Impianti rinnovabili eolico

Decreto FER 2: dal MASE gli incentivi per impianti rinnovabili innovativi

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In vigore dal 13 agosto e pubblicato sul sito del MASE il Decreto 19 giugno 2024 o Decreto FER 2 che mira a sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a  fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati.

Per farlo definisce le modalità e tempistiche di riconoscimento degli incentivi che ne stimolino la competitività e contribuiscano al raggiungimento  degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, almeno fino al 31 dicembre 2028.

  • Per quali impianti valgono gli incentivi del Decreto FER 2? In che modo verranno definiti gli incentivi ed in che modo le imprese potranno accedervi?

Incentivi MASE: a chi si applica il Decreto FER 2?

Il Decreto FER2 promuove la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili innovativi o con costi elevati di esercizio tra i quali:

  • impianti alimentati da biogas e biomasse,
  • solari termodinamici,
  • geotermoelettrici,
  • eolici off-shore,
  • fotovoltaici floating sia off-shore che su acque interne
  •  gli impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio.

Accesso agli incentivi: le procedure previste dal Decreto FER 2

Il Decreto 19 giugno 2024 definisce i requisiti per la partecipazione alle procedure competitive e l’accesso agli incentivi (Art. 3) in particolare il possesso di titoli abilitativi ed il rispetto dei requisiti.

L’accesso agli incentivi (Art.4) avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche competitive, bandite dal GSE nel quinquennio 2024-2028 in forma telematica ma, oltre ai  requisiti prestazionali e di tutela ambientale di cui all’Allegato 2, si richiede una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento, comunque non inferiore al 2% agli impianti di potenza fino a 300 kW.

All’articolo 5 il decreto FER 2 definisce i criteri di selezione dei progetti per l’ammissione agli incentivi da inviare al GSE; prevista una valutazione accelerata dei progetti di grandi dimensioni (Art.6) per gli impianti di potenza superiore a 10 MW ed indica i tempi massimi per la realizzazione degli interventi (art.7)

Le comunicazioni al GSE ed il suo ruolo

L’Art. 8 è di riferimento per capire come e quando svolgere la Comunicazione di entrata in esercizio degli impianti al GSE (entro 30 gg dall’entrata in esercizio) cui segue una fase di avviamento e collaudo, secondo tempi massimi e modalità dettagliati nelle regole operative, al termine della quale comunica al GSE la data di entrata in esercizio commerciale.

Nel decreto si parla anche delle tempistiche del GSE per la modalità di erogazione delle tariffe incentivanti

  • per gli impianti di potenza non superiore a 300 kW, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa spettante in forma di tariffa omnicomprensiva. I soggetti titolari possono richiedere, in alternativa, l’applicazione del regime di cui alla lettera b);
  • per gli impianti di potenza superiore a 300 kW, l’energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato.

Il GSE, lo ricordiamo, si occupa anche del Monitoraggio (art.13) con particolare riguardo ai costi delle tecnologie e delle materie prime riscontrabili sul mercato.

Regole operative per l’accesso agli incentivi

All’Art. 10 il Decreto FER annuncia, entro 30 giorni, quindi entro la prima metà di settembre, la pubblicazione delle Regole operative per l’accesso agli incentivi che riguardano:

  • i modelli per le istanze di partecipazione
  • calendario di dettaglio delle procedure da svolgere e le modalità con le quali viene automaticamente riallocata la potenza eventualmente non assegnata
  •  gli schemi di avviso pubblico per ciascuna delle procedure in conformità al principio del “Do Not Significant Harm” (DNSH);
  • i contratti-tipo da sottoscrivere da parte dei soggetti richiedenti ai fini del riconoscimento della tariffa incentivante;
  • gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari;
  • le modalità e le tempistiche con le quali gli eventuali oneri di sbilanciamento per gli impianti di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), sono trasferiti a carico dei soggetti beneficiari;
  • le tempistiche e le modalità con le quali il GSE provvede all’acquisizione delle misure elettriche
  • le modalità con le quali si provvede alle verifiche e ai controlli e, in particolare, la certificazione volontaria EMAS
  • la modalità con le quali, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la soglia di potenza per l’accesso alla procedura accelerata di cui all’articolo 6 può essere ridotta;
  •  gli oneri istruttori e gestionali a carico dei soggetti che richiedono l’accesso agli incentivi di cui al presente decreto, in conformità alle disposizioni di cui al DM 24 dicembre 2014;
  • le modalità operative con le quali è verificato il rispetto della previsione di cui all’articolo 5, comma 5, lettera d), del decreto legislativo n. 199 del 2021, in materia di artato  frazionamento delle iniziative.

Il decreto FER 2 annuncia anche (Art. 14) che il MASE dovrà individuare un soggetto funzionalmente indipendente cui affidare la valutazione della misura secondo i criteri previsti dal Piano di valutazione, approvato con decisione della Commissione europea C(2024) 3814 final del 4 giugno 2024.

Il GSE raccoglierà i dati richiesti per le valutazioni previste nel Piano di valutazione nell’ambito delle attività di monitoraggio, per renderli pubblici.

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Antonio Mazzuca

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