Un comunicato (individuato col num. di serie 13A01855) riporta l’estratto del decreto 22 settembre 2011 (GU dell’8 novembre 2011), con il quale sono stati classificati alcuni manufatti esplodenti riportandone la massa attiva.
I comunicati individuati col n. di serie 13A01856 e 13A01857 riportano invece la classificazione di alcuni manufatti esplosivi, già classificati, rispettivamente nel decreto ministeriale n. 557/PAS/E/021817/XVJ/CE/C del 13.02.2013 e nel decreto ministeriale n. 557/PAS/E/021820/XVJ/CE/C sempre del 13.02.2013.
Infine con comunicati individuati col n. di serie 13A01858 e 13A01859 si riporta la classificazione di alcuni manufatti esplodenti identificati con decreto ministeriale n. 557/P.A.S./E/000739/XVJ(53) del 14.02.2013: essi vengono riconosciuti e classificati nella V categoria – gruppo “E” dell’Allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Per tutti questi provvedimenti è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
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