazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118). Entrerà formalmente in vigore dal 30 dicembre 2024.

Il Decreto compie un riordino della normativa ed un suo adeguamento al diritto UE per favorire la competitività e agevolare, in particolare, l’avvio delle attività economiche e l’installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico. Al suo interno anche sanzioni per chi viola le nuove regole, diverse modifiche al Codice Ambiente (D.lgs. n.152/2006) e al D.Lgs. n. 199/2021 (il Decreto che attua in Italia la Direttiva sull’energia da fonti rinnovabili) oltre a numerose abrogazioni di atti precedenti (si veda l’Allegato D con la tabella degli atti interessati) a decorrere dal 30 dicembre 2024.

  • Cosa si intende per regimi amministrativi e cosa prevede il Decreto? quali sono le sue finalità e su quali procedure amministrative per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fonti rinnovabili sono coinvolti.

Costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili: cosa prevede il Decreto sui regimi amministrativi

Il Decreto 190/2024 conta 17 articoli e 4 allegati.

Nell’articolo 1 si chiarisce che il Decreto riordina le regole per i regimi amministrativi (chiaramente definiti all’art.6) per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti.

Il Decreto 190/24 definisce anche i principi generali da seguire per questo riordino (art.2) che tengono conto dell’interesse pubblico generale (art.3) per quei progetti che abbiano effetti negativi significativi sull’ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo. Nel Decreto si fissano anche le regole da seguire qualora, ai fini della realizzazione degli interventi, sia
necessaria la concessione di superfici e, ove occorra, di risorse pubbliche (art.10 – regime concessorio).

Non manca un riferimento alle sanzioni in cui incorre in solido il proprietario dell’impianto, l’esecutore delle opere e il direttore dei lavori: si tratta di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 150.000, cui sono tenuti questi soggetti laddove la costruzione e l’esercizio delle opere e impianti avvenga in assenza dell’autorizzazione unica (art.9).

Entro il 21 maggio 2025, il Decreto 190/2024 impone al GSE di pubblicare nel proprio sito internet una mappatura del territorio nazionale individuando il potenziale nazionale e le aree disponibili per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: ciò al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di energia da fonti rinnovabili come delineati dal PNIEC al 2030.

Il Decreto regola anche la digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici per le istanze relative ai profetti di impianti di energia rinnovabile (art.7).

Quali sono i regimi amministrativi regolati dal Decreto 190/2024?

I regimi amministrativi previsti per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fonti rinnovabili su cui si insiste nel Decreto sono:

  1. attività libera: gli interventi amministrativi sono definiti in Allegato A;
  2. procedura abilitativa semplificata (PAS): gli interventi amministrativi sono definiti in Allegato B;
  3. autorizzazione unica: gli interventi amministrativi sono definiti in Allegato C.

Attività libera

A differenza del precedente regime (comunicazione relativa alle attività in edilizia libera), il Decreto non prevede la presentazione di alcuna comunicazione né, per gli interventi oggi soggetti a dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA), alcuna forma di dichiarazione.

Il Decreto dispone che l’attività libera non richieda atti di assenso o dichiarazioni, tranne in caso di vincoli paesaggistici, nel quale l’autorità dovrà esprimersi entro trenta giorni (oggi il termine è di almeno 45 giorni).

Procedura abilitativa semplificata (PAS)

Per la procedura abilitativa semplificata, il D.Lgs. n.190/2024 distingue:

  • casi in cui siano necessari atti di assenso rientranti nella competenza comunale: il decreto introduce il silenzio assenso in luogo del silenzio-inadempimento previsto dalla normativa vigente.
  • interventi che richiedono l’assenso di amministrazioni diverse da quella procedente: il Decreto prevede l’indizione della conferenza di servizi, con alcune deroghe al procedimento vigente. In particolare si prevede che, decorso il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del progetto senza che sia stata comunicata la conclusione negativa della conferenza e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini (che equivale a provvedimento di diniego dell’approvazione del progetto), il titolo abilitativo deve intendersi perfezionato senza prescrizioni.

Si prevede in ogni caso la decadenza del titolo per il mancato avvio della realizzazione degli interventi o per la mancata entrata in esercizio dell’impianto entro i termini previsti dal cronoprogramma a corredo del progetto.

