A seguito delle richieste di chiarimenti formulate da operatori del settore delle fonti rinnovabili, il MISE ritiene opportuno precisare che, ferma restando la possibilità di usufruire, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall’Agenzia delle Entrate, della detassazione di cui alla legge 388 del 2000 per gli investimenti ambientali, la percentuale del 20% entro cui è possibile cumulare la tariffa fotovoltaica incentivante di cui all’art. 9 DM 19 febbraio 2007 con detto beneficio fiscale va applicata all’intero costo imputabile all’investimento come iscritto in bilancio e non al solo sovraccosto ambientale.
Si aggiunge nella nota informativa ministeriale 8 (in allegato)che “ferme restando le condizioni per poter beneficiare della detassazione in esame, si precisa che il “costo dell’investimento” richiamato nella disposizione in questione (secondo cui le tariffe incentivanti “..non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici in conto capitale eccedenti il 20% del costo dell’investimento…”) si riferisce all’intero costo imputabile all’investimento per l’impianto fotovoltaico, iscritto nel bilancio di riferimento”.
Allegati
Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore