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Impianti a energia rinnovabili: arriva la Piattaforma digitale aree idonee

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Con Decreto 15 ottobre 2024 il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) fornisce alcune informazioni e strumenti di supporto a Regioni e Provincie, per l’individuazione delle aree idonee per l’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile e alle attività di monitoraggio ad esso connesse.

Inoltre, disciplina e regola le modalità di funzionamento della Piattaforma digitale per le aree idonee: tale piattaforma prevista all’articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è gestita dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. il decreto che attua in Italia la Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

A cosa serve la Piattaforma digitale per le aree idonee

Realizzata presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), la Piattaforma include tutte le informazioni e gli strumenti necessari alle amministrazioni per connettere ed elaborare i dati, con diversi obiettivi (art.2):

  • la caratterizzazione e qualificazione del territorio, anche in relazione alle infrastrutture già realizzate, autorizzate o in corso di autorizzazione;
  • la disponibilità dei dati ai fini delle attività di monitoraggio
  • la stima del potenziale e la classificazione di superfici e aree.
  • una sezione dedicata alle informazioni accessibili al pubblico da pubblicare entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Chi può accedere alla Piattaforma digitale per le aree idonee?

Accedono alla Piattaforma tramite abilitazione, le Regioni e le Province Autonome, le quali accedono esclusivamente alle informazioni relative al proprio territorio, attraverso una identificazione in area riservata con credenziali dedicate rilasciate dal GSE.

Come è alimentata la piattaforma?

La Piattaforma è alimentata con i dati e le informazioni relativi agli impianti che hanno stipulato una convenzione con il GSE, con particolare riguardo alla loro geolocalizzazione, alle relative anagrafiche tecniche e, ove disponibili, ai dati relativi alla superficie occupata, alla produzione effettiva e alla producibilità teorica.

All’articolo 3 il Decreto 15 ottobre 2024 indica tutte le fonti di dati da cui attinge la Piattaforma.

Quando entrerà in vigore la Piattaforma?

Il Decreto prevede che la Piattaforma entri in vigore entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto: per partire, il GSE dovrà rendere accessibili e costantemente aggiornati almeno i dati e le informazioni nella disponibilità propria e delle Società del Gruppo GSE, relativi alla qualificazione del territorio e alla classificazione delle superfici e delle aree e, in particolare, i dati relativi ai consumi di energia presenti all’interno del Sistema Informativo Integrato, ivi incluse le informazioni tecniche e anagrafiche utili al monitoraggio dei clienti attivi, la qualificazione, la classificazione e la caratterizzazione geomorfologica e climatologica del territorio.

Chi può accedere alla Piattaforma?

Oltre al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sono abilitate all’accesso alla Piattaforma le Regioni e le Province Autonome, le quali accedono esclusivamente alle informazioni relative al proprio territorio, attraverso una identificazione in area riservata con credenziali dedicate rilasciate dal GSE.

Decreto 199/2021: cosa prevede

In vigore dal 15 dicembre 2021 il DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199 dà attuazione alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Il Decreto prevede all’art.21 la Piattaforma digitale delle aree idonee, ora finalmente regolamentata. In base al comma 2 dell’articolo 20 si auspicano specifici decreti sulla ripartizione della potenza installata fra Regioni e Province autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province autonome.

Un altro importante articolo è l’art. 48 che si occupa proprio del “Monitoraggio PNIEC, Sistema Statistico Nazionale, Relazioni” ed, in particolare, il comma 4 che prevede che il GSE aggiorni e potenzi il sistema nazionale di monitoraggio, anche attraverso interfacce informatiche, al fine, fra gli altri, di monitorare gli impianti a fonti rinnovabili realizzati sul territorio e i progetti di investimento che hanno richiesto l’autorizzazione.

Art. 21

(Piattaforma digitale per le Aree idonee)

1. Per garantire un adeguato servizio di supporto alle Regioni e alle Province autonome nel processo di individuazione delle aree idonee e nelle attività di monitoraggio ad esso connesse, con decreto del Ministero della transizione ecologica da emanarsi, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono regolamentate le modalità di funzionamento di una piattaforma digitale realizzata presso il GSE con la finalità di includere tutte le informazioni e gli strumenti necessari alla Regioni e Province autonome per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e qualificazione del territorio, anche in relazione alle infrastrutture già realizzate e presenti nonché in relazione a quelle autorizzate e in corso di autorizzazione, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici e delle aree. La predetta piattaforma include i dati di monitoraggio di cui all’articolo 48. I dati sono trattati per le finalità istituzionali connesse e strumentali al servizio reso alle Regioni e Province autonome.

Direttiva 2018/2001 – la promozione delle fonti rinnovabili dell’UE

La direttiva mira alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili in un quadro comune fissando un obiettivo vincolante dell’Unione per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia dell’Unione nel 2030.

Prevede forme di sostegno finanziario per l’energia elettrica da fonti rinnovabili, all’autoconsumo di tale energia elettrica, all’uso di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffrescamento e nel settore dei trasporti, alla cooperazione regionale tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative e all’informazione e alla formazione

Indica anche criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa.

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Antonio Mazzuca

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