Autorizzazione unica

Per gli interventi che rientrano nel regime di autorizzazione unica, il Decreto contiene la descrizione del procedimento relativo alla fase successiva alla presentazione dell’istanza, concernente la verifica della completezza della documentazione, e si stabiliscono i termini per eventuali integrazioni.

Inoltre, si fissa in centoventi giorni decorrenti dalla data della prima riunione il termine di conclusione della conferenza. Tale termine è sospeso per un massimo di 60 giorni in caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) o per un massimo di 90 giorni in caso di progetti sottoposti a VIA.

Decreto 190/2024 – modifiche al Codice Ambiente

I progetti relativi agli interventi di Attività libera e PAS non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice Ambiente).
Si applica invece quanto previsto al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in materia di valutazione d’incidenza.

Il decreto, quindi, all’articolo 13, apporta alcune modifiche agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 (si veda in art.13 l’elenco degli impianti energetici introdotti nei diversi allegati del Codice).

Procedure amministrative per le rinnovabili: in cosa consiste la semplificazione?

Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica in una nota ricorda alcuni aspetti fondamentali del Decreto: dovrebbe anzitutto rispondere agli obiettivi di semplificazione individuati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, consentendo di raccogliere, unificare e consolidare le norme che disciplinano la realizzazione degli impianti FER (Fonti energetiche rinnovabili).

La “PAS”, procedura abilitativa semplificata, riguarda invece progetti che non richiedono procedimento di “permitting” e non sono assoggettati a valutazioni ambientali: a seconda delle casistiche, con l’eventuale coinvolgimento di più amministrazioni, si va da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 75 per terminare la procedura. Oggi quest’ultimo termine può essere sospeso senza fissare alcun limite massimo per tale sospensione potendo, dunque, la procedura, durare anche due anni.

L’istanza di Autorizzazione Unica va invece presentata alla Regione per impianti sotto i 300 megawatt e oltre quella soglia al MASE: rientrano in quest’ultima casistica gli impianti off-shore. Il procedimento, a seconda della complessità può durare 175 giorni, nel caso di progetti non sottoposti a valutazioni ambientali, fino a 420 giorni, nella più complessa delle ipotesi, dovendo prevedere in quest’ultima anche la Verifica di assoggettabilità a VIA e la Valutazione d’Impatto Ambientale. Finora la legge ha previsto un termine di 60 o 90 giorni per la durata del procedimento di autorizzazione, senza, tuttavia, chiarire il tempo occorrente per la verifica di completezza della documentazione e comunque al netto dei tempi per le valutazioni ambientali.

Decreto procedure amministrative per le rinnovabili: il commento delle istituzioni

“Si tratta di un primo significativo passo, a cui dovranno seguirne altri, per ridurre il peso burocratico nei confronti delle imprese che operano nel settore delle energie rinnovabili, semplificando e standardizzando le procedure, con un risparmio di tempo e di costi anche per le amministrazioni coinvolte. Un tassello significativo del complesso ed eterogeneo panorama delle semplificazioni amministrative, che ci avvicina al traguardo delle 200 procedure semplificate, step previsto per quest’anno dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Ministro Zangrillo

“Oggi abbiamo compiuto un passo importante verso la sostenibilità dell’economia italiana e a supporto delle imprese che vogliono investire in rinnovabili ed energie pulite. L’Italia si è dotata di un nuovo sistema di incentivi per le realtà produttive, un traguardo perfettamente in linea con la grande operazione di pulizia normativa, semplificazione delle procedure e sburocratizzazione che questo governo ha avviato per rendere la vita più facile a imprese e cittadini. L’economia verde non deve essere un peso ma un’opportunità per le aziende. È questa la strada per essere protagonisti della grande rivoluzione che tutela la nostra salute e l’ambiente.”

Ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati 

“Una cornice unitaria e armonica e strategica in un settore come quello delle rinnovabili, decisivo per il futuro del Paese. Oggi poniamo le basi per una riforma di sistema, orientata agli obiettivi del PNIEC con pragmatismo e senza far venire meno le tutele ambientali”. Questo provvedimento chiarisce il quadro generale, lo semplifica ove possibile, stimolando rispetto al passato l’iniziativa privata nel modo migliore: con regole certe e trasparenza nei tempi”.

– spiega il Ministro Gilberto Pichetto –

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