Energy manager

Energy Manager: entro il 30 aprile ’24 obbligo di comunicare la nomina. Chi è e cosa fa?

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Scade il 30 aprile 2024 l’obbligo di comunicazione del nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, il cosiddetto energy manager.

Lo ricorda il MASE in una nota, ricordando che l’obbligo riguarda i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio (tep) per il settore industriale, ovvero a 1.000 tep per tutti gli altri settori.

  • Ma chi è l’Esperto in gestione energia, che cosa fa e quali differenze ci sono fra Energy Manager e la figura dell’esperto in Gestione Energia EGE?

Come comunicare il nome dell’Energy manager?

La comunicazione va fatta mediante la piattaforma web FIRE. I soggetti che non raggiungano le soglie di legge previste per i consumi energetici annui possono comunque provvedere alla nomina dell’energy manager con le medesime modalità.

Chi è l’Energy Manager?

L’energy manager è una figura fondamentale per la transizione energetica, con il compito di supportare le organizzazioni pubbliche e private nella gestione dell’energia, nella contabilità energetica e nell’accesso agli incentivi.

Ha il compito di gestire ciò che riguarda l’energia all’interno di un’azienda, un ente pubblico, o più in generale una struttura, verificando i consumi, ottimizzandoli e promuovendo interventi mirati all’efficienza energetica e all’uso di fonti rinnovabili.

La figura è stata introdotta con le LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.

Energy manager requisiti

In base alla Circolare MiSE del 18 dicembre 2014 il Responsabile può essere un professionista esterno di adeguata esperienza, qualora non sia possibile individuare una figura interna dotata di competenze adeguate o che abbia sufficiente disponibilità temporale per svolgere al meglio la funzione di gestione razionale dell’energia”

Chi può essere nominato energy manager?

L’incarico può essere svolto sia da un dipendente, sia da un consulente esterno.

I nomi dei responsabili sono inseriti in un elenco curato e gestito dalla FIRE per incarico del Ministero dello sviluppo economico.

Secondo FIRE:

  • nel caso di un’organizzazione complessa, l’energy manager sarà preferibilmente un dirigente alla guida di un gruppo di persone di estrazione prevalentemente tecnica;
  • nel caso di aziende ed enti di piccole dimensioni si tratterà generalmente di un consulente esterno con competenze tecniche;
  • nel caso di una residenza, non essendo pensabile un consulente dedicato a causa dei costi, la funzione può essere svolta da reti di supporto (e.g. associazioni di consumatori, punti energia e agenzia, etc.) o da chi rilascia la certificazione energetica.

Cosa fa un Energy manager?

L’incarico di tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia consiste nella raccolta e nell’analisi dei dati sui consumi energetici e nella promozione dell’uso efficiente dell’energia nella propria struttura.

L’energy manager, dunque, verifica i consumi, attraverso audit ad hoc o, se disponibili, tramite i report prodotti da sistemi di telegestione, telecontrollo e automazione. Si preoccupa quindi di ottimizzare i consumi attraverso la corretta regolazione degli impianti e il loro utilizzo appropriato.

Con la Circolare MiSE del 18 dicembre 2014 si danno alcune indicazioni sulla figura dell’Energy manager assegnandogli funzioni di supporto al decisore in merito al miglior utilizzo dell’energia nella struttura di sua competenza.

Ulteriori informazioni sulla pagina dedicata di FIRE

Che differenza c’è fra energy manager e Esperto in Gestione Energia

Nelle grandi strutture la figura del Responsabile appare equivalente a quella del soggetto responsabile del Sistema di gestione dell’energia, come definito dalla norma ISO 50001 e si configura come una funzione dirigenziale.

Ai fini dell’adempimento all’art. 19 della Legge 10/91 un Energy Manager può non essere un EGE perché per tale ruolo non c’è nessun obbligo di certificazione secondo lo schema di certificazione e accreditamento per la conformità alla norma UNI CEI 11339:2009.

Per approfondire, leggi il nostro approfondimento sull’Esperto in gestione energia (e come diventarlo):

Secondo FIRE ai sensi del D.Lgs. 115/08 le due figure possono coincidere ma può verificarsi anche il caso in cui un energy manager non sia un EGE e il caso in cui un EGE non sia energy manager: per approfondire vedi la pagina dedicata di FIRE .

Quanti sono gli Energy manager in Italia?

Nel 2022 sono stati nominati 2.269 energy manager, di cui 1.582 comunicati da soggetti obbligati e 687 da soggetti non obbligati. L’energia complessiva gestita dalle organizzazioni che hanno provveduto alla nomina è stata pari a 84 milioni di tep.

Cos’è e cosa fa FIRE?

La FIRE svolge a supporto della ex Direzione Generale Competitività ed efficienza energetica del MASE l’attività di acquisizione, archiviazione, gestione e diffusione delle comunicazioni di nomina degli energy manager ai sensi della Convenzione del 14 luglio 2023 sottoscritta tra il MASE e la FIRE.

Il portale FIRE dedicato agli Energy Manager e agli EGE (fire-italia.org)

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INFORMA- Roma

Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it