Fuochi artificiali acquatici: indicazioni sull’accensione in sicurezza

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Con Circolare del 13 luglio 2017, il Ministero dell’Interno ha fornito alcune disposizioni in materia di sicurezza e incolumità pubblica, in occasione dell’accensione autorizzata di fuochi artificiali acquatici: le precisazioni riguardano le distanze minime di sicurezza, la bonifica dei siti, le emissioni sonore e la valutazione dei siti di sparo.

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La Circolare del 13 luglio 2017 richiama due analoghe circolari ministeriali (una del 2001 Circ. N.559) ed una del 2014 (n.557) entrambe sull’utilizzo di fuochi a terra e fuochi aerei, per fornire ora ulteriori indicazioni sul’impiego di fuochi acquatici e sulla valutazione delle emissioni sonore.

Distanze di sicurezza
Il Ministero precisa che è opportuno autorizzare, in via prioritaria, siti che consentano lanci in direzione opposta al pubblico per garantire una maggior tutela della pubblica incolumità: un lancio si considera «in direzione opposta al pubblico» quando, oltre al verso direzionato in senso opposto al pubblico, la traiettoria di lancio è perpendicolare rispetto alla linea ideale occupata dal pubblico, con un’oscillazione massima di 45 gradi, calcolata rispetto alla perpendicolare stessa: in questi casi trovano applicazione le indicazioni già riportate nelle Circolari del 2001 e del 2014 “ad eccezione, per evidenti motivi, del vincolo dell’inclinazione dei mortai che, in tale circostanza, dovrà essere quella prevista dal fabbricante dell’articolo pirotecnico per conseguire la gittata desiderata”. Il ministero ricorda che se il fabbricante prescrive in etichetta distanze di sicurezza maggiori rispetto a quanto indicato in questa circolare, dovranno applicarsi quelle previste dal fabbricante che sono più cautelative. Inoltre, avverte, lo spettacolo può aver luogo solo se le condizioni metereologiche non siano avverse o comunque tali da pregiudicare che lo svolgimento dello stesso avvenga in modalità di assoluta sicurezza, ribadendo al contempo la responsabilità del pirotecnico, cui spetta anche il compito di valutare la presenza del vento e del moto ondoso, stabilendo eventuali limitazioni nei tiri o maggiori distanze di sicurezza.

Bonifica delle aree di sparo
Un punto a parte è poi la bonifica dell’area di sparo e delle zone adiacenti, che spetta al pirotecnico che ha conseguito la prescritta autorizzazione: ciò vale anche nel particolare contesto delle acque marine o interne (laghi o fiumi), e occorre apprexstare misure contro il pericolo rappresentato dai fuochi acquatici inesplosi e non ancora recuperati. A riguardo si ricorda che il pirotecnico che richiede l’autorizzazione allo sparo dovrà presentare, in via preliminare, un documento che descriva le operazioni di bonifica che intende svolgere. Anche in questo caso, devono essere accettate o imposte soluzioni che garantiscano maggior tutela per la sicurezza delle persone e dell’ambiente, raccomanda il ministero.

Emissioni sonore
Il Ministero dell’Interno indica i riferimenti normativi relativi al rispetto dei limiti legati alle emissioni sonore: la direttiva 2013/29/UE, recepita dal decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 sui requisiti di sicurezza ai quali devono essere conformi gli articoli pirotecnici muniti della marcatura CE.
Gli standard relativi alle emissioni sonore prescrivono che i fuochi artificiali non superino i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente, misurato con altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza (art. 3 e allegato I del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123).
Si cita anche la legge 26 ottobre 1995, n. 447 che ha recepito alcune direttive UE sulle emissioni sonore delle attività umane e che individua nel sindaco l’autorità competente a censire le aree che ricadono nel territorio di sua competenza e ad autorizzare, eventualmente in deroga ex art. 6 della citata legge, attività temporanee e manifestazioni che possono superare i valori sonori permessi dai regolamenti comunali.

Idoneità dei siti di sparo
L’ultimo punto della Circolare riguarda, infine, i siti di sparo la cui verifica di idoneità è condizione necessaria per ottenere sufficienti garanzie per la tutela dell’incolumità delle persone e dell’ambiente. Nei casi però di manifestazioni, di carattere storico e folcloristico per le quali si vuole conservare e tramandare la tradizione, e che pongano valutazioni di particolare complessità, l’autorità, in sede di autorizzazione potrà preventivamente richiedere al pirotecnico abilitato un documento di valutazione del rischio connesso all’esecuzione dello spettacolo e delle misure adottate per la riduzione del rischio medesimo.

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Redazione InSic

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