Impianti fotovoltaici

Fondo nazionale reddito energetico: il Regolamento REN per impianti fotovoltaici privati

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Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha approvato con D.D. 242 del 27 maggio 2024 il Regolamento” REN” sul Reddito Energetico Nazionale fondamentale per la realizzazione di impianti fotovoltaici per privati in condizioni di particolare disagio economico.

Il Decreto si affianca al “Decreto Ren dell’8 agosto 2023” che aveva istituito formalmente il Fondo. Entro 120 giorni si attende il primo Bando pubblico per il 2024 del GSE aperto fino alla fine del 2024 per partecipare. Entro 30 giorni arriverà il Registro dei Soggetti Realizzatori degli impianti previsti dal Regolamento REN.

“Con il regolamento – spiega il ministro Gilberto Pichetto – possiamo dare operatività a un provvedimento molto importante che punta a contrastare la povertà energetica intervenendo sulle fasce indigenti e sostiene, allo stesso tempo, lo sviluppo di impianti rinnovabili: un duplice obiettivo al quale teniamo molto”.

  • Cosa prevede il Decreto? Quante risorse sono a disposizione e chi ne sono i diretti beneficiari?

Cos’è il Fondo Nazionale Reddito Energetico

Il Fondo Nazionale Reddito Energetico è lo strumento pensato dal Governo per sostenere la realizzazione di impianti fotovoltaici domestici a servizio di unità immobiliari residenziali di famiglie in condizione di disagio economico.

L’obiettivo del Fondo, alla cui operatività lavora il Gestore dei Servizi Energetici, è realizzare nel biennio 2024-2025 almeno 31.000 impianti fotovoltaici di piccola taglia in favore di altrettante famiglie meno abbienti. Intende quindi sostenere l’autoconsumo energetico e di favorire la diffusione delle energie rinnovabili.

Fondo REN: l’istituzione nel Decreto 8 agosto 2023

Il Fondo è stato istituito con Decreto Ministeriale 8 agosto 2023 che ha disciplinato le modalità di funzionamento del Fondo stesso, i requisiti degli interventi e dei soggetti beneficiari e le modalità di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni destinate alla realizzazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo a servizio di unità immobiliari di tipo residenziale nella titolarità di nuclei familiari in condizione di disagio economico.

Chi può accedere al Fondo REN?

Possono accedere al contributo economico le persone appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore ai 15.000 euro o a 30.000 euro in caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

Il Fondo ha una dotazione finanziaria iniziale pari a 200 milioni di euro e le risorse disponibili sono  suddivise in due quote eguali per le annualità 2024 e 2025. Le risorse disponibili sono destinate per  l’80% alle Regioni del Mezzogiorno (Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,  Puglia, Sardegna e Sicilia) e per il 20% alle restanti Regioni.

Per i requisiti dei beneficiari si veda il punto 2 del Regolamento REN che riporta anche gli obblighi di beneficiario e soggetto realizzatore dell’impianto, in particolare di manutenzione dell’impianto realizzato.

Le risorse del Fondo Nazionale reddito energetico

Il Fondo, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro del Piano di Sviluppo e Coesione del MASE, è di natura rotativa e sarà alimentato dai proventi derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete, in eccedenza rispetto a quella autoconsumata.

Regolamento REN: cosa prevede

il regolamento definisce i requisiti delle famiglie che possono beneficiare dell’impianto fotovoltaico a titolo gratuito e dei soggetti che potranno realizzare gli impianti, nonché quelli relativi agli impianti fotovoltaici e ai servizi accessori inclusi per il monitoraggio, la manutenzione, la assicurazione. Inoltre, il regolamento dispone le modalità di accesso e le tempistiche di erogazione dei contributi.

Agevolazioni Fondo REN: per quali impianti?

Le agevolazioni previste dal Fondo REN riguardano impianti di nuova costruzione e realizzati esclusivamente da Soggetti Realizzatori in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 2.3. del Regolamento.

