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Etichettatura energetica: il nuovo Regolamento europeo 2017/1369

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In Gazzetta europea il Regolamento UE n. 2017/1369 del 4 luglio 2017, del parlamento e del Consiglio che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE. Si applica a decorrere dal 1 agosto 2017.

Il Regolamento prevede l’etichettatura di tali prodotti e informazioni uniformi relative all’efficienza energetica, consumo di energia e di altre risorse da parte dei prodotti e informazioni supplementari in modo da consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti al fine di ridurre il loro consumo di energia. Inoltre, pone obblighi per distributori e fornitori di prodotti connessi all’energia, regola la Procedura a livello nazionale per i prodotti che presentano rischi. Istituisce una  banca dati dei prodotti composta da una parte pubblica, da una parte relativa alla conformità e da un portale online che dà accesso alle due parti.

La Commissione adotterà atti delegati (vedi art. 16 per la tipologia ed il contenuto di tali atti e le condizioni di esercizio della delega all’art.17) al fine di integrare il regolamento fissando requisiti dettagliati relativi alle etichette per specifici gruppi di prodotti.

Etichettatura energetica: per quali prodotti?

Il Regolamento (art.1) istituisce un quadro che si applica ai prodotti connessi all’energia immessi sul mercato o messi in servizio e prevede l’etichettatura di tali prodotti e la fornitura di informazioni uniformi relative all’efficienza energetica, il consumo di energia e di altre risorse da parte dei prodotti durante l’uso, nonché informazioni supplementari sugli stessi, in modo da consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti al fine di ridurre il loro consumo di energia.
Non si applica: ai prodotti di seconda mano, a meno che essi non siano importati da un paese terzo e a ai mezzi di trasporto per persone o merci.

  1. Cos’è il Prodotto connesso all’energia?

    Il «prodotto connesso all’energia» è il bene o il sistema che ha un impatto sul consumo di energia durante l’uso, immesso sul mercato o messo in servizio, incluse le parti che hanno un impatto sul consumo di energia durante l’uso che sono immesse sul mercato o messe in servizio per i clienti e destinate a essere integrate nei prodotti.
    (art.2 del Regolamento)

  2. Chi è il Fabbricante di prodotti connessi all’energia?

    Il «fabbricante» è la persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio.
    (art.2 del Regolamento)

  3. Chi è il mandatario di prodotti connessi all’energia?

    Il «mandatario», la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti.
    (art.2 del Regolamento)

  4. Chi è l’importatore di prodotti energetici?

    L’«importatore», la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto proveniente da un paese terzo.
    (art.2 del Regolamento)

  5. Chi è il distributore di prodotti energetici?

    Il «distributore», è il dettagliante o altra persona fisica o giuridica che offre in vendita, noleggio, oppure locazione-vendita o espone prodotti ai clienti o installatori nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o meno.
    (art.2 del Regolamento)

  6. Chi è il fornitore di prodotti connessi all’energia

    Il «fornitore» è il fabbricante stabilito nell’Unione, il mandatario di un fabbricante che non è stabilito nell’Unione, oppure l’importatore che immette il prodotto sul mercato dell’Unione.
    (art.2 del Regolamento)

Gli obblighi di fornitori e distributori di prodotti per l’energia

All’articolo 3 pone tutti gli obblighi generali dei fornitori (assicurare che i prodotti immessi sul mercato siano corredati, per ciascuna singola unità e gratuitamente, di etichette stampate precise e di schede informative del prodotto conformemente al presente regolamento e ai pertinenti atti delegati) e sempre di questi ultimi (art.4) in relazione alla banca dati dei prodotti: a partire dal 1 gennaio 2019, prima di immettere sul mercato un’unità di un nuovo modello disciplinato da un atto delegato, il fornitore dovrà inserire per tale modello le informazioni (indicate all’allegato I) nella parte pubblica e nella parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti.

All’articolo 5 si individuano gli obblighi dei distributori (esporre in modo visibile, anche nella vendita a distanza online, l’etichetta ottenuta dal fornitore e, su richiesta, mettere a disposizione dei clienti la scheda informativa del prodotto, anche in forma fisica presso il punto vendita).

La procedura di controllo nazionale sui prodotti

L’articolo 9 dettaglia la procedura di controllo (nazionale ) dei prodotti che presentano rischi: le autorità di vigilanza nazionali potranno procedere ad una valutazione del prodotto alla luce di tutti i requisiti in materia di etichettatura energetica pertinenti al rischio e stabiliti nel nuovo regolamento o nel corrispettivo atto delegato (vedi diffusamente l’art.9).
Se constatano che il prodotto non è conforme ai requisiti, dovranno chiedere tempestivamente al fornitore o, se del caso, al distributore, di adottare tutte le misure correttive del caso, di ritirarlo, di richiamarlo entro un termine ragionevole, proporzionato alla natura del rischio da esse stabilito.
Il fornitore o, se del caso, il distributore dovrà assicurare che siano adottate tutte le misure correttive o restrittive del caso, nei confronti di tutti i prodotti interessati che ha messo a disposizione sul mercato dell’intera Unione. Se non adottate le autorità di vigilanza potranno vietare o limitare la disponibilità del prodotto sul mercato nazionale, per ritirare il prodotto o per richiamarlo (vedi punto 4 e 5 dell’art.9).

Il riscalaggio delle etichette

Da segnalare poi, nel Regolamento, l’Articolo 11 sulla procedura per l’introduzione e il riscalaggio delle etichette (si intende per “riscalaggio” il rendere più rigorosi i requisiti necessari per conseguire la classe di efficienza energetica che figura sull’etichetta di un particolare gruppo di prodotti), mentre all’articolo 12 si istituisce la Banca dati dei prodotti, creata e mantenuta dalla Commissione e composta da una parte pubblica, da una parte relativa alla conformità e da un portale online che dà accesso alle due parti. Tale banca dati dei prodotti non sostituisce né modifica le responsabilità delle autorità di vigilanza del mercato, chiarisce il Regolamento.

Per approfondire sull’obbligo di etichettatura dei prodotti energetici

Suggeriamo sull’obbligo di etichettatura degli imballaggi l’interpello presentato da Confindustria nel gennaio 2023 sull’apposizione dell’etichettatura energetica su pneumatici e AEE. Tale obbligo non è stato confermato dal MASE che rimanda alla mancata emanazione di decreti specifici della Commissione Europea attuativi della disciplina ambientale.

Per approfondire sulla normativa ambientale e sul Codice dell’Ambiente

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Dott. Andrea PEGAZZANO
Esperto tutela ambientale, Autorità di Bacino del Fiume Po

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Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

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