Impianti rinnovabili eolico

Installazione impianti rinnovabili: come individuare le aree idonee (DM 21/6/24)

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Con DECRETO 21 giugno 2024 del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA si individuano superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Il Decreto prevede la ripartizione fra le regioni e le province autonome dell’obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall’attuazione del pacchetto «Fit for 55», anche alla luce del pacchetto «Repower UE».

Inoltre, detta i principi e criteri omogenei per l’individuazione da parte delle regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili .

  • Vediamo di seguito la struttura del Decreto, gli obiettivi che si prefigge e quanto dovranno fare Regioni e Provincie per procedere al raggiungimento degli obiettivi energetici fissati dal Decreto

Installazione impianti rinnovabili nelle Regioni: cosa prevede il Decreto 21 giugno 2024

Il Decreto 21 giugno 2024 delinea (art.2) il percorso che dovrebbe portare ogni regione/provincia a conseguire l’obiettivo di potenza complessiva al 2030: si veda la Tabella all’art.2.1 ed i calori di calcolo da considerare per le installazioni e le modalità di conseguimento di questi obiettivi anche attraverso accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di potenza da fonti rinnovabili (art.3).

Regola anche (art.6) come gestire il caso del mancato raggiungimento degli obiettivi attraverso una procedura che verifichi lo scostamento dal raggiungimento degli obiettivi energetici locali.

Il monitoraggio dell’attuazione del Decreto spetta al MASE (art.4) con il supporto del Gestore dei servizi energetici (GSE) e della Ricerca sul sistema energetico – RSE S.p.a e sotto il controllo dell’Osservatorio sugli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili (art.5).

Il Titolo II detta i principi e criteri omogenei per l’individuazione delle aree idonee (art.7) e la procedura conseguente all’individuazione delle aree idonee (art.8).

Obiettivi del Decreto 21 giugno 2024

Il Decreto 21 giugno 2024 indica

  • i criteri per l’individuazione delle aree idonee all’installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili;
  • le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Installazione impianti rinnovabili, cosa devono fare Regioni e Provincie autonome

Le regioni e Provincie autonome dovranno, a loro volta individuare:

  • superfici e aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all’art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
  • superfici e aree non idonee le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal DM 10 settembre 2010,
  • superfici e aree ordinarie: diverse da quelle precedenti e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011
  • aree in cui è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra: le aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Individuazione aree idonee e inidonee: cosa considerare

L’articolo 7 del Decreto prevede che, per l’individuazione delle aree idonee le regioni tengono conto

  • massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell’art. 2;
  • la possibilità di classificare le superfici o le aree come idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto;
  • la possibilità di fare salve le aree idonee di cui all’art. 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

Inoltre, per questa individuazione possono avvalersi di apposita piattaforma digitale prevista al decreto legislativo n. 199 del 2021.

Quando un sito è non idoneo?

Secondo l’art.6 sono considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono individuare come non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela e stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo di 7 chilometri.

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Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it