Inoltre devono rispettare tutti i seguenti requisiti progettuali (punto 2.5) :

  • entrata in esercizio successiva alla data di presentazione della richiesta di accesso di cui al  paragrafo 3.1;
  • potenza nominale rilevante ai fini del calcolo dell’agevolazione dell’impianto non superiore a 6 kW e non inferiore a 2 kW;
  • potenza nominale rilevante ai fini del calcolo dell’agevolazione dell’impianto non superiore alla potenza disponibile in prelievo sul punto di connessione al momento della presentazione della richiesta di accesso alle agevolazioni;
  • non essere realizzati ai fini del rispetto della quota d’obbligo rinnovabile, anche in caso di ristrutturazioni rilevanti degli edifici di cui all’art. 26 del D.Lgs. 199/2021;
  • essere collegati a punti di connessione in prelievo a cui non risultino già connessi altri impianti di produzione di energia elettrica;
  • essere collegati a un punto di connessione in prelievo che alimenta l’unità immobiliare di residenza della famiglia anagrafica facente parte del nucleo familiare del Soggetto Beneficiario, come risultante dallo stato di famiglia al momento della presentazione della richiesta, purché accatastata nel gruppo A, a esclusione delle unità immobiliari accatastate come A1, A8, A9 e A10.

Come accedere all’agevolazione

Nel Regolamento il punto 3 contiene tutti i dettagli per richiedere l’agevolazione del Fondo REN.

In particolare, si regola

  • la richiesta di accesso al beneficio:
  • la richiesta di erogazione del contributo in conto capitale (al punto 4 le modalità e tempistiche di erogazione del contributo in conto capitale).

Cos’è il Contratto di Reddito Energetico?

Invece al punto 5 si regola il cd “Contratto di Reddito Energetico” stipulato tra il GSE e il Soggetto Beneficiario: ha una durata di 20 anni decorrenti dalla data di entrata in esercizio dell’impianto e, per tutta la vigenza del Contratto, il Soggetto Beneficiario cede al GSE, l’energia eccedente il proprio consumo e le risorse economiche derivanti dal controvalore connesso al ritiro dell’energia elettrica prodotta dall’impianto e non autoconsumata, che sono devolute al Fondo.

Quando accedere al Fondo REN? I Bandi REN 2024 e 2025

Nel Regolamento REN si annuncia che il GSE aprirà la prima procedura a sportello entro 120 giorni dalla pubblicazione del Regolamento con apposita news sul sito GSE.it che riporti il  Bando di partecipazione.

La procedura a sportello rimarrà aperta fino al 31/12/2024 o, qualora antecedente e previa specifica comunicazione sul proprio sito istituzionale, fino alla data di esaurimento delle risorse disponibili per lo stesso anno 2024.

Con riferimento all’anno 2025, il GSE aprirà la nuova procedura a sportello entro il primo marzo 2025 pubblicando il relativo Bando almeno 15 giorni prima dall’apertura della procedura.

Entro il 28 febbraio 2025, il Gestore comunicherà al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica le risorse disponibili per l’anno 2025 secondo le seguenti modalità:

  • regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia: euro 80.000.000 + eventuale importo non assegnato nel Bando 2024 relativamente alle medesime regioni + eventuale importo recuperato da rinunce o dinieghi inerenti al Bando 2024 relativamente alle medesime regioni;
  • altre regioni o province autonome: euro 20.000.000 + eventuale importo non assegnato nel  Bando 2024 relativamente alle medesime regioni + eventuale importo recuperato da rinunce  o dinieghi inerenti al bando 2024 relativamente alle medesime regioni.

Controlli sulle agevolazioni REN

Infine, al punto 8, il Regolamento REN regola controlli e verifiche: sono affidate al GSE che è tenuto a effettuarle durante l’intero periodo di incentivazione.

I controlli riguardano la regolarità degli interventi realizzati e ammessi ad agevolazione, e le condizioni che danno luogo alla revoca delle agevolazioni riconosciute sia attraverso verifiche documentali, sia mediante sopralluoghi, anche senza preavviso così da accertare la corretta esecuzione tecnica e amministrativa degli interventi nonché la sussistenza e la permanenza dei requisiti di ammissibilità al contributo.

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Antonio Mazzuca